T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 197 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente impugna i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiede l’annullamento.

Il Ministero della Pubblica Istruzione, con D.D.G. del 16/3/2007, ha definito i criteri volti all’aggiornamento delle graduatorie del personale docente (scuola primaria e secondaria) di I, II e III fascia, trasformando le stesse da graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente nell’aprile 2007 ha quindi chiesto al Centro Servizi Amministrativi della Provincia di Foggia di procedere all’aggiornamento dei titoli di servizio nella graduatoria ad esaurimento relativa alla Scuola Secondaria Classe di Concorso C070 – Esercitazione Abbigliamento e Moda.

Il C.S.A. della Provincia di Foggia, dopo aver aggiornato la graduatoria provinciale provvisoria nella quale la ricorrente si è posizionata al 3° posto con punti 90, ha accolto il reclamo proposto dalla controintreressata, nonché da C.A., F.R. e T.A. e, per l’effetto, ha posizionato al ricorrente al 6° posto con punti 66.

Tale posizione in graduatoria è stata mantenuta anche nonostante fosse intervenuto il Decreto prot. n. 7529/01 dell’11.7.08 del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia, recante l’attribuzione alla ricorrente del punteggio inizialmente riconosciuto, e ciò in ragione della decorrenza di tale provvedimento dalla data di emissione e non già precedente la stessa.

Con diffida notificata in data 7.8.08, la ricorrente ha chiesto la rettifica della graduatoria ad esaurimento dell’a.s. 2007/2008 per la classe di concorso C070 e, previo annullamento della nomina in ruolo della controinteressata, la propria nomina in ruolo.

Con l’impugnato provvedimento il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, nel respingere le predette richieste, ha confermato quanto in precedenza espresso.

La ricorrente deduce i seguenti motivi di censura:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 15 co. 2 D.P.R. n. 487/94; illegittimità; violazione e falsa applicazione dell’art. 97 co. 3 Cost.; illegittimità;

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e la controinteressata S.N., contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 20.11.08, con ordinanza n. 681/08, è stata accolta l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente; l’istanza di revoca dell’ordinanza di cui sopra, proposta dalla controinteressata è stata respinta con ordinanza n. 363/09 del 3.6.09 (confermata dal Consiglio di Stato sez. VI con ordinanza n. 1900/09).

All’udienza del 13 gennaio 2011 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Motivi della decisione

Rileva il Collegio che il ricorso in esame è inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A. adito, atteso che la cognizione si appartiene al Giudice Ordinario.

Ed invero, ai sensi dell’art. 68 del D.Lgs. n. 29/93, come modificato dal D.Lgs. n. 80/98, sono devolute al Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro con le Pubbliche Amministrazioni.

Con la normativa citata è stata delineata una cognizione generale del Giudice Ordinario – Giudice del Lavoro nelle controversie di pubblico impiego, risultando viceversa configurato l’ambito di giurisdizione del Giudice Amministrativo solo con riferimento alle materie e alle controversie specificamente e tassativamente individuate dalla legge, fra cui la materia delle procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto.

Secondo l’orientamento interpretativo e giurisprudenziale prevalente restano devolute al Giudice Amministrativo anche le controversie relative a procedure concorsuali di tipo interno, finalizzate non già alla costituzione del rapporto di impiego in senso vero e proprio, bensì all’acquisizione di diversa categoria, secondo la nuova classificazione, intendendo tale circostanza come integrante una sorta di novazione del rapporto, sempre che la nuova posizione funzionale possa considerasi come una progressione in senso verticale.

Il caso in esame, tuttavia, sfugge anche a tale ipotesi.

La procedura concorsuale interna di che trattasi si svolge nell’ambito della medesima fascia o area, trattandosi di procedimento di mero aggiornamento della graduatoria ad esaurimento nell’ambito della medesima qualifica.

Rileva il Collegio che, in particolare, la Corte di Cassazione, cui è affidata la funzione regolatrice della giurisdizione, con sentenza SS.UU. n. 3399 del 13.2.08, ha affermato la giurisdizione del Giudice Ordinario proprio con specifico riferimento alla fattispecie di che trattasi.

Ed invero condivide il Collegio l’orientamento più volte espresso dalla Corte di Cassazione SS.UU. (14/5/2007 n. 10940; 11/1/2007 n. 307), secondo cui, in materia di pubblico impiego privatizzato "sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, mentre la riserva in via residuale della giurisdizione amministrativa, contenuta nel citato articolo 63 co. IV, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A. che si sviluppano fino all’approvazione delle graduatorie…" (SS.UU. 10490/2007); "le controversie relative alla fase successiva all’approvazione della graduatoria di un concorso esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario…"; (SS.UU. n. 307/2007).

Resta ferma la conservazione degli effetti processuali e sostanziali maturati nell’intero giudizio innanzi a questo Giudice Amministrativo.

In tal senso deve dunque provvedersi.

Evidenti ragioni equitative inducono il Collegio a dichiarare interamente compensate le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito e statuisce appartenersi la giurisdizione al Giudice Ordinario, previa riassunzione del giudizio nei termini di rito processualcivilistici.

Spese compensate tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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