Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3612 Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

M.S. nato a (OMISSIS) ha proposto ricorso in cassazione avverso il decreto di archiviazione disposto dal GIP di Salerno del 22.1.2010 nel procedimento a carico di A.F. nato a (OMISSIS) lamentando che l’archiviazione era stata disposta de plano pur avendo il GIP esaminato nel merito l’opposizione proposta. Inoltre lamenta l’ingiustizia o l’erroneità della decisione, specialmente in punto di tardività della querela e di infondatezza della notizia di reato.

Non sì erano disposte indagini per stabilire quando il M. avesse avuto coscienza della volontà di non adempiere dell’indagato e in ordina al reato di cui all’art. 643 c.p. sulle condizioni psichiche del M.. L’ A. ha depositato una memoria difensiva chiedendo il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.

Il M. ha proposto opposizione prospettando una serie di approfondimenti istruttori; conseguentemente il GIP ha violato il principio del contraddittorio ed i diritti di difesa della parte opponendo provvedendo de plano sulla base di valutazioni di merito sulle richieste avanzate, mentre l’eventuale provvedimento di archiviazione poteva essere adottato solo nel contraddittorio tra le parti (cass. n. 47980/2004; cass. n. 23624/2004; cass. n. 10682/2003), come rilevato anche da parte del P.G..

Si impone conseguentemente l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio del provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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