T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 177 Graduatoria Impugnativa in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone in fatto il dott. P.L. di aver partecipato al concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Dirigente di servizio professionale contabile", indetto dalla Provincia di Bari con bando pubblicato in data 01.07.2008.

Riferisce che con nota prot. n. 8784 del 02.10.2009, successivamente ad esso pervenuta, la Provincia di Bari gli aveva comunicato che gli atti della procedura concorsuale e la graduatoria di merito erano stati approvati con determina dirigenziale n. 180/IMP del 28.09.2009 e che esso ricorrente si era classificato al terzo posto della graduatoria di merito, dopo i candidati Y.T. e F.M., classificatisi rispettivamente al primo e secondo posto.

Con ricorso ritualmente notificato l’1.12.2009 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 04.12.2009, il dott. L. ha chiesto l’annullamento della suddetta determina dirigenziale n. 180/IMP del 28.09.2009 di approvazione delle risultanze degli atti concorsuali e della graduatoria di merito, di tutti gli atti della commissione giudicatrice del concorso per cui è causa, del relativo bando di concorso del 01.07.2008, nella parte in cui all’art. 3 consente l’accesso al concorso ai soggetti privi dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge, nonché del regolamento provinciale dei concorsi e delle selezioni approvato con delibera di giunta n. 108 del 27.07.2007 e modificato dalla delibera di giunta n. 48 del 08.04.2008, nella parte in cui, all’art. 3, consente l’accesso alla qualifica di dirigente ai soggetti che non possiedono i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia.

A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 28 d.lgs 165 del 2001, degli artt. 7, 88, 111 del d.lgs 267 del 2000, dell’art. 117 cost., eccesso di potere e incompetenza;

2. violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione degli elaborati, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà, eccesso di potere, disparità di trattamento.

Il dott. L. ha chiesto, in via istruttoria, data la natura delle doglianze dedotte, che venga disposta, ove occorra, una consulenza tecnica d’ufficio.

Si sono costituiti a resistere in giudizio il dott. Y.T. e la Provincia di Bari eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso e chiedendo il rigetto del gravame.

Tutte le parti costituite hanno prodotto documentazione.

Il controinterressato, dott. T., in data 17.12.2009 ha depositato una memoria nella quale ha eccepito l’inammissibilità per tardività del primo motivo di ricorso.

Alla camera di consiglio del 18 dicembre 2009 parte ricorrente ha rinunciato alla domanda incidentale di sospensione cautelare ed il Collegio ne ha preso atto.

Con ricorso per motivi aggiunti ritualmente notificato il 03.05.2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale l’11.05.2010 il dott. L. ha chiesto l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto rep. N. 55/09 stipulato il 18.12.2009 tra il dott. T. e la Provincia di Bari e conosciuto in data successiva al 02.03.2010, nonché, ove occorra, della delibera di Giunta Provinciale n. 207 adottata nella seduta del 04.12.2009 nella parte in cui ha dato corso alla costituzione del rapporto di lavoro tra il dott. T. e la Provincia di Bari.

Avverso i suddetti atti il ricorrente ha riproposto in via derivata le censure già dedotte con il ricorso introduttivo.

Tutte le parti costituite hanno presentato una memoria per l’udienza di discussione.

Il controinteressato, dott. T., nella memoria depositata in data 24.06.2010 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo e la inammissibilità/improcedibilità del ricorso stesso per carenza di interesse, avendo esso controinteressato sottoscritto contestualmente un contratto individuale di lavoro con la Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Anche la Provincia di Bari nella memoria depositata in data 25.06.2010 ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo e l’inammissibilità per tardività del primo motivo del ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica dell’8 luglio 2010 il Presidente ha comunicato agli avvocati presenti che il Collegio aderiva allo sciopero proclamato dall’A.N.M.A. e, pertanto, ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso a data da destinarsi.

Parte ricorrente in data 28 dicembre 2010 ha altresì deposito una memoria per l’udienza di discussione del 13 gennaio 2011.

Alla udienza pubblica del 13 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio deve rilevare innanzitutto la tardività del deposito della memoria di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 73, comma 1, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, in quanto prodotta in data 28 dicembre 2010 e, quindi, anche ove ritenuta un atto di replica e non una memoria per le controdeduzioni alle memorie della parte resistente e del controinteressato costituiti in giudizio, nella stessa contenute, comunque presentata oltre il termine previsto di venti giorni liberi prima dell’udienza di discussione celebrata in data 13 gennaio 2011.

Il Collegio deve, quindi, esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività del primo motivo di ricorso sollevata dal controinterressato, dott. T. e dalla Provincia di Bari.

Con il primo motivo di ricorso il dott. L. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del d.lgs n. 165 del 2001, degli artt. 7, 88, 111 del d.lgs 267 del 2000, dell’art. 117 cost., i vizi di eccesso di potere e incompetenza in quanto i dottori Y.T. e F.M., classificatisi rispettivamente al primo e secondo posto, non possiederebbero i requisiti di accesso non essendo dipendenti di ruolo, non possedendo esperienza qualificata all’interno della p.a., ma avendo avuto accesso alla procedura concorsuale in virtù della iscrizione quinquennale all’albo dei dottori commercialisti, requisito previsto dall’art. 3 del bando ed introdotto dall’art. 3 del regolamento provinciale dei concorsi e delle selezioni.

Il dott. T. e la Provincia di Bari sostengono che la clausola del bando, prevedendo la possibilità di partecipazione da parte dei dottori commercialisti iscritti all’albo professionale da un quinquennio, sarebbe immediatamente lesiva in quanto avrebbe ampliato la rosa dei candidati alla procedura concorsuale per cui è causa rendendo più difficile il confronto concorsuale e, pertanto, il ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato il bando stesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del bando stesso.

L’eccezione è infondata.

Il Collegio, concordando con la prospettazione di parte ricorrente, ritiene infatti di aderire alla giurisprudenza amministrativa alla luce della quale l’onere di immediata impugnazione del bando di concorso (o di gara) è strettamente riconnesso alla contestazione di clausole riguardanti requisiti soggettivi di partecipazione, ostative all’ammissione dell’interessato, o al più impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale, laddove siano assimilabili, per struttura e modo di operare, a quelle concernenti i requisiti soggettivi. Normalmente, invece, va escluso un siffatto onere nei riguardi di ogni altra clausola dotata solo di astratta e potenziale lesività, la cui idoneità a produrre una concreta ed attuale lesione può essere valutata unicamente all’esito, non scontato, della medesima procedura e solo in caso in cui tale esito sia negativo per l’interessato. In altre parole, deve ritenersi che i bandi di concorso siano, salvo le ipotesi predette, impugnabili unitamente agli atti che di essi fanno applicazione e, segnatamente, al provvedimento di approvazione della graduatoria e con decorrenza del relativo termine dalla data di conoscenza del relativo esito negativo, da cui scaturisce la lesione attuale della posizione dell’interessato, sicché la sua conoscenza reca in sé tutti gli elementi che consentono al medesimo interessato di percepire la portata lesiva del bando stesso (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2010, n. 3308, 19 giugno 2009 n. 4073, 14 ottobre 2008 n. 4971 e 4 marzo 2008 n. 962, nonché Ad. Plen. 29 gennaio 2003 n. 1).

Il Collegio, ritenuto ammissibile il sopra specificato primo motivo di ricorso, lo ritiene fondato nel merito.

Il Collegio ritiene utile, preliminarmente, inquadrare la fattispecie nell’ambito della vigente normativa disciplinante la materia.

Il d.lgs. n. 165 del 2001, all’art. 28 recante Accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia, commi 1 e 2, recita: "1. L’accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami indetto dalle singole amministrazioni ovvero per corsoconcorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 2. Al concorso per esami possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corsoconcorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni. Sono, altresì, ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell’articolo 1, comma 2, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.";

all’art. 27, recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, comma 1, prevede: "Le regioni a statuto ordinario, nell’esercizio della propria potestà statutaria, legislativa e regolamentare, e le altre pubbliche amministrazioni, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano ai princìpi dell’articolo 4 e del presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative peculiarità. Gli enti pubblici non economici nazionali si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, adottando appositi regolamenti di organizzazione."

Il d.lgs. n. 267 del 2000 recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali all’art. 7 dispone: "Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni."; all’art. 88 – Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali – recita: "All’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico."; all’art. 111 – Adeguamento della disciplina della dirigenza – prevede: "Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarità, nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai princìpi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni."

Il Collegio, analizzando la suddetta normativa ritiene nella fattispecie oggetto di gravame non sia direttamente applicabile il suddetto art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001 in quanto l’art. 88 del d.lgs. n. 267 del 2000, invocato anche da parte ricorrente, anche se contempla i dirigenti, prevede l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, solo in riferimento "all’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali" e non quindi alla selezione dei dirigenti.

Al riguardo il Collegio ritiene invece che occorra applicare l’art. 27 del d.lgs. n. 165 del 2001, recante Criteri di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, e l’art. 111, recante Adeguamento della disciplina della dirigenza del d.lgs. n. 267 del 2000, che parte ricorrente assume pure violato.

La prima disposizione, lungi dall’imporre agli enti locali la disciplina statale, ne riconosca implicitamente l’autonomia statutaria e regolamentare, in perfetta sintonia con le disposizioni di cui all’art. 114 comma 2 della Costituzione il quale consacra l’autonomia degli enti locali con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla costituzione, prevedendo la necessità che i medesimi adeguino i propri statuti, nel pieno rispetto della propria autonomia e delle proprie peculiarità, ai principi fondamentali stabiliti del d. lgs. 165 del 2001.

Tale interpretazione trova conforto nella previsione di cui all’art.1 del d. lgs. 165 del 2001 ove viene espressamente previsto che "Le disposizioni del presente decreto disciplinano l’organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell’articolo 97, comma primo, della Costituzione."

Il comma 3 recita: "3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti."

Ne discende che il d. lgs. n. 165 del 2001 non impone alle amministrazioni locali il rispetto integrale delle disposizioni concernenti l’organizzazione del personale e le modalità di accesso ivi contenute, ma prevede la possibilità che le stesse risultino adeguate e modulate dai rispettivi ordinamenti i quali dovranno però seguirne i principi fondamentali (cfr. Sezione Staccata di Lecce n. 4450/2005 confermata sul punto da Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 83/2007).

Pertanto la legittimità o meno della previsione del bando, pubblicato in data 01.07.2008, del concorso pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Dirigente di servizio professionale contabile" indetto dalla Provincia di Bari e della disposizione del regolamento provinciale dei concorsi e delle selezioni approvato dalla Provincia di Bari con delibera di giunta n. 108 del 27.07.2007 e modificato dalla delibera di giunta n. 48 del 08.04.2008, oggetto di contestazione, dovrà essere verificata in considerazione della rispondenza dei medesimi ai principi di carattere generale desumibili dalla legislazione statale.

Per essere ammessi al concorso pubblico per esami per l’accesso alla qualifica di dirigente con contratto a tempo indeterminato l’art. 3 del bando del concorso per cui è causa e l’art. 3 del citato regolamento, oltre ai requisiti generali di ammissione dispongono, per quello che in questa sede interessa, che gli aspiranti debbano essere in possesso di:

– almeno 5 anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea;

oppure

– almeno 3 anni di servizio nella pubblica amministrazione in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea, qualora in possesso di diploma di specializzazione conseguito presso le scuole individuate con apposito d.p.c.m. del 29 settembre 2004 n. 295, e successive modifiche ed integrazioni;

oppure

– qualifica di dirigente in servizio presso enti e strutture pubbliche non previste nell’art. 1 comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che abbiano svolto per almeno 2 anni le funzioni dirigenziali;

oppure

– svolgimento di incarichi dirigenziali o equiparati per almeno 5 anni in pubbliche amministrazioni;

oppure

– esperienze lavorative, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti ed organismi internazionali, in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea;

oppure

– cinque anni di iscrizione all’Albo professionale correlato al titolo di studio richiesto.

Coglie nel segno il primo motivo di censura con il quale il ricorrente ha dedotto la illegittimità del suindicato regolamento concorsuale e del bando per illegittimità derivata dal citato regolamento in quanto irragionevoli e non conformi ai principi desumibili dal citato d. lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui hanno ammesso a partecipare al pubblico concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale i laureati iscritti all’Albo professionale correlato al titolo di studio richiesto da almeno cinque anni.

Il Collegio ritiene la tale previsione, nella parte in cui consente ai laureati iscritti nel relativo albo professionale di partecipare al concorso indipendentemente dalla dimostrazione dell’effettivo e comprovato esercizio professionale, risulta oltre che irragionevole anche contraria ai principi desumibili dal citato d. lgs. n. 165 del 2001 che richiede che l’accesso alla qualifica dirigenziale avvenga a mezzo di un pubblico concorso mediante il confronto di soggetti dotati di particolare professionalità ed esperienza lavorativa che, nel caso di attività professionali implicanti l’iscrizione in appositi albi, non possono che essere garantite mediante la produzione di documenti comprovanti l’effettivo esercizio professionale per tale periodo, non potendosi ritenere sufficiente la mera iscrizione all’albo (cfr. Sezione Staccata di Lecce n. 4450/2005 cit.).

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il primo motivo di ricorso deve essere accolto per quanto di ragione e, conseguentemente, deve essere annullato l’art. 3 del bando del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Dirigente di servizio professionale contabile" pubblicato in data 01.07.2008 dalla Provincia di Bari e l’art. 3 del regolamento provinciale dei concorsi e delle selezioni approvato dalla Provincia di Bari con delibera di giunta n. 108 del 27.07.2007 e modificato dalla delibera di giunta n. 48 del 08.04.2008, limitatamente alla parte in cui prevedono la partecipazione al concorso stesso da parte degli aspiranti in possesso di "cinque anni di iscrizione all’Albo professionale correlato al titolo di studio richiesto".

Con il secondo motivo di ricorso il dott. L. deduce le seguenti censure: violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione ed erronea applicazione dei criteri di valutazione degli elaborati, violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di concorso, contraddittorietà, illogicità manifesta, arbitrarietà, eccesso di potere, disparità di trattamento; il ricorrente lamenta che il giudizio di 26/30 attribuito dalla Commissione giudicatrice all’elaborato della prima prova scritta del dott. T. sarebbe arbitrario, ingiusto oltre che irragionevole e che, a fronte di un elaborato insufficiente che avrebbe dovuto determinare la non ammissione alle prove orali, quale quello della prima prova scritta del dott. Meleleo, a quest’ultimo sarebbe stato invece attribuito il punteggio di 26/30; l’irragionevolezza dedotta dal ricorrente emergerebbe, a suo avviso, anche da un profilo comparativo degli elaborati, tenuto conto che esso ricorrente aveva ottenuto il punteggio di 23/30; il ricorrente lamenta infine che nonostante l’elaborato della seconda prova scritta del dott. Meleleo sarebbe privo di contenuti, incompleto ed insufficiente, al predetto candidato sarebbe stato attribuito il punteggio di 27/30.

Il Collegio deve ritenere inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo di ricorso con il quale il dott. L. deduce censure relative all’attività della Commissione giudicatrice che assume illegittima; ciò alla luce dell’accoglimento del primo motivo di ricorso per quanto di ragione del ricorrente, considerato che i primi due classificati sono stati ammessi al concorso in quanto in possesso del requisito di "cinque anni di iscrizione all’Albo professionale correlato al titolo di studio richiesto" previsto dall’art. 3 del bando di concorso, adottato in conformità all’art. 3 del regolamento provinciale dei concorsi e delle selezioni della Provincia di Bari, articoli ritenuti entrambi illegittimi limitatamente proprio alla suddetta previsione.

Passando al ricorso per motivi aggiunti con il quale il ricorrente ha chiesto l’annullamento e la declaratoria di inefficacia del contratto rep. N. 55/09 stipulato il 18.12.2009 tra il dott. T. e la Provincia di Bari e ove occorra della delibera di Giunta Provinciale n. 207 adottata nella seduta del 04.12.2009 nella parte in cui ha dato corso alla costituzione del rapporto di lavoro tra il dott. T. e la Provincia di Bari, il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo sollevata dal controinterressato, dott. T., e dalla Provincia di Bari.

L’eccezione è fondata.

Il Collegio, infatti, aderendo alla prevalente giurisprudenza amministrativa già fatta propria da questa Sezione, deve dichiarare inammissibile la suddetta domanda per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario (cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9/2008, T.A.R. Bari, Sezione III, n. 1684/2010).

Il Collegio ritiene che il suddetto orientamento sia confermato dall’art. 133 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 che al comma 1, lettera e) numero 1), ha disposto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale, ivi incluse quelle risarcitorie e "con estensione della giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione ed alle sanzioni alternative".

Tale disposizione, ad avviso del Collegio, estende la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo esclusivamente alla dichiarazione di inefficacia dei contratti disciplinati dal codice dei contratti e, quindi, non può applicarsi nella fattispecie oggetto di gravame.

Il Collegio ritiene comunque opportuno di dover precisare che, qualora la successiva attività dell’amministrazione non si conformi puntualmente ai principi contenuti nella sentenza oppure non constati le conseguenze giuridiche che da essa discendono, ovvero ancora nel caso di successiva sua inerzia, la suddetta attività o l’inerzia dell’amministrazione potrà eventualmente essere oggetto di giudizio in sede di ottemperanza (cfr. Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 9/2008 cit.).

La riproposizione della domanda di cui al ricorso per motivi aggiunti è disciplinata dell’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della Provincia di Bari e del dott. Y.T., nell’importo liquidato nel dispositivo; se ne dispone la compensazione nei confronti della Provincia di Barletta – Andria – Trani in considerazione della dichiarazione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione di questo adito giudice amministrativo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorsi per motivi aggiunti accoglie in parte per quanto di ragione il ricorso introduttivo e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati specificati in epigrafe nei limiti dell’interesse del ricorrente e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione appartenendo la giurisdizione al giudice ordinario innanzi al quale la relativa domanda dovrà essere riproposta nei termini di cui all’art. 11 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Condanna la Provincia di Bari ed il dott. Y.T. al pagamento di Euro. 2.000,00 (duemila/00) ciascuno per spese processuali ed onorari di giudizio, che liquida in complessivi Euro. 4.000,00 (quattromila/00) in favore del dott. P.L..

Spese compensate nei confronti della Provincia di Barletta – Andria – Trani.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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