Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 01-02-2011, n. 3687 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 1.10.08, la prima sezione penale di questa Corte, ha annullato con rinvio il decreto 26.4.07 della corte di appello di Bari di conferma del provvedimento 30.4.03 del tribunale della stessa sede con il quale veniva disposta l’applicazione a C.B. della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, a norma L. n. 575 del 1965, art. 1, nonchè veniva applicata la confisca di beni di proprietà del C. e di terzi controinteressati (la moglie, Z.A., la cognata F.F., la società Da.Fa srl, la società Food Train Se vice srl).

La corte ha ritenuto fondato il motivo del gravame del ricorso del C., concernente la fonte dalla quale i giudici di merito avevano ricavato la prognosi di pericolosità qualificata del C. medesimo. Aveva rilevato cioè la fondatezza dell’eccezione sulla violazione dell’art. 197 c.p.p., comma 7, richiamato dall’art. 210 c.p.p., comma 5 e sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni di C.S. e D.S.G., circa il coinvolgimento del C. nella compagine associativa, in quanto i dichiaranti non erano stati in grado di indicare le persone dalle quali avevano appreso le notizie riferite.

La corte concludeva nel senso di riconoscere la fondatezza di questo motivo e annullava con rinvio l’impugnato provvedimento, con effetto di assorbimento degli altri motivi del ricorso del C. e dei ricorsi dei terzi controinteressati, in quanto "l’adozione delle impugnate misure di prevenzione reale ha, quale necessario presupposto logico-giuridico, l’accertamento della pericolosità della persona proposta".

In sede di rinvio, la corte di appello di Bari, riconosciuta l’inutilizzabilità delle dichiarazioni di C. e D.S., ha diversamente fondato la prognosi di pericolosità del C. e ha indicato, tra gli elementi rilevanti ai fini della dimostrazione della sua partecipazione ad associazione mafiosa, le dichiarazioni rese da D.S.P. in ordine a un comportamento intimidatorio attribuito al proposto, in occasione della partecipazione ad una gara di aggiudicazione della licenza di un ristorante. La corte territoriale, con decreto 8 maggio/15 giugno 2009 ha quindi rigettato l’appello avverso il provvedimento applicativo della misura di prevenzione e ha confermato la confisca di beni formalmente di proprietà del C. e di altri beni ritenuti a lui riferibili.

Avverso il decreto sono stati presentati ricorsi nell’interesse del C., della società DA.FA srl, della società Food Train Service srl, di F.F., di Z.A..

Quanto alla posizione del C., le censure riguardano la legittimità e la valutazione delle prove dichiarative, in base alle quali è stata ritenuto il coinvolgimento del ricorrente nell’associazione mafiosa, nonchè la logica valutazione delle prove documentali attestanti il suo reddito. Nei ricorsi dei terzi viene censurata la carenza di motivazione in ordine ai rilievi critici che, nella precedente impugnazione, erano stati formulati sui dati che erano sono stati ritenuti dalla corte di merito come dimostrativi dell’appartenenza al C. uti dominus dei beni sequestrati.

Secondo i ricorrenti, la corte ha errato nel delimitare, quale giudice di rinvio, la propria cognizione alla verifica della utilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del C., in quanto era tenuta a valutare le statuizioni patrimoniali, inscindibilmente connesse con la misura di prevenzione personale applicata al C..

La procura generale ha depositato la requisitoria scritta, sulla quale il difensore del C., con memoria depositata l’11 ottobre, ha espresso valutazioni di adesione e di critica.

La corte ritiene di dover nuovamente annullare il decreto della corte di appello di Bari, in quanto nei confronti delle dichiarazioni di D.S.P. vanno formulate valutazioni di inutilizzabilità identiche a quelle formulate nei confronti delle dichiarazioni di C.S. e D.S.G.. Infatti, correttamente, nel ricorso del C., si rileva che anche in questo caso è ravvisabile la violazione dell’art. 195 c.p.p., comma 7, in quanto è rimasta non identificata, nè risulta identificabile la fonte conoscitiva della dichiarazione accusatoria, resa solo indirettamente dal teste. Questa carenza era stata già rilevata nella sentenza della sez. 6^, 7.10.2008, che aveva annullato la sentenza 28.11.05 della corte di appello di Bari, limitatamente alla condanna per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. e alla disposta confisca.

Appare inoltre condivisibile l’orientamento interpretativo, secondo cui, nel giudizio di prevenzione in sede di giudizio di legittimità, va escluso il ricorso alla cosiddetta prova di resistenza, al fine di verificare se il giudizio di pericolosità del C., possa ricavarsi da altri elementi riscontrabili nella decisione impugnata (sez. 5^ n. 8538 del 5.2.09, rv. 243418).

Anche in questo caso, seguendo l’iter decisionale della sentenza della prima sezione di questa Corte, l’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento degli altri motivi del ricorso del C. e dei ricorsi dei terzi controinteressati.

Pertanto, il decreto impugnato va annullato, con rinvio alla Corte di appello di Bari, che, esaminato nella sua interessa l’esame dibattimentale del D.S., valuti preliminarmente l’utilizzabilità delle sue dichiarazioni e, qualora l’esame abbia esito negativo, accerti se gli altri elementi considerati siano, da soli, idonei a sorreggere la prognosi della pericolosità qualificata del C..
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alla corte di appello di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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