T.A.R. Puglia Bari Sez. III, Sent., 27-01-2011, n. 175 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Espone in fatto la E. di I.F. & C. s.a.s. di essere proprietaria di un immobile del suolo sul quale insisteva il fabbricato sito nel Comune di Andria con accesso da via Corridoni, nn. 357911 ictu oculi fatiscente.

Riferisce di avere proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso la delibera n. 2951 del 26.06.1995 con la quale la Giunta Regionale aveva approvato il P.R.G. del suddetto Comune in quanto il suddetto immobile era stato riportato nell’elenco degli edifici classificati A2, delibera annullata dalla Sezione I di questo T.A.R. con sentenza n. 2346 del 15.05.2002; aggiunge di avere proposto un ulteriore ricorso dinanzi a questo Tribunale avverso la nota dirigenziale prot. n. 2454 dell’11.01.2007 con cui il Comune resistente aveva diffidato essa ricorrente a dare inizio ai lavori di demolizione di parte del citato fabbricato e precisamente limitatamente ai numeri civici 579 di via Corridoni nonchè di via dott. Camaggio, nn. 246810 e che questa Sezione con sentenza n. 3056 del 21.12.2007 aveva accolto il suddetto gravame chiarendo che l’immobile di cui trattasi non era più tipizzato A2.

Espone inoltre la ricorrente di avere, con atto notificato in data 1819.01.2010, invitato e diffidato il Comune di Andria a provvedere alla ritipizzazione dell’area di sua proprietà in zona B.B34 in quanto con l’annullamento della citata delibera di G.R. si riespanderebbe la destinazione del P.R.G. originariamente adottato.

La società E., a seguito dell’inerzia del Comune di Andria, con ricorso ritualmente notificato in data 05.10.2010 e depositato nella Segreteria del Tribunale il 04.11.2010, ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, previa declaratoria di inadempimento in ordine alla suddetta istanza di ritipizzazione urbanistica formale a zona B.B34 dell’area di proprietà di essa ricorrente, già oggetto delle sentenze passate in giudicato di questo T.A.R., Sezione I, n. 2346 del 15.05.2002 e Sezione III, n. 3056/2007; ha chiesto altresì la contestuale nomina di un commissario ad acta in caso di persistenza del silenzio.

A sostegno del gravame la società ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’obbligo di ritipizzazione un suolo equiparato a zona bianca ex art.2 della legge n. 241 del 1990 e art. 7 della legge n. 1150 del 1942, violazione dei principi costituzionali di trasparenza e buon andamento dell’azione amministrativa ex artt. 97 e 42 Cost., eccesso di potere per manifesta ingiustizia in quanto sussisterebbe l’obbligo di provvedere a seguito delle citate sentenze di questo T.A.R. ed essendo trascorsi più di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda notificta in data 1819.01.2010.

Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Andria che, qualificando l’odierno gravame ricorso per ottemperanza, ha eccepito la sua inammissibilità in quanto le sentenza poste a fondamento della domanda proposta da parte ricorrente non avrebbero affatto previsto, neppure implicitamente, la ritipizzazione a zona B.B34 dell’area di proprietà della società E.; ha altresì rappresentato che non poteva configurarsi l’inerzia di esso Comune in quanto con nota prot. n. 87971 del 13.10.2010, versata in atti, veniva comunicato al legale della ricorrente che: gli immobili concernenti la citata istanza "ricadono in area ad alta pericolosità idraulica soggetta alla disciplina di cui all’art. 7 delle NTA del PAI dell’AdB Puglia approvata con deliberazione di C.I. n. 39 del 30/11/2005", che tale situazione geomorfologica si pone in contrasto con una eventuale ritipizzazione dell’area in senso edificatorio e che "dagli ultimi mesi dello scorso anno l’AdB Puglia sta valutando uno studio atto a riperimetrare le aree a pericolosità idraulica dell’intero abitato di Andria" e conseguentemente si riteneva "opportuno provvedere in merito alla istanza di ritipizzazione…solo a seguito delle determinazioni conclusive dell’Autorità di Bacino della Puglia".

Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2011 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio ritiene innanzitutto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, di dover qualificare l’azione proposta quale azione avverso il silenzio.

Non può, infatti, essere condivisa la prospettazione di parte resistente che qualifica l’azione proposta quale azione di ottemperanza eccependone la inammissibilità come proposta da parte ricorrente; ciò in quanto parte ricorrente non ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenza dalla stessa richiamate ma le sentenze stesse sono state richiamate in quanto ad avviso di parte ricorrente l’obbligo di ritipizzazione nascerebbe proprio dalle citate sentenze.

Il ricorso è fondato.

Il Collegio ritiene, infatti, che sussiste l’obbligo di provvedere del Comune di Andria in ordine alla istanza della società E., notificata ad esso Comune in data 1819.01.2010, volta ad ottenere la ritipizzazione dell’area di sua proprietà in quanto l’area è priva di destinazione urbanistica a seguito dell’annullamento della delibera della Giunta Regionale n. 2951 del 26.06.1995 di approvazione del P.R.G. del suddetto Comune da parte della Sezione I di questo T.A.R. con sentenza n. 2346 del 15.05.2002, come peraltro riconosciuto dallo stesso Comune nella nota prot. n. 87971 del 13.10.2010 depositata in giudizio in data 08.01.2011.

Il Collegio ritiene di dover richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa dominante, condivisa da questo Tribunale (cfr. da ultimo Sezione III, n. 3881/2010, e Sezione I, n. 1079/2008) alla luce del quale in materia di pianificazione urbanistica la sentenza che chiude il giudizio avverso il silenzio deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a causa dell’illegittimità del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la p.a. dovrà provvedere.

Ciò in quanto, trattandosi di attività altamente discrezionale, la potestà giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate all’amministrazione, spettando questo compito, nell’ipotesi di ulteriore ed insistente inerzia dell’amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in sede di ottemperanza, il quale potrà agire sostituendosi all’organo dell’amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente.

Al riguardo il comma 3 del citato art. 31 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 espressamente dispone: "Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione."

Il Collegio ritiene, però, opportuno di dover specificare che la suddetta sentenza n. 2346 del 15.05.2002 ha accolto il ricorso avverso la citata delibera di approvazione del P.R.G. per carenza di motivazione, come peraltro già evidenziato da questa Sezione nella successiva sentenza n. 3056 del 21.12.2007, pure richiamata da parte ricorrente, e conseguentemente la disciplina urbanistica della zona A2, di cui alla delibera impugnata, una volta annullata questa "zonizzazione" ha bisogno di essere ridefinita mediante l’esercizio del potere pianificatorio che può essere opportunamente sollecitato dalla parte interessata, come fatto peraltro dalla ricorrente con l’odierno gravame (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 6782/2009).

Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene di dover dichiarare l’obbligo del Comune di Andria di provvedere sulla istanza di ritipizzazione dell’area di cui alla istanza presentata dalla società ricorrente in data 1819.01.2010 in quanto tale obbligo di provvedere non può ritenersi soddisfatto dalla nota prot. n. 87971 del 13.10.2010.

Il Comune di Andria, infatti, pur riconoscendo la sussistenza in capo ad esso Comune del suddetto obbligo di provvedere non ha sostanzialmente provveduto, ma ha solo rappresentato che riteneva "opportuno provvedere solo a seguito delle determinazioni conclusive dell’AdB Puglia".

Conclusivamente, per i suesposti motivi, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, deve essere dichiarato l’obbligo del Comune di Andria di provvedere alla istanza di ripitizzazione dell’area di proprietà della società E. mediante l’indizione di una conferenza di servizi, per un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti; tale conferenza di servizi dovrà essere indetta entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, la prima riunione della conferenza di servizi stessa dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data di indizione ed i lavori della conferenza dovranno essere conclusi entro i successivi novanta giorni.

Merita altresì accoglimento la domanda formulata in ricorso volta ad ottenere la nomina di un Commissario ad acta che, in caso di ulteriore inerzia del Comune di Andria, provveda in via sostitutiva.

Le spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte resistente nell’importo liquidato nel dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:

1) dichiara l’obbligo del Comune di Andria di provvedere alla ripitizzazione dell’area di proprietà della E. di I.F. & C. s.a.s. nel modo e nei termini di cui in motivazione;

2) nomina Commissario ad acta il Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Andria affinchè, nella ipotesi di persistente inerzia protrattasi oltre il termine indicato al punto 1) e, verificata la mancata esecuzione dell’obbligo ivi statuito, provveda in luogo dell’Amministrazione resistente osservando gli stessi modi e termini indicati per il Comune in motivazione;

3) condanna il Comune di Andria al pagamento delle spese processuali e degli onorari di giudizio, che liquida in Euro. 2.000,00 (duemila/00) in favore della E. di I.F. & C. s.a.s.;

4) dispone che nulla sia dovuto come compenso per l’eventuale attività sostitutiva del Commissario ad acta, trattandosi di atto attinente i propri doveri d’ufficio del Dirigente del Servizio Urbanistica del Comune di Andria.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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