Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3615 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

D.A. nata a (OMISSIS), parte offesa nel procedimento a carico di D.P. nato a (OMISSIS), ha proposto ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione del GIP presso il Tribunale di Taranto in data 14.12.2009.

Lamenta il fatto che il decreto impugnato sia stato adottato de plano e sia totalmente privo di motivazione in ordine alle richieste formulate ritualmente in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Posto che il decreto di archiviazione è stata emesso de plano, nonostante l’avvenuta rituale indicazione delle investigazioni richieste e dei relativi elementi di prova 8 riportati analiticamente a f. 2 del ricorso stesso), e che la motivazione del decreto non spiega in alcun modo la irrilevanza di tali investigazioni, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale provvedimento di archiviazione poteva essere adottato solo nel contraddittorio tra le parti (cass. n. 47980/2004; cass. n. 23624/2004; cass. n. 10682/2003) come rilevato anche da parte del P.G..

Si impone quindi l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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