T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 171 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto n. 2587/2009 del 18 novembre 2009, il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso monitorio proposto dalla D.L.L.I. B.V., ingiungeva all’Azienda Sanitaria Locale di Bari il pagamento della somma di Euro. 154.689,83, oltre interessi ex dlgs n. 231/2002, ed Euro. 1.708,00 per spese della procedura, di cui Euro. 408,00 per spese borsuali, Euro. 768,00 per diritti ed Euro. 532,00 per onorari del procedimento e accessori come per legge.

Il decreto ingiuntivo è stato ritualmente notificato all’Azienda Sanitaria della Provincia di Bari in data 7 dicembre 2009 e, non essendo stato opposto dalla A.S.L., in data 11 marzo 2010 è stato dichiarato esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Bari, quindi è stato rinotificato in data 17 marzo 2010 munito della formula esecutiva.

Persistendo l’inadempimento, la D.L.L.I. B.V. ha notificato in data 23 settembre 2010 formale atto di diffida e costituzione in mora, diffidando l’Amministrazione ad adempiere ai sensi dell’art. 90 r.d. n. 642/1907, onde ottenere la completa e puntuale esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo n. 2587/2009, detratti gli importi già corrisposti dall’Azienda Sanitaria, nonché le spese sostenute successivamente, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida.

Perdurando l’inadempimento, con il ricorso in esame, la D.L.L.I. B.V. ha chiesto che questo Tribunale voglia ordinare all’Azienda Sanitaria Locale di Bari di eseguire l’ordine di pagamento contenuto nel decreto ingiuntivo n. 2587/2009 e, per l’effetto, di pagare la residua somma di Euro. 39.565,01, oltre interessi a norma del dlgs n. 231/2002 e spese del giudizio monitorio, con condanna alle spese della presente procedura e nomina di un commissario ad acta, in caso di persistente inadempienza.

Con memoria depositata il 29 dicembre 2010, l’istante ha evidenziato che, successivamente alla notifica del ricorso di ottemperanza, l’Azienda Sanitaria ha provveduto al pagamento di una parte della sorte capitale, precisando che la somma ancora dovuta in esecuzione del giudicato risulta essere di Euro. 2.957,01 per sorte capitale relativa alla fattura n. 4799 del 31.3.2008, oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 e spese giudiziali della procedura monitoria e del presente procedimento.

Alla camera di consiglio del 12 gennaio 2011, la parte ricorrente ha chiesto che la causa sia decisa, non avendo l’Amministrazione ancora adempiuto integralmente all’obbligazione di pagamento.

Ai fini della decisione non vi è motivo di discostarsi, per la fattispecie in esame, dal consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo il quale per il decreto ingiuntivo, se divenuto esecutivo e definitivo, dato il suo relativo consolidamento, a norma degli articoli artt. 653 e ss. c.p.c., è ammessa l’azione di ottemperanza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 31 maggio 2003, n. 3031; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 28 maggio 2009, n. 2983).

Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. V, 19 marzo 2007, n. 1301 "Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la controversia, al pari della sentenza passata in giudicato, ed ha quindi valore di cosa giudicata agli effetti della proposizione del ricorso per ottemperanza contemplato dall’art. 27 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054.".

Attualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. "L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione:… c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;…".

Nell’ambito della nozione di "altri provvedimenti" del giudice ordinario equiparati alle sentenze passate in giudicato rientra indubbiamente l’ipotesi del decreto ingiuntivo non opposto, dovendosi confermare pertanto sul punto la giurisprudenza amministrativa formatasi sotto la vigenza della precedente normativa.

Considerato che, in effetti, non risulta l’adempimento integrale da parte dell’Azienda Sanitaria di Bari al giudicato formatosi sul decreto in questione per mancata opposizione, la domanda va accolta.

In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’Azienda Sanitaria Locale di Bari di pagare alla D.L.L.I. B.V. le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 2587/2009 del Tribunale civile di Bari, residuate a seguito dei parziali pagamenti intervenuti, e, precisamente, la somma di Euro. 2.957,01 per sorte capitale relativa alla fattura n. 4799 del 31.3.2008, oltre interessi ex dlgs n. 231/2002 e spese giudiziali della procedura monitoria e del presente procedimento.

Va fissato il termine di trenta giorni dalla notifica della presente sentenza per il pagamento delle somme suindicate.

Per il caso di persistente inadempienza della A.S.L. Bari, si nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Bari o di un suo delegato, il quale, decorso il suddetto termine, provvederà all’integrale esecuzione del menzionato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata. Il relativo compenso, forfetariamente determinato in Euro. 1.000,00, è posto a carico della A.S.L. Bari.

Vanno altresì poste a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Bari le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.
P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Azienda Sanitaria Locale di Bari di dare integrale esecuzione alla ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto monitorio n. 2587/2009 del Tribunale civile di Bari e di pagare le somme sopra specificate in favore della D.L.L.I. B.V., nel termine ivi indicato.

Nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Bari o un suo delegato, il quale provvederà, entro l’ulteriore termine di trenta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata, all’integrale esecuzione del richiamato decreto ingiuntivo in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente, ove sia infruttuosamente decorso il predetto termine di trenta giorni.

Condanna l’Azienda Sanitaria Locale di Bari al pagamento di Euro. 1.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della D.L.L.I. B.V., oltre al pagamento del compenso al commissario ad acta, se dovuto, forfettariamente determinato in Euro. 1.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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