Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-10-2010) 01-02-2011, n. 3685 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G. persona offesa nel procedimento nei confronti di C.S., in ordine al reato di diffamazione, ha presentato ricorso avverso il decreto di archiviazione, emesso il giorno 17 09 dal Gip del tribunale di Roma.

Il ricorrente rileva la violazione di legge in riferimento all’art. 410 c.p.p., in quanto il giudice ha provveduto senza previa fissazione dell’udienza camerale, nonostante due opposizioni ritualmente proposte contro la richiesta di archiviazione formulata dal p.m.; inoltre il giudice non ha dato giustificazione alla suddetta omissione.

Il ricorso merita accoglimento, in quanto l’archiviazione "de plano" prevista dall’art. 410 c.p.p., comma 2 ha come presupposto ineludibile la pronuncia di inammissibilità dell’opposizione. Pianto l’assenza dell’udienza camerale e l’assenza della suddetta pronuncia hanno determinato la lesione della garanzia difensiva della persona offesa, in quanto l’adozione del decreto di archiviazione è avvenuta senza l’osservanza del contraddittorio e senza sia stata formulata, neppure in forma implicita la pronuncia di inammissibilità dell’atto di opposizione alla richiesta del pubblico ministero. Il decreto di archiviazione va annullato, con rinvio per nuovo esame al tribunale di Roma.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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