Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-11-2010) 01-02-2011, n. 3677

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli propone ricorso avverso la sentenza del giudice di pace di Avellino del 7 maggio 2009 che, a conclusione dell’azione penale promossa ad iniziativa del P.M. ai sensi del D.P.R. n. 274 del 2000, art. 20, aveva ritenuto tacitamente rimessa la querela a suo tempo proposta da H.H. nei confronti di M.A. per il delitto di minacce.

Il giudice di pace aveva attribuito significato di implicita espressione di volontà remittente all’assenza della querelante all’udienza, non comparsa sebbene le fosse stato notificato un avviso che la rendeva edotta della circostanza che la mancata comparizione sarebbe stata interpretata in guisa di remissione tacita. Il ricorso è fondato atteso che, come hanno ritenuto le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 46088 del 30 ottobre 2008 – Viele – Rv. 46088, la mancata comparizione del querelante all’udienza non da luogo ad una ipotesi di remissione tacita, neppure quando il giudice ne abbia sollecitato la presenza, preavvertendo che la mancata comparizione sarebbe stata intesa come remissione tacita.

Va considerato infatti che ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2, solo la remissione extraprocessuale può essere tacita, salvo che non si versi nell’ipotesi di cui al D.P.R. n. 274 del 2000, art. 21, che non ricorre nel caso di specie.

La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio al giudice di pace di Avellino, che provvederà a nuovo giudizio in persona di diverso magistrato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Avellino.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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