Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-11-2010) 01-02-2011, n. 3611 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Avverso la sentenza indicata in epigrafe che,ai sensi dell’art. 730 c.p.p., agli effetti di cui all’art. 12 c.p., ha riconosciuto la sentenza della Corte d’appello di Lione (Francia) del 15.05.2003, di condanna di S.P., per il delitto di ricettazione continuata commesso in (OMISSIS), alla pena di anni tre di reclusione, per l’applicazione del regime della liberazione condizionale, al quale con la predetta condanna il S. è stato ammesso dal Tribunale di Evry, con provvedimento del 17.4.2008, alla libertà condizionata all’espulsione in Italia e al rispetto delle misure di controllo tra il 30.04.2008 ed il 19.08.2009,ricorre la difesa dell’imputato, chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo: a) violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all’art. 730 c.p.p., comma 3 e art. 734 c.p.p. nonchè dell’art. 11 Cost. comma 2 e art. 24 Cost.. Lamenta il ricorrente che è stato violato il principio del contraddittorio perchè nel provvedimento di fissazione dell’udienza avanti la Corte territoriale,in sede di rinvio, si fa riferimento esclusivamente alla richiesta del P.G. dell’08.04.2008 presentata ai sensi della Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21.03.1983 e non anche della Convenzione Europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale del 30.11.1964, sicchè non vi è corrispondenza tra quanto richiesto dal P.G. e quanto infine deciso dalla Corte territoriale sui rilievi della Suprema Corte, con evidente mancato instaurarsi del pieno contraddittorio in merito. b) Il rinvio della Corte Suprema poneva le premesse per un nuovo riconoscimento della sentenza della Corte d’appello di Lione in ordine al quale,però, la Corte territoriale non ha assolutamente motivato.
Motivi della decisione

2. Entrambi i motivi di ricorso non sono fondati.

2.1 Nessuna lesione del diritto al contraddittorio si è,in realtà, consumata perchè, come appropriatamente rileva il P.G. nella sua requisitoria " nel decreto di citazione davanti alla Corte d’appello di Torino è stato fatto riferimento al "precedente" thema decidendum (e, del resto, è dubbio che in quella sede – essendo la dichiarazione di annullamento pronunciata dalla Cassazione diretto unicamente alla sentenza – si potesse procedere a correzione del decreto di citazione) resta comunque il fatto che ritualmente la Corte territoriale ha indicato che si procedeva in sede di rinvio dopo la sentenza di annullamento della Corte di Cassazione i cui estremi sono stati puntualmente riportati nel decreto. Di conseguenza l’interessato era perfettamente a conoscenza dell’oggetto del giudizio (a tacere, poi, della circostanza che il difensore del S. era l’avv. Caterina Montanari, che lo ebbe a difendere anche davanti alla Corte di Cassazione e che è l’estensore del ricorso). Deve poi decisamente rilevarsi come la Corte di Cassazione, con la decisione del 26 giugno 2009, nel dichiarare la nullità della sentenza, aveva chiaramente individuato il vizio nel fatto che la Corte di appello di Torino non aveva motivato specificamente sulla richiesta formulata ai sensi della Convenzione di Strasburgo del 1964: su questo punto la Corte di appello era chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio…" Su tale punto,in sede di rinvio si è pronunciata la Corte territoriale, colmando la precedente lacuna e rendendo una motivazione esaustiva e esente da vizi.

2.3 Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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