Cass. civ. Sez. I, Sent., 04-03-2011, n. 5223 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso del 31.01.2008, L.G. adiva la Corte di appello di Napoli chiedendo che il Ministero dell’Economia e delle Finanze fosse condannato a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul "Diritto ad un processo equo", della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con Decreto del 10.10-23.12.2008, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare all’istante la somma di Euro 4.833,00, a titolo di equo indennizzo del danno non patrimoniale, nonchè, data la soccombenza, le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 500,00 per diritti ed Euro 450,00 per onorari) oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese distratte in favore del difensore antistatario. La Corte osservava e riteneva, tra l’altro:

– che il L. aveva chiesto l’equa riparazione del danno subito per effetto dell’irragionevole durata del processo amministrativo in tema di danno biologico da mancato godimento del riposo settimanale compensativo, da lui subito negli anni non coperti dagli accordi sindacali, processo introdotto, dinanzi al TAR Campania, con ricorso depositato il 23.11.2000, ed ancora pendente;

– che la durata ragionevole del primo grado di detto processo amministrativo protrattosi per 7 anni e 10 mesi sino al deposito del ricorso per equa riparazione, poteva essere fissata in anni tre, data lo specifico oggetto delle questioni trattate;

– che per il periodo d’irragionevole ritardo di definizione, quantificabile in 4 anni e 10 mesi, il chiesto indennizzo del danno morale poteva essere equitativamente liquidato all’attualità, attese le peculiarità del caso, in ragione di Euro 1.000,00 ad anno, senza incremento con il bonus di Euro 2.000,00.

Avverso questo decreto il L. ha proposto ricorso per Cassazione, notificato il 9.07.2009. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso notificato il 29.09.2009.
Motivi della decisione

Riassuntivamente, con il ricorso il L. denuncia con 5 motivi violazioni di legge e vizi motivazionali e chiede l’annullamento del decreto impugnato, in applicazione delle rubricate disposizioni normative e dei relativi principi giurisprudenziali anche sovranazionali, riferiti ai criteri di liquidazione del danno morale, che conclusivamente assume essergli dovuto nella misura di Euro 125 per ciascuno degli 86 mesi di protrazione del processo, con integrazione del bonus di Euro 2.000,00.

Il ricorso non merita favorevole apprezzamento.

Inammissibile si rivela il primo motivo del ricorso per genericità del relativo quesito, del tutto astratto e privo di riferimenti alla fattispecie concreta. Del pari privi di pregio sono:

il secondo ed il terzo motivo del ricorso, giacchè genericamente avversano l’attuato richiamo al parametro indennitario minimo CEDU e giacchè inoltre la Corte di merito ha legittimamente non correlato l’indennizzo alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale L. n. 89 del 2001, (art. 2 comma 3, lett. a), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di riferire il ristoro al solo periodo di durata eccedente il ragionevole (cfr. tra le altre, Cass. 200508568; 200608714; 200723844;200803716) il quarto ed il quinto motivo del ricorso inerenti alla mancata attribuzione del bonus di Euro 2.000,00, il quale presuppone casi di particolare gravità del danno in relazione alla posta in gioco, nella specie non specificamente dedotti nè altrimenti evincibili (in tema cfr cass. 20086808; 200917684; 200922869; 201001893; 201019054);

Il L., soccombente, va condannato al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il L. al pagamento in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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