T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 109 Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1) Il ricorrente ha partecipato alla procedura di valutazione comparativa indetta dal Politecnico di Torino, con decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008, per la copertura di un posto di professore di ruolo di prima fascia per il settore scientificodisciplinare GEO/11 (Geofisica Applicata).

2) L’art. 8 del bando fissava i criteri per la valutazione dei titoli dei candidati.

La Commissione giudicatrice, nella prima seduta del 18 marzo 2010, ha preso atto di tali criteri e li ha integrati con criteri aggiuntivi, fissando altresì le modalità di graduazione della valutazione per ognuno di essi.

3) Nella seduta del 13 maggio 2010, la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati e alla formulazione dei giudizi individuali.

Nella seduta del 7 luglio 2010, sono stati formulati i giudizi collegiali sui singoli candidati e si è proceduto a votazione per l’individuazione dei candidati idonei.

Nella prima votazione, il candidato S. riportava tre voti, mentre i candidati C., D.V. e O. riportavano due voti ciascuno.

La Commissione procedeva, quindi, ad una seconda votazione per il ballottaggio dei candidati che avevano conseguito due voti, all’esito della quale era prescelto, con tre voti, il candidato O. (mentre il ricorrente aveva riportato due voti e il candidato D.V. nessun voto).

A maggioranza dei componenti, pertanto, la Commissione proponeva idonei per la valutazione comparativa i candidati L.S. e L.O..

4) La Commissione rimetteva gli atti della procedura al Rettore del Politecnico che, riscontratane la regolarità formale, li approvava con decreto n. 314 del 3 agosto 2010

5) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato in data 11 settembre 2010, il prof. G.C. ha impugnato il decreto rettorale suindicato, i verbali della Commissione giudicatrice e l’eventuale decreto di nomina di uno dei due candidati giudicati idonei, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, comma 13, d.P.R. n. 117/2000.

II) Violazione dell’art. 4, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 117/2000; violazione dell’art. 8 del bando; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 dei lavori della Commissione; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per errore di fatto.

III) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 117/2000 e dell’art. 8 del bando di cui al decreto rettorale n. 141 del 19 giugno 2008; violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1 dei lavori della Commissione; eccesso di potere.

IV) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3, l. n. 241/1990 ss.mm.ii.; eccesso di potere per difetto di motivazione.

6) Si è costituito in giudizio il Politecnico di Torino, con il patrocinio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

Non si sono costituiti i controinteressati intimati.

7) Con ordinanza n. 745 del 8 ottobre 2010, è stata accolta l’istanza cautelare proposta in via incidentale dalla parte ricorrente.

8) In prossimità della pubblica udienza, la difesa del ricorrente ha depositato una memoria con cui ribadisce sostanzialmente le censure di legittimità dedotte con il ricorso introduttivo.

9) Il ricorso è stato chiamato alla pubblica udienza del 13 gennaio 2011 e, previa trattazione orale, è stato ritenuto in decisione.
Motivi della decisione

10) Con il primo motivo di ricorso, l’esponente denuncia la violazione dell’art. 4, comma 13, del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell’art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210).

Trattasi della disposizione normativa che disciplina i lavori delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa per la nomina dei ricercatori e dei professori universitari.

Il tredicesimo comma del citato art. 4 stabilisce: "Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210".

Sostiene la parte ricorrente che l’individuazione del candidato idoneo deve costituire la conseguenza immediata e diretta della valutazione comparativa medesima, nel senso di identificarsi con essa.

Nel caso in esame, invece, l’esito delle votazioni non avrebbe connessione con i giudizi collegiali espressi, atteso che la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice ha scelto due candidati che avevano riportato valutazioni inferiori a quelle del ricorrente.

11) La censura è fondata e meritevole di accoglimento.

Le procedure di valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore universitario, infatti, sono sostanzialmente assimilabili ad una procedura concorsuale, essendo tese all’individuazione dei candidati migliori e più meritevoli di coprire i posti messi a concorso, con la peculiarità che non è prevista l’attribuzione di un punteggio per i singoli candidati né la predisposizione di una graduatoria di merito.

Ne consegue che, in tali procedure, l’individuazione dei candidati idonei deve fondarsi sui giudizi complessivi di comparazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche di ciascun candidato (e, nel caso dei candidati che non rivestono la qualifica di professore associato, anche sull’esito della prova didattica), onde garantire che i posti a concorso siano inequivocabilmente ricoperti dai candidati che hanno riportato le migliori valutazioni.

12) Vanno registrati, invero, precedenti giurisprudenziali (dei quali la difesa erariale rende ampiamente conto nella propria memoria) con cui, tenendo conto della peculiarità e della particolare articolazione della procedura in esame (la quale prevede l’espressione di giudizi individuali da parte dei singoli membri della Commissione giudicatrice che confluiscono nell’espressione di un giudizio collegiale sui singoli candidati e nella conclusiva individuazione degli idonei), si è affermato che parziali incoerenze tra le varie fasi della procedura non sono idonee ad inficiarne la legittimità, come nel caso in cui l’esito della votazione, nella quale si traduce la volontà della maggioranza dei membri della Commissione, non rispecchi con assoluta fedeltà le valutazioni collegiali.

Tale posizione, peraltro, può accettarsi nei soli limiti in cui, sussistendo differenze minime e trascurabili fra i candidati, lo scostamento risulti intrinseco alla valutazione di merito, non laddove la valutazione collegiale abbia evidenziato apprezzabili differenze fra i candidati medesimi.

In quest’ultima ipotesi, la valutazione collegiale non potrebbe essere contraddetta dall’esito della votazione se non a prezzo di un’inammissibile incoerenza delle varie fasi procedurali che vanifica la stessa ragion d’essere della procedura di valutazione comparativa la quale, in aderenza ai valori costituzionali, deve essere finalizzata a garantire che i posti di professore universitario siano coperti dai candidati migliori (id est: dai candidati in possesso di maggiori titoli) e non da quelli sui quali si siano arbitrariamente accentrate, attraverso l’espressione del voto, le preferenze personali dei membri della Commissione.

13) Nel caso in esame, anche prescindendo dai giudizi individuali dei membri della Commissione, le valutazioni collegiali erano chiaramente orientate in senso favorevole all’odierno ricorrente.

Per 6 criteri di valutazione, infatti, il ricorrente è stato giudicato in modo identico ai due idonei (O. e S.), in altri 4 casi egli ha ricevuto valutazioni migliori rispetto ad entrambi ovvero ad uno solo degli idonei e in un solo caso una valutazione lievemente meno positiva.

Più in dettaglio, il ricorrente ha ricevuto migliori valutazioni in applicazione dei criteri:

– rilevanza scientifica delle pubblicazioni (la sua produzione è stata giudicata "prestigiosa", quella dei controinteressati "prevalentemente prestigiosa");

– originalità ed innovatività della produzione scientifica (per cui ha ricevuto la valutazione "da eccellente a significativa", come il candidato S., mentre il candidato O. ha ricevuto la valutazione "significativa");

– partecipazione a programmi di ricerca nazionali o internazionali (valutazione "eccellente", "significativa" per O. e "da significativa a discreta" per S.);

– produzione di materiale didattico ("da limitata a nulla", "nulla" per O. e S.).

In quasi la metà dei casi, perciò, il ricorrente è stato valutato in modo più positivo rispetto ad uno o entrambi gli idonei e tale preferenza è stata espressa proprio in applicazione dei criteri che, in una procedura selettiva per posti di professore universitario, assumono particolare rilievo ai fini dell’espressione del giudizio di valore sul candidato, qual è il caso della rilevanza scientifica e dell’originalità delle pubblicazioni.

E’ anche da precisare che le differenti valutazioni di cui si è riferito non possono essere considerate alla stregua di mere sfumature lessicali, ma costituiscono l’applicazione dei precisi criteri di graduazione dei giudizi predeterminati dalla Commissione giudicatrice.

Solo per il criterio "congruenza della attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che la comprendono", invece, il ricorrente ha ricevuto una valutazione ("da totale a parziale") meno positiva rispetto ai due idonei ("totale"), ma è evidente che tale elemento non può valere di per sé a sovvertire l’assetto complessivo del giudizio risultante dall’applicazione degli altri criteri.

Ancora più netta appare, poi, la prevalenza del ricorrente nei giudizi collegiali riferiti ala valutazione dei titoli di cui all’art. 4, comma 4, del d..P.R. n. 117/2000 (attività didattica, attività di ricerca, coordinamento di gruppi di ricerca, ecc.): in 3 casi il ricorrente ha ricevuto la valutazione più alta fra quelle previste ("rilevante") e in altri 3 casi la valutazione "da rilevante a significativa", mentre i candidati O. e S. non hanno ricevuto alcun giudizio di eccellenza, ma solo valutazioni che oscillano da "limitata" a "significativa".

14) Essendo fondato il primo motivo di gravame, il ricorso deve essere accolto e vanno annullati gli atti della procedura di valutazione comparativa, a partire dall’individuazione degli idonei.

L’intimata Amministrazione dovrà conseguentemente rinnovare la procedura, tenendo conto dei principi qui affermati e fatti salvi gli atti non caducati dalla presente decisione, vale a dire tutti gli atti e le operazioni dall’avvio del procedimento fino alla formulazione dei giudizi complessivi collegiali.

15) Gli altri motivi di ricorso non sono idonei a determinare, nel caso in cui se ne riscontri la fondatezza, ulteriori benefici per la parte ricorrente.

Ci si può limitare, pertanto, ad un breve cenno.

15.1) Con il secondo motivo, viene denunciato un errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione giudicatrice laddove ha valutato l’attività del ricorrente non totalmente congruente con il settore scientificodisciplinare cui afferisce la procedura di valutazione comparativa, solo perché egli ha applicato metodi geofisici all’idrogeologia.

Il vaglio della censura, peraltro, richiederebbe l’ausilio di cognizioni tecnicospecialistiche da acquisirsi mediante verificazione o consulenza tecnica, con una dilatazione dei tempi processuali che contrasta con la possibilità di definire celermente la controversia.

15.2) Il ricorrente non ha interesse a dolersi, come fa con il terzo motivo di ricorso, del mancato utilizzo da parte di alcuni membri della Commissione di parametri scientifici riconosciuti in ambito internazionale per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, avendo comunque egli conseguito la valutazione complessivamente migliore sotto questo profilo.

15.3) E’ fondato, invece, il quarto e ultimo motivo di ricorso, inerente il difetto di motivazione dell’atto di individuazione degli idonei, poiché né i verbali della Commissione giudicatrice né il decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura di valutazione comparativa esplicitano in alcun modo le ragioni per cui sono stati preferiti due candidati destinatari di una valutazione collegiale meno positiva di quella riservata al ricorrente.

16) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono forfetariamente liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti di cui in motivazione.

Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente le spese del grado di giudizio che liquida nell’importo di Euro 2.500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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