T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 169 Errore scusabile Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presente giudizio ha ad oggetto il silenzio formatosi sulla richiesta di accesso agli atti inoltrata dalla società S. s.p.a. ad A.P. s.p.a. con lettera raccomandata, pervenuta il 30 luglio 2010.

Preliminarmente, va accolta l’eccezione di rito sollevata dal difensore della società resistente.

Il ricorso è stato notificato in data 15 ottobre 2010 ed è stato tardivamente depositato in data 8 novembre 2010, quando era ormai spirato il termine dimezzato di quindici giorni applicabile nelle cause in materia di accesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87 cod. proc. amm., (entrato in vigore il 16 settembre 2010 ed applicabile alla controversia in esame).

Non vi sono i presupposti, ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., per la rimessione in termini per errore scusabile, che può essere disposta soltanto in presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o per gravi impedimenti di fatto, nella specie non dimostrati.

L’art. 37 del codice, al pari della previgente disciplina processuale dell’istituto dell’errore scusabile, è norma di stretta interpretazione, dal momento che un uso eccessivamente ampio della discrezionalità giudiziaria che essa presuppone, lungi dal rafforzare l’effettività della tutela giurisdizionale, potrebbe risolversi in un vulnus del pariordinato principio di parità delle parti, sul versante del rispetto dei termini perentori stabiliti dalla legge processuale (così, da ultimo, Cons. Stato, Ad. Plen., 2 dicembre 2010 n. 3).

In conclusione, i ricorso va dichiarato irricevibile per tardività del deposito. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.

Condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore di A.P. s.p.a., nella misura di euro 2.000 (duemila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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