T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 27-01-2011, n. 769 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il ricorso indicato in epigrafe l’istante chiede l’annullamento del provvedimento con cui è stata disposta la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, deducendo la illegittimità dello stesso per violazione di legge.

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Sul punto, va richiamato l’orientamento della Corte di cassazione, la quale ha precisato che "In base alla disciplina di cui all’art. 33 d. lgs. n. 80 del 1998, nel testo sostituito dalla legge n. 205 del 2000, nella materia dell’edilizia residenziale pubblica- ricompressa, per la finalità sociale che la connota, in quella dei servizi pubblici – la giurisdizione del giudice amministrativo non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, giacché detta fase è segnata dall’operare della P.A. non quale autorità che esercita pubblici poteri, ma nell’ambito di un rapporto privatistico di locazione, tenuto conto che i provvedimenti adottati, variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato, ma si configurano come atti di valutazione del rispetto da parte dell’assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto.

Rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l’opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti dell’assegnatario che ha abbandonato l’alloggio, consentendo l’occupazione da parte di un terzo (Cassazione, Sez. Unite, 23.12.2004, n. 23830; 12 giugno 2006, n. 13527);

Ritenuto, pertanto, che un potere autoritativo – non è ravvisabile nella fattispecie in esame, la quale va inquadrata nell’ambito di un rapporto previtistico di locazione, spettandone la cognizione al giudice ordinario.

Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale il ricorso potrà essere riproposto nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.

Ritenuto che le spese di lite, in considerazione della natura della controversia esaminata, possono essere compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, con l’avvertenza che la causa potrà essere riproposta nel termine e con le modalità indicate dall’art. 11 del cod. proc. amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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