T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 63 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo Impugnativa in sede giurisdizionale Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

(in sostituzione per i ricorrenti) e Aime;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La difesa dei ricorrenti all’udienza del 12 gennaio 2011 ha dichiarato di aderire all’eccezione sollevata dalla difesa Inps (con memoria depositata il 21.12.2010) di carenza di giurisdizione, trattandosi di selezione interna nell’ambito della medesima area (con passaggio da "da C3 a C4"), a spese compensate (con consenso di controparte).

Anche recentemente la Cassazione civile, a Sezioni Unite del 9 settembre 2010, con la sentenza n. 19251, ha ribadito l’orientamento per cui:

"In tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dall’art. 30 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa (nella specie, instaurata dal dipendente al quale era stato preferito altro candidato al posto da coprire tramite mobilità interna) spetta al g.o., non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del g.a. di cui al comma 4 dell’art. 63 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165" (per l’appunto procedure concorsuali).

Analogamente anche sez. un., 25 maggio 2010, n. 12764.

Per quanto concerne la mobilità, nell’ambito della stessa area, anche il Consiglio di Stato ha affermato il medesimo principio:

"residua quindi la giurisdizione del g.o. sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, oppure il passaggio da una qualifica ad un’altra "nell’ambito della medesima area"" (Consiglio Stato, sez. IV, 04 maggio 2010 n. 2541).

Anche il T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, con sentenza del 24 luglio 2010 n. 556, ha affermato che:

"Spettano al giudice ordinario le controversie attinenti ai concorsi interni che comportino il passaggio da una qualifica a un’altra nell’ambito della stessa area".

L’orientamento emerge anche dalle pronunzie meno recenti (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 12 luglio 2005, n. 3778):

"Le controversie in materia di concorsi nel pubblico impiego ricadono nella giurisdizione del g.a. quando si tratti di concorsi per soli candidati esterni, di concorsi "misti" (ai quali possono partecipare gli impiegati aventi una data posizione di carriera, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per i concorrenti "esterni"), e di concorsi riservati agli interni per il passaggio da un" area funzionale ad un’altra; "mentre appartengono alla giurisdizione residuale del g.o. le controversie attinenti a procedure selettive per il passaggio degli impiegati da una qualifica a un’altra nell’ambito della medesima area funzionale". Tali ultime procedure, infatti ancorché denominate concorso, non sono i concorsi per l’accesso al pubblico impiego di cui tratta l’art. 97 cost. e le controversie sui quali sono affidate al g.a., bensì procedure di promozione, attinenti quindi allo svolgimento del rapporto d’impiego, sul quale sussiste ora la giurisdizione del g.o." (nel caso si trattava di una procedura denominata selezione interna per la progressione verticale, riservata a impiegati della medesima area).

In sostanza solo in caso di passaggio fra diverse aree vige il diverso principio:

"Considerato che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree o fasce, all’interno delle quali sono contemplati diversi profili professionali, si deve ritenere che le procedure che consentono il passaggio da un’area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso, tali essendo anche le procedure che vengono denominate selettive, qualunque sia l’oggetto delle prove che i candidati sono chiamati a sostenere, con la conseguenza che le relative controversie sono soggette alla giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 06 luglio 2010, n. 4313).

Nel caso di specie la selezione è stata avviata dopo il 30/6/1998 (data di passaggio al g.o. delle controversie inerenti il pubblico impiego), contemplata all’art. 69 comma 7° del D.Lgs. 165/2001 e non può essere fatta rientrare nella deroga per le procedure concorsuali "per l’assunzione" di cui all’art. 69 comma 7° del TU 165/2001, trattandosi di mobilità nell’ambito della stessa area.

In definitiva va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione alla graduatoria inerente la selezione indetta dall’INPS per il passaggio per mobilità di personale "da C3 a C4" nell’ambito della medesima fascia/area "C".

Le spese, stante l’ espresso consenso delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto originario di giurisdizione (giurisdizione in materia del giudice ordinario del lavoro).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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