Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3618 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il GIP presso il Tribunale di Nola con ordinanza del 5.3.2010 archiviava il procedimento nei confronti di B.F. in relazione ad una ipotesi di reato ex artt. 640 e 641 c.p., per essere stato visto un veicolo di proprietà del B. transitare più volte nelle piste riservate "Telepass" con indebito passaggio senza pagamento del pedaggio, dichiarando inammissibile l’opposizione della parte offesa. Il GIP rilevava la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal proprietario della vettura in quanto doveva essere assunto con le garanzie di legge e l’impossibilità di stabilire chi fosse realmente alla guida del mezzo. Inoltre in punto di diritto si osservava che non vi erano elementi per ritenere che il soggetto a bordo dei veicolo avesse dissimulato la propria condizioni di insolvenza.

Ricorre la parte offesa che con il primo motivo osserva che erano state specificamente indicate una serie di indagini da espletare per stabilire chi fosse realmente alla guida del mezzo e che la motivazione sul punto era meramente apparente in quanto il GIP non spiegava perchè le indagini richieste fossero superflue. Inoltre non si era osservato il contraddittorio sulla preliminare questione della ammissibilità dell’opposizione.

Con il secondo motivo si rileva che non si era realmente svolto un contraddittorio in ordine alle questioni giuridiche implicate, sicchè il GIP aveva sottratto al PM la decisione in ordine alla rilevanza penale della notizia di reato, mentre la richiesta del PM era incentrata sulla sola questione dell’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’intestatario del veicolo.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, deve essere dichiarato inammissibile.

Come osservato dal P.G. il provvedimento impugnato è stato adottato non de plano, ma nel contraddittorio delle parti e pertanto non si è verificata alcuna violazione della regola del contraddittorio. Nè il provvedimento può giudicarsi abnorme in quanto carente sul piano strutturale di motivazione o che la stessa sia solo apparente in quanto il GIP ha esaurientemente spiegato sia le ragioni dell’inutilità delle indagini richieste, sia l’infondatezza della notizia criminis in ordine all’ipotesi di insolvenza fraudolenta. Il provvedimento appare quindi motivato e non può dirsi sotto questo profilo che la motivazione sia solo apparente o sia cosi carente da poterla ritenere inesistente. Le argomentazioni svolte sul punto sono quindi inammissibili in questa sede in quanto non configurano alcuna violazione delle regole del contraddittorio. Si vorrebbe poi da parte del ricorrente configurare un obbligo per il GIP di aderire all’apparato argomentativo accolto dal PM nella richiesta di archiviazione che non trova riscontro in alcuna norma non potendosi dubitare del fatto che, una volta intervenuta la richiesta di archiviazione del PM e nel caso di specie anche opposizione della parte privata, al GIP compete di accertare l’utilità nella prosecuzione delle indagini anche in ordine alla stessa sussistenza della notitia criminis indipendentemente dallo schema logico e dai giudizi di fatto e di diritto condivisi dal PM. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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