Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3620 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Larino con decreto del 21.7.2010 disponeva l’archiviazione nel procedimento a carico del Co.

U. dopo la denuncia proposta da C.B. per tentata truffa.

Ricorre la parte offesa lamentando che l’avviso della richiesta di archiviazione non era stata notificata alla parte offesa, sicchè la stessa non aveva potuto presentare opposizione. Sono state depositate da parte ricorrente note illustrative.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato in quanto, come rilevato anche dal P.G., la parte offesa non è stata citata prima della decisione e pertanto non ha potuto proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione.

I diritti di difesa della parte civile sono stati quindi non rispettati con violazione dell’art. 408 c.p.p., e conseguentemente si impone (cfr. cass. n. 755/2000, n. 2877/98) l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con ordine di trasmissione degli atti al PM presso il Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al PM presso il Tribunale di Larino per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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