Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-01-2011) 02-02-2011, n. 3859 Costruzioni abusive Reati edilizi Archiviazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

eriore corso.
Svolgimento del processo

S.G., tramite il suo difensore, proponeva ricorso per cassazione avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale di Salerno con il quale, su richiesta del Pubblico Ministero, veniva disposta l’archiviazione nel procedimento nei confronti di M. R. per violazione di norme urbanistiche.

La ricorrente lamentava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità o decadenza in quanto, nonostante avesse formulato richiesta di essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., per espressa disposizione del Pubblico Ministero procedente, il quale escludeva la sua qualità di persona offesa dal reato, detta informazione non le veniva notificata.

Osservava, a tale proposito, che avendo denunciato l’esecuzione di presunti abusi edilizi realizzati dal vicino confinante, doveva ritenersi soggetto passivo del reato e non anche semplice danneggiato e, per tale sua veste, necessaria destinataria dell’avviso, la cui omessa notificazione aveva determinato una evidente lesione del diritto al contraddittorio, impedendole la visione degli atti del procedimento e la eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione.

Chiedeva, conseguentemente, l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

In tema di abusi edilizi, la giurisprudenza di questa Corte è più volte intervenuta in merito alla individuazione della parte offesa e dei soggetti danneggiati dal reato.

L’amministrazione comunale, ad esempio, è pacificamente considerata, ormai da tempo, quale persona offesa dal reato con conseguente legittimazione alla costituzione parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto i reati urbanistici (v. SS. UU. n. 5519, 18 giugno 1979) anche per il risarcimento del danno non patrimoniale consistente nel risultato negativo della mancata o ritardata realizzazione dell’interesse pubblico (Sez. 3^ n. 26121, 15 luglio 2005).

A conclusioni analoghe si è giunti anche con riferimento agli altri enti territoriali (Provincia e Regione) ed agli enti preposti alla tutela del vincolo in caso di interventi abusivi eseguiti in zone vincolate e ciò anche dopo gli interventi modificativi ad opera del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Sez. 3^ n. 16575, 2 maggio 2007) nonchè per le associazioni ambientaliste, ritenute in genere legittimate alla costituzione di parte civile "iure proprio" nel processo per reati ambientali, dal momento che l’espressa previsione legislativa della possibilità di costituzione di parte civile per lo Stato e per gli enti pubblici territoriali non esclude l’applicabilità delle regole generali in materia di risarcimento del danno e di costituzione di parte civile (Sez. 3^ n. 19883, 11 maggio 2009; Sez. 3^ n. 2361, 5 marzo 1996; Sez. 3^ n. 7275, 23 giugno 1994; Sez. 3^ n. 2603, 26 gennaio 1991).

Per quanto riguarda, invece, i soggetti privati, anche la singola persona fisica viene riconosciuta, qualora ne ricorrano i presupposti, come persona offesa dal reato e, per tale ragione, titolare del diritto di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno o la rimessione in pristino (v. sez. 3^, n. 26918, 1 luglio 2009).

Si è poi affermato che anche se la realizzazione di un manufatto abusivo non fa sorgere di per sè solo a favore del privato confinante un diritto al risarcimento del danno, qualora la costruzione abusiva comporti anche la violazione di norme di natura civilistica, quali quelle che impongono limiti al diritto di proprietà, che stabiliscsono distanze, volumetria, altezza delle costruzioni, previste dal codice civile e dai piani regolatori, è ipotizzabile un danno patrimoniale che legittima la costituzione di parte civile del vicino (sez. 3^, n. 45295, 25 novembre 2009; sez. 3^, n. 21222, 28 maggio 2008; sez. 3^, n. 234, 10 gennaio 2007).

Nella fattispecie, dunque, avendo la ricorrente denunciato l’esecuzione di interventi edilizi, ritenuti abusivi, realizzati dal vicino confinante, aveva pieno titolo a ricevere l’avviso omesso e ad interloquire in merito alla richiesta archiviazione.

L’omissione della notifica dell’avviso della richiesta alla persona offesa che abbia preventivamente richiesto di essere avvisato, secondo la giurisprudenza di questa Corte dà luogo a nullità del decreto di archiviazione, deducibile con ricorso per cassazione (ex pl. Sez. 2^ n. 1929, 15 gennaio 2010).

Conseguentemente l’impugnato provvedimento deve essere annullato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnato provvedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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