Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3613 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 27.1.2010 il GIP presso il Tribunale di Messina disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di C. ed A. ed altri.

Ricorrono le parti lese prima indicate lamentando la violazione del principio del contraddittorio in quanto il GIP non avrebbe consentito alla persona offesa presente di essere sentita nel corso dell’udienza camerale. Si lamenta anche l’ingiustizia o comunque l’erroneità della decisione nel merito.

I ricorrenti hanno presentato delle note in cui riaffermano l’andamento dei fatti così come ricostruiti in ricorso; così come i sigg. To.Do., M.S. e Ma.Sa. chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa le deduzioni di merito le stesse sono palesemente inammissibili in quanto avverso il provvedimento di archiviazione è ammesso ricorso per cassazione, come correttamente rilevato dal P.G., solo per motivi di ordine processuale ed in particolare per violazione del principio del contraddittorio (il provvedimento non è stato emesso de plano).

Si deduce ancora che la parte offesa avrebbe richiesto di essere sentita, ma tale richiesta non risulta formulata a verbale nè emerge che la parte oggi ricorrente abbia eccepito l’eventuale nullità per il mancato accoglimento dell’istanza di audizione. Pertanto non avendo alcun riscontro documentale e non essendo neppure stata ritualmente eccepita l’eccezione non può essere accolta.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ciascuno della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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