T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 113 Decisione amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il ricorrente ha partecipato al concorso per titoli bandito dal Comune di S. Antonino di Susa nel dicembre 2009 per l’assegnazione di due autorizzazioni per lo svolgimento del servizio di "noleggio con conducente effettuato con autovettura". All’esito della procedura, è risultato collocato in nona posizione nella graduatoria finale, con il punteggio di 4,25.

2. Con ricorso tempestivamente proposto, ha impugnato dinanzi a questo Tribunale la predetta graduatoria e il bando di gara e ne ha invocato l’annullamento, previa sospensione, sulla base di un unico articolato motivo con il quale ha lamentato vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto plurimi profili.

In particolare, ha lamentato che l’Amministrazione non avrebbe valutato correttamente il possesso di due titoli preferenziali previsti dal bando: l’anzianità del certificato di abilitazione professionale e il possesso di un autoveicolo omologato per il trasporto di soggetti disabili; titoli che, se correttamente valutati, avrebbero consentito all’interessato di beneficiare di altri 7,25 punti (4,25 per l’anzianità del C.A.P. più 3 per il possesso del veicolo omologato), e quindi di collocarsi nella graduatoria finale in posizione utile (la seconda) per il conseguimento dell’autorizzazione in questione.

3. Il Comune di S. Antonino di Susa, ritualmente intimato, non si è costituito.

4. Con ordinanze n. 219/10 del 26.03.2010 e n. 317/10 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ottemperati dalle amministrazioni interessate rispettivamente in date 26.04.2010 e 11.06.2010.

5. E’ stata disposta – ed eseguita per pubblici proclami- l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti collocati in graduatoria dal terzo all’ottavo posto.

6. Con ordinanza n. 703/10 del 24.09.2010, la Sezione ha accolto la domanda cautelare limitatamente al profilo di censura relativo alla non corretta valutazione dell’anzianità di possesso del C.A.P.; per l’effetto, l’amministrazione comunale è stata invitata a riesaminare la posizione del ricorrente e a riformulare la graduatoria finale di concorso tenendo conto delle osservazioni contenute in motivazione.

7. In esecuzione del predetto provvedimento cautelare, la commissione esaminatrice, con verbale del 22.12.2010, ha riesaminato la posizione del ricorrente attribuendogli il punteggio complessivo di 8,50 e dando atto, conseguentemente, che per effetto di tale nuova attribuzione il medesimo, "precedentemente classificato al 9° posto, passa al terzo posto".

8. Il predetto verbale è stato approvato con determinazione n. 548 del 24.12.2010 del Segretario Comunale – responsabile dell’area amministrativa.

9. La nuova graduatoria, così riformulata, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a far data dal 24.12.2010.

10. In esito all’udienza pubblica del 13 gennaio 2011, sentito il difensore del ricorrente, il collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
Motivi della decisione

Il collegio ritiene che le valutazioni già svolte in sede cautelare debbano essere confermate e che, pertanto, il ricorso debba essere accolto soltanto in parte, nei limiti qui di seguito precisati.

1. Con una prima censura, il ricorrente ha lamentato la non corretta attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal bando in relazione all’anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale.

La censura è fondata.

Nella domanda di partecipazione il ricorrente ha dichiarato "di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) n. TO8035200 rilasciato dalla M.C.T.C. di Torino il 22/01/2008 riclassif. CAP TO 8027913". Poiché l’art. 4 del bando di gara prevedeva l’attribuzione di 0,50 punti per ogni anno di anzianità del C.A.P., la commissione di gara ha attribuito all’interessato 0,75 punti, calcolando l’anzianità dalla data di rilascio del certificato indicata nella domanda (22.01.2008) fino alla data di scadenza del bando (04.12.2009), pari complessivamente ad 1 anno e 10 mesi.

Tuttavia, l’istruttoria disposta dalla Sezione presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino ha consentito di accertare che il CAP n. TO8035200 rilasciato da quell’ufficio il 22.01.2008 derivava dalla mera "riclassificazione" di analogo certificato n. TO8027913 già rilasciato al ricorrente in data 09.03.1999, come peraltro indicato – in forma piuttosto criptica, per la verità – nella stessa domanda di partecipazione, laddove l’indicazione degli estremi del nuovo certificato era accompagnata dalla specificazione "riclassif. CAP TO 8027913":ciò che avrebbe dovuto indurre la commissione di gara quantomeno a richiedere chiarimenti all’interessato.

Alla luce dell’anzianità decennale del CAP posseduto dall’interessato, quest’ultimo avrebbe avuto il diritto di conseguire 5 punti in relazione a tale "titolo preferenziale", invece dei 0,75 attribuitigli dalla commissione.

A questo riguardo è opportuno osservare che, sebbene nel corso del giudizio la commissione di gara abbia riformulato la graduatoria del concorso attribuendo al ricorrente l’intero punteggio richiesto in relazione al predetto titolo preferenziale, tale circostanza non è tuttavia idonea a far cessare la materia del contendere limitatamente alla specifica censura qui in esame, dal momento che tale riformulazione è stata disposta dall’amministrazione in espressa esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo tribunale. E’ noto infatti che nel caso in cui il giudice amministrativo abbia sospeso in sede cautelare gli effetti di un provvedimento e l’amministrazione si sia adeguata con un atto consequenziale al contenuto dell’ordinanza cautelare, non è configurabile l’improcedibilità del ricorso o la cessazione della materia del contendere (rispettivamente, se il successivo atto sia sfavorevole o favorevole all’originario ricorrente), atteso che l’adozione non spontanea dell’atto consequenziale, con cui l’amministrazione dà esecuzione all’ordinanza di sospensione degli effetti di un provvedimento, non comporta la revoca del precedente provvedimento sospeso ed ha una rilevanza provvisoria, in attesa che la sentenza di merito accerti se il provvedimento sospeso sia o meno legittimo (T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 20 gennaio 2010, n. 583; Consiglio Stato, sez. VI, 23 giugno 2008, n. 3132).

La censura proposta va quindi accolta, con il conseguente annullamento in parte qua della graduatoria impugnata.

2. Con una seconda censura, il ricorrente ha lamentato che la commissione esaminatrice non gli abbia attribuito i tre punti previsti dal bando in relazione al titolo preferenziale di cui all’art. 4 punto 5 ("possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del servizio da parte di soggetti portatori di handicap").

La doglianza è infondata.

Pur dichiarando di essere in possesso di tale requisito, il ricorrente ha preteso di documentarlo allegando alla domanda di partecipazione un semplice preventivo di spesa (per l’allestimento e la fornitura del Kit "disabili") intestato alla società "A.T.E.A. di B.D. e C s.n.c., indirizzato "all’attenzione del signor M.B." e firmato, con sigla incomprensibile, in nome e per conto dalla medesima società.

Anche a voler ritenere che – come afferma il ricorrente – la società in questione fosse comunque a lui riferibile, resta il fatto che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il concorrente non era nel "possesso" del veicolo in questione, come richiesto espressamente dal bando, ma soltanto di un "preventivo di spesa" per la fornitura del relativo "kit", sia pure sottoscritto per accettazione.

Giustamente, pertanto, la commissione di gara non ha attribuito al ricorrente alcun punteggio in relazione a tale requisito.

La censura in esame va quindi respinta.

3. Alla stregua di tali considerazioni, essendo fondata soltanto la prima censura, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente di conseguire complessivamente 8, 50 punti e di collocarsi in terza posizione nella graduatoria finale.

Tale posizione è tuttora utile al ricorrente, alla luce di quanto previsto dall’art. 7, comma 3 ultimo periodo del bando di gara, secondo cui "la graduatoria resta valida diciotto mesi (dalla sua pubblicazione, avvenuta il 28.12.2009) e potrà essere utilizzata esclusivamente qualora il posto messo a concorso divenisse vacante per rinuncia dell’interessato o mancato conferimento".

4. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e nei termini sopra esposti. Per l’effetto, va disposto l’annullamento della graduatoria finale di concorso pubblicata il 28.12.2009 nella parte in cui il ricorrente risulta collocato in nona posizione con punti 4,25 anziché in terza posizione con punti 8,50.

5. Le spese di lite possono essere compensate attesa la reciproca parziale soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe:

a) lo accoglie in parte, e per l’effetto annulla l’impugnata graduatoria finale di concorso pubblicata in data 29.12.2009 nei termini e nei limiti indicati in motivazione;

b) compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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