Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 05-11-2010) 01-02-2011, n. 3610 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’istanza di restituzione in termini per l’appello della sentenza del Tribunale Monocratico di Ferrara, datata 03.07.2009, proposta ai sensi dell’art. 175 c.p.p., la difesa di B.M. propone ricorso lamentando la mancanza o manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) perchè la mancanza di personale nella cancelleria del giudice a quo è stata causa dell’impossibilità di depositare nei termini l’impugnazione ed è stata anche la causa del mancato deposito della nomina a difensore di fiducia del ricorrente e sul tale punto la sentenza è manifestamente illogica e poco aderente alla realtà dei fatti.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 L’ordinanza della Corte bolognese non merita censure: i giudici hanno infatti messo in chiaro che la nomina al difensore di fiducia fu conferita il 15 luglio, solo tre giorni prima che scadesse il termine per l’impugnazione,il 18 luglio, e che,comunque tale nomina fu depositata in cancelleria il solo il 22 luglio, quando il termine per impugnare era ampiamente scaduto.

2.2 Il ricorrente si duole che la Corte abbia male interpretato la certificazione fatta dalla cancelleria circa la presenza del personale ma la critica appare pretestuosa ed inadeguata a provare l’assunto sostenuto dal ricorrente che,invece, avrebbe dovuto provare che aveva tentato invano di depositare nomina e atto di impugnazione tra il 15.07.2009 ed il 18.07.2009 e comunque, per non rendere il motivo di impugnazione assolutamente generico almeno indicare le date in cui aveva tentato di depositare i due atti senza riuscirvi. Su tale circostanza, che si pone come presupposto necessario del motivo di ricorso, il ricorrente non solo non ha fornito alcuna prova ma neanche ha indicato quando si sarebbero verificati i precedenti tentativi di deposito ed in quali circostanze per consentire a questa Corte una qualunque valutazione in merito; il motivo a sostegno del ricorso,pertanto, rimane meramente assertivo ed apparente.

2.3 Ne consegue che il ricorso è inammissibile.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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