Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3583

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 8.10.2009 confermava la condanna emessa nei confronti della I. e del G. alla pena di Euro 400,00 di multa per i reati di cui agli artt. 594, 635 e 612 c.p. dal G.U. del Tribunale di Ariano Irpino il 21.1.2005.

I due imputati avrebbero tentato di danneggiare le rete di recinzione della parte offesa, manomettendola e profferendo parole minacciose nei confronti della detta parte offesa.

La Corte territoriale riteneva provata la responsabilità dei due ricorrenti alla stregua delle dichiarazioni circostanziate rese dalla parte offesa, confermate da reperti fotografici e da un teste di riferimento. I ricorrenti venivano condannati al risarcimento dei danni in favore della parte civile ed alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio.

Ricorre il G. che deduce l’intervenuta prescrizione del reato, denegata sulla base di presunti rinvii di udienza che in effetto non vi erano mai stati. I setti anni e mezzo previsti per i reati contestati erano già decorsi al momento della sentenza in appello.

Il ricorso della coimputata ha oggetto identico.
Motivi della decisione

I ricorsi, di oggetto identico, appaiono fondati e pertanto vanno accolti in quanto, anche considerando i periodi di sospensione intervenuti, la sentenza impugnata è stata emessa quando il termine prescrizionale del 25.4.2009 (considerati i detti periodi) era già decorso. Pertanto si deve annullare la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della statuizioni civili che non sono state impugnata e stante la acclarata responsabilità come accertata dai giudici di merito con motivazione congrua e logicamente coerente.
P.Q.M.

Annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione, con conferma della statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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