Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3616 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.G. quale procuratore della HDI assicurazioni nel procedimento a carico di ignoti proponeva ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione disposto dal GIP di Santa Maria Capua Vetere del 17.11.2009 in relazione all’esposto presentato dalla detta società.

Si allega la violazione della regola del contraddittorio in quanto la richiesta di archiviazione non era stata notificata alla parte offesa che pertanto non aveva potuto neppure proporre opposizione.

Con ulteriore comunicazione alla Corte il procuratore della società dichiarava di rinunciare al ricorso in quanto effettivamente come richiesto dalla società le indagini erano state riaperte.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile essendo intervenuta rinuncia allo stesso (cfr. atto depositato in Cancelleria il 5.10.2010).

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di 500,00 Euro, cosi equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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