T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 27-01-2011, n. 756 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui all’art. 60 del c.p.a. in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata e che, nella specie, si ravvisa la manifesta inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

Premesso che con il ricorso, notificato in data 15 novembre 2010, si impugnano le graduatorie ad esaurimento ex lege n. 296/2006 definitive di III fascia della Provincia di Arezzo, pubblicate il 4 agosto 2010, nella parte in cui non vengono riconosciuti al ricorrente ulteriori ventiquattro punti per i titoli abilitativi in suo possesso;

Considerato che, per fattispecie analoghe a quella dedotta con la presente impugnativa, la Sezione, aderendo da ultimo all’approdo esegetico operato in subiecta materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, nonché dalla prevalenza dei Tribunali amministrativi territoriali, ha declinato la propria giurisdizione (sentt. n. 5689 del 16 giugno 2009 e n. 7292 del 21 luglio 2009) sulla base delle considerazioni:

– che nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione delineato dall’art. 68 del d.lgd. 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e poi dall’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono state devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della p.a., salvo quelle relative alle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti, nonché quelle concernenti il personale in regime di diritto pubblico;

– che nell’ampia giurisdizione demandata al giudice del lavoro rientrano quindi tutti i rapporti di lavoro c.d. contrattualizzati – tra i quali quelli posti in essere dalla p.a. con il personale docente delle istituzioni scolastiche – sicché le controversie che afferiscono agli atti di gestione di detti rapporti sono sottratti alla cognizione del giudice amministrativo;

– che il procedimento di formazione delle graduatorie di detto personale, e tutte le questioni che vi afferiscono tra le quali principaliter l’assegnazione dei punteggi per i servizi espletati e i titoli posseduti, non rientra tra le procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ed è quindi devoluta alla cognizione del giudice ordinario;

Considerato che, in applicazione degli esposti principi, va declinata la giurisdizione di questo giudice in favore del giudice ordinario e che, alla dichiarazione di difetto di giurisdizione segue – alla luce degli arresti della Corte Costituzionale (sentenza n.77/2007) e della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n. 4109/2007) in tema di traslatio judicii, e della disciplina positiva introdotta dall’art. 59 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (le cui proposizioni normative sono state ora recepite dall’art. 11 del c.p.a.) – il rinvio della causa al giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice privo di giurisdizione;

Considerato, quanto alle spese di lite, che si ravvisano giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.

pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 del c.p.a., dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e rimette le parti davanti al giudice ordinario per la celebrazione del giudizio di merito.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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