REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 3 novembre 2008, n. 51

Regolamento concernente le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche’ la disciplina attuativa della viabilita’ forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 25 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visti gli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 concernente «Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette»; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 2780 del 24 ottobre 2008 recante ad oggetto «Riapprovazione con modifiche del regolamento concernente le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di’ moltiplicazione, la composizione, le funzioni e i criteri di funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno, le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale nonche’ la disciplina attuativa della viabilita’ forestale (articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11), a seguito delle osservazioni mosse dalla Corte dei Conti – Sezione di Controllo»; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. In attuazione degli articoli 31, 32, 65, 93, 94, 95 e 100 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette) questo regolamento disciplina: a) le modalita’ di raccolta, di acquisizione e di cessione di materiale forestale di moltiplicazione; b) le funzioni, la composizione e il funzionamento della cabina di regia della filiera foresta-legno; c) le modalita’ di funzionamento della Commissione provinciale forestale e di gestione e di utilizzazione del fondo forestale provinciale; d) la viabilita’ forestale. 2. Nel prosieguo di questo regolamento: a) la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e’ indicata come «legge provinciale»; b) la struttura provinciale competente in materia di foreste e’ indicata come «struttura provinciale competente»; c) la Commissione forestale provinciale e’ indicata come «Commissione»; d) il fondo forestale provinciale e’ denominato «fondo».

Art. 2

Comunicazione ai proprietari dei materiali di base

1. In attuazione dell’art. 31 della legge provinciale, la
struttura provinciale competente rende noto ai proprietari di boschi
la presenza sui fondi di loro proprieta’ di materiali di base
mediante pubblicazione del registro dei materiali di base, previsto
dall’art. 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), sul
Bollettino Ufficiale della Regione e nelle forme stabilite dalla
legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione
amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento
amministrativo).
2. In assenza di strumenti di pianificazione forestale previsti
dalla legge provinciale, la struttura provinciale competente puo’
dare indicazioni in merito alle forme di gestione dei soprassuoli
finalizzate ad ottimizzare la produzione di seme nonche’ alla
conservazione dei soggetti «fonti di seme».

Art. 3 Modalita’ di raccolta di materiale di moltiplicazione 1. Salvo quanto previsto dal comma 4, chiunque intende raccogliere materiale forestale di moltiplicazione per fini forestali ne da’ comunicazione alla struttura provinciale competente, con l’indicazione delle particelle fondiarie interessate, del periodo programmato e dei nominativi delle persone addette alla raccolta nonche’ delle tecniche usate. 2. Il soggetto che gestisce la raccolta deve presentare al proprietario del fondo una dichiarazione dell’inizio delle attivita’ di raccolta almeno quindici giorni prima della data indicata per la raccolta medesima. 3. Su istanza del soggetto previsto dal comma 1, la struttura provinciale competente rilascia il certificato principale di identita’ previsto dall’art. 31, comma 1, della legge provinciale, secondo il modello riportato nell’allegato A; il rilascio del certificato e’ subordinato all’invio alla struttura provinciale, da parte del medesimo soggetto, della dichiarazione relativa alle operazioni di raccolta di materiali da riproduzione per fini forestali, redatta dalla stazione forestale territorialmente competente secondo il modello riportato nell’allegato B. 4. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 3, qualora la raccolta di materiali di moltiplicazione avvenga per conto della struttura provinciale competente, per le finalita’ previste dall’art. 32, comma 3, della legge provinciale, la struttura rilascia il certificato principale di identita’, secondo il modello riportato nell’allegato A, dopo che ha ricevuto la dichiarazione prevista dal comma 3 inviata dal proprio ufficio periferico territorialmente competente.

Art. 4

Modalita’ di acquisizione da parte della struttura provinciale
competente

1. Per le finalita’ previste dall’art. 32, comma 3, della legge
provinciale, la struttura provinciale competente puo’ provvedere
all’acquisto da terzi di:
a) materiale di moltiplicazione per fini forestali;
b) materiale vivaistico gia’ conformato per scopi ornamentali;
c) giovane materiale vivaistico per la produzione di piante
ornamentali.
2. Il materiale previsto dal comma 1, lettera a), puo’ anche
essere reperito da strutture pubbliche cedendo in cambio le proprie
eccedenze.

Art. 5

Cessione di materiale vivaistico per fini forestali

1. La struttura provinciale competente puo’ disporre la cessione
a titolo gratuito del materiale vivaistico prodotto direttamente ai
sensi dell’art. 32, comma 3, della legge provinciale, purche’
eccedente l’autoconsumo, a favore di proprietari forestali pubblici e
privati, per fini forestali.
2. Quanto previsto dal comma 1 non si applica per il materiale
destinato all’impiego in arboricoltura da legno; in tal caso la
cessione e’ disposta a titolo oneroso sulla base di un listino prezzi
periodicamente aggiornato con deliberazione della giunta provinciale.
Le somme derivanti dalla cessione sono introitate nel bilancio della
Provincia.

Art. 6

Cessione di materiale vivaistico per scopi ornamentali

1. Compatibilmente con le disponibilita’ effettive, la struttura
provinciale competente puo’ disporre, a titolo gratuito, la cessione
di materiale vivaistico per scopi ornamentali a favore di comuni,
amministrazioni pubbliche, amministrazioni separate dei beni di uso
civico, associazioni ed altri soggetti, anche privati, per la
realizzazione di interventi cui e’ riconosciuta valenza pubblica.
2. Previa specifica richiesta da parte di soggetti pubblici, la
struttura provinciale competente, compatibilmente con il proprio
piano degli interventi adottato ai sensi dell’art. 85 della legge
provinciale, puo’ provvede-re anche alla messa a dimora del materiale
vivaistico, fornito secondo quanto previsto dall’art. 90 della legge
provinciale.

Art. 7 Funzioni 1. La cabina di regia della filiera foresta-legno, istituita ai sensi dell’art. 65 della legge provinciale, e’ organo di consulenza tecnica della giunta provinciale e svolge le seguenti funzioni: a) assicurare l’informazione e la divulgazione sui temi relativi alla filiera foresta-legno e legno-energia; b) favorire la partecipazione di tutti i soggetti interessati alla definizione degli indirizzi e delle strategie di settore; c) favorire il confronto, l’interscambio ed il coordinamento tra tutti i soggetti del sistema pubblico e privato che operano nell’ambito della filiera foresta-legno; d) formulare proposte alla giunta provinciale per il monitoraggio, lo sviluppo e la promozione del settore forestale e della filiera foresta-legno e legno-energia; e) formulare proposte alla giunta provinciale per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di sviluppo della filiera, per la realizzazione di studi, ricerche ed indagini di settore; f) esprimere pareri su richiesta della giunta provinciale.

Art. 8

Composizione della cabina di regia della filiera foresta-legno

1. La cabina di regia, nel rispetto del principio delle pari
opportunita’, e’ costituita dalla giunta provinciale ed e’ composta
da:
a) il presidente della Provincia, o un assessore provinciale
suo delegato, che la presiede;
b) l’assessore provinciale all’industria;
c) l’assessore provinciale in materia di foreste;
d) l’assessore provinciale in materia di ricerca e innovazione;
e) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di risorse forestali;
f) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di industria e di artigianato;
g) il dirigente generale del dipartimento competente in materia
di ricerca e innovazione;
h) un rappresentante della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura di Trento;
i) un rappresentante dell’Istituto per la valorizzazione del
legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle
ricerche;
j) un rappresentante della facolta’ di Ingegneria
dell’Universita’ di Trento;
k) un rappresentante della Unita’ di ricerca per il
monitoraggio e la pianificazione forestale con sede in Villazzano di
Trento;
l) un rappresentante di Agenzia per lo sviluppo;
m) un rappresentante della sezione legno dell’Associazione
degli industriali della provincia di Trento;
n) un rappresentante della categoria lavorazione del legno ed
arredo dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia
di Trento;
o) un rappresentante delle imprese di utilizzazione boschiva
dell’Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di
Trento;
p) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;
q) un rappresentante dell’Associazione provinciale delle
amministrazioni separate di uso civico;
r) un rappresentante dell’ordine dei dottori agronomi e
forestali;
s) un rappresentante delle organizzazioni sindacali provinciali
dei lavoratori forestali, designati d’intesa;
t) un rappresentante dei proprietari forestali pubblici ovvero
delle loro associazioni se costituite;
u) un rappresentante della Magnifica comunita’ di Fiemme;
v) un rappresentante delle Regole di Spinale Manez;
w) un rappresentante dell’associazione provinciale di
proprietari forestali, designati d’intesa.
2. Ai fini della costituzione della cabina regia, i soggetti e
organismi previsti dal comma 1, oltre al membro effettivo designano
anche un membro supplente; il membro supplente partecipa alle sedute
della cabina di regia in caso di assenza o impedimento del
corrispondente membro effettivo.
3. La composizione della cabina di regia puo’ essere integrata di
volta in volta da membri esperti, senza diritto di voto, quando e’
necessario approfondire particolari tematiche. Ciascun componente
puo’ essere affiancato da funzionari tecnici per la trattazione di
argomenti specifici. Inoltre la cabina di regia puo’ articolarsi in
sottocommissioni per la trattazione di specifiche materie.

Art. 9

Criteri di funzionamento

1. Le modalita’ di funzionamento della cabina di regia sono
disciplinate con apposito regolamento interno approvato dai due terzi
dei componenti della cabina stessa, attenendosi ai seguenti criteri:
a) la cabina e’ convocata dal presidente ogni volta che si
renda necessario ovvero qualora ne facciano richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti;
b) nell’avviso di convocazione, da inoltrarsi almeno cinque
giorni prima della data fissata per la riunione, sono indicati il
giorno, l’ora, il luogo della riunione stessa nonche’ l’ordine del
giorno;
c) la riunione e’ valida con la presenza della meta’ piu’ uno
dei componenti;
d) le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti;
in caso di parita’ prevale il voto del presidente.

Art. 10

Attribuzioni della Commissione

1. In relazione a quanto disposto dall’art. 94 della legge
provinciale la Commissione:
a) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi
progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale
competente in materia di foreste in accordo con i proprietari
interessati, concernenti le iniziative per l’esecuzione e la
manutenzione di opere, d’infrastrutture forestali e degli interventi
di miglioramento dei patrimoni forestali previsti dall’art. 13, comma
1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), q) e r), e
comma 2, da realizzare tramite funzionario delegato;
b) approva i programmi periodici di spesa ed i relativi
progetti e perizie, predisposti dalla struttura provinciale
competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale,
concernenti le iniziative per l’esecuzione delle opere forestali
ammesse in compensazione previste dall’art. 13, comma 2, da
realizzare tramite funzionano delegato;
c) approva il piano annuale delle anticipazioni, da articolarsi
anche per stralci, previsto dall’art. 15;
d) gestisce il fondo forestale provinciale secondo le modalita’
ed i limiti stabiliti da questo titolo.

Art. 11 Funzionamento della Commissione 1. La Commissione sceglie al proprio interno il componente che presiede le riunioni in caso di assenza o di impedimento del presidente; a detto componente il presidente della Commissione puo’ delegare l’esercizio delle funzioni previste dal comma 2, lettera f). 2. Al presidente della Commissione spetta: a) convocare la Commissione, anche su richiesta di un terzo dei componenti, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, trasmesso almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza; b) dirigere i lavori e proclamare il risultato delle votazioni; c) disporre la concessione delle anticipazioni previste dall’art. 94 della legge provinciale sulla base del piano annuale delle anticipazioni disciplinato dall’art. 15; d) disporre la concessione delle restituzioni e degli accantonamenti previsti dall’art. 17; e) revocare le anticipazioni previste dall’art. 94 della legge provinciale in caso di inosservanza da parte del beneficiario delle norme di legge o delle condizioni previste nell’atto di concessione; f) disporre le liquidazioni e i pagamenti a carico del fondo, ivi compresi gli ordini di accreditamento nei confronti del funzionario delegato all’effettuazione delle spese e quelli previsti dall’art. 18; g) attuare le decisioni assunte dalla Commissione; h) adottare in caso d’urgenza i provvedimenti previsti dall’art. 14, commi 1, 2, 3, e dall’art. 17, per importi complessivamente non superiori a 300.000 euro da sottoporsi per la ratifica alla Commissione nella sua prima seduta successiva; i) provvedere a tutte le altre operazioni necessarie alla migliore attivita’ della Commissione. 3. Per ciascuno dei componenti della Commissione previsti dall’art. 95, comma 1, della legge provinciale, con esclusione del presidente, la giunta provinciale nomina un componente supplente. I componenti supplenti partecipano alle riunioni solo in caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. 4. Per la validita’ delle riunioni e’ necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parita’ prevale il voto del presidente. 5. Puo’ votare il componente effettivo o, in sua assenza, il supplente, purche’ chi vota abbia assistito alla discussione dell’oggetto della decisione. 6. Funge da segretario un dipendente assegnato alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Il segretario assiste il presidente nell’esame preliminare degli atti e delle iniziative da iscrivere all’ordine del giorno della seduta nonche’ per tutte le altre operazioni relative alle attivita’ della Commissione. 7. Il verbale e’ sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e’ inviato in copia a ciascun membro. 8. Il segretario aggiorna e controlla la contabilita’ inerente la movimentazione del fondo prevista dall’art. 12, operando periodiche verifiche e raccordi col tesoriere. 9. Ulteriori modalita’ di funzionamento della Commissione possono essere deliberate dalla Commissione stessa.

Art. 12 Gestione del fondo 1. Al fondo affluiscono le seguenti somme: a) gli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale; il versamento al fondo e’ effettuato a seguito della vendita dei prodotti dall’ente proprietario in misura pari al 10 per cento del valore stimato di vendita dei prodotti medesimi e pari al 20 per cento del valore stimato per i tagli straordinari previsti dall’art. 98, comma 2, lettera b), della legge provinciale. La Commissione puo’ stabilire deroghe e modalita’ diverse che comunque facciano salva l’entita’ e l’introito degli accantonamenti; b) i versamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettera c), della legge provinciale a titolo di restituzione delle somme anticipate ai sensi dell’art. 16; c) i versamenti eventualmente disposti dalla Provincia ai sensi dell’art. 93, comma 2, lettera d), della legge provinciale; d) le somme versate ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale da destinare alla realizzazione di interventi aventi rilievo pubblico. 2. Gli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettera b), della legge provinciale affluiscono al fondo secondo le modalita’ stabilite nel regolamento di attuazione dell’art. 98 della medesima legge. 3. La Commissione provvede alla gestione del fondo mediante: a) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di foreste per il finanziamento delle spese relative all’esecuzione degli interventi indicati dai programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettera a); b) aperture di credito a favore del funzionario delegato della struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale, per il finanziamento delle spese relative alle opere forestali ammesse in compensazione indicate dai programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b); c) anticipazioni ai comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli altri enti individuati dall’art. 57, comma 3, della legge provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste previste dall’art. 59 della legge medesima e ai soggetti gestori dei boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 58, comma 1, lettera c) della legge provinciale, che partecipano al fondo, per la realizzazione degli interventi previsti dall’art. 13, comma 1; d) restituzione degli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale, agli enti indicati dall’art. 94, comma 3, della legge medesima, che partecipano al fondo per l’esecuzione da parte dei medesimi degli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m); e) utilizzo degli accantonamenti previsti dall’art. 93, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale per il parziale finanziamento dei progetti e delle perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell’ambito delle misure forestali del piano di sviluppo rurale previsto dai relativi regolamenti della Comunita’ europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari.

Art. 13

Interventi e misure tecniche per la gestione dei boschi

1. Ai fini di questo titolo sono finanziabili dal fondo i
seguenti interventi e misure tecniche:
a) rimboschimenti, cespugliamenti e rinverdimenti di terreni
denudati anche a seguito di incendi, interventi di arricchimento
della composizione floristica e di riequilibrio dei popolamenti
forestali, comprese le cure colturali e quelle indirizzate alla
normalizzazione dei caratteri del bosco previsti dall’art. 10, comma
1, lettera e), della legge provinciale;
b) interventi e opere secondo le tipologie indicate dai piani
forestali e montani nei boschi di protezione previsti dall’art. 10,
comma 1, lettera f), della legge provinciale;
c) interventi e opere per la difesa dei boschi dagli incendi
previsti dall’art. 10, comma 1, lettera g), della legge provinciale,
limitatamente a quelli previsti dai piani di gestione forestale
aziendale disciplinati dall’art. 57 della legge provinciale, comprese
le opere accessorie previste dall’art. 10, comma 2, della legge
medesima;
d) interventi di lotta e di prevenzione delle avversita’
biotiche e abiotiche, compresa la ricostituzione del bosco
danneggiato prevista dall’art. 10, comma 1, lettera h), della legge
provinciale;
e) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della
viabilita’ forestale e delle infrastrutture forestali, con esclusione
di quanto previsto nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi,
previste dall’art. 55, comma 3, lettera c), della legge provinciale,
comprese le opere aventi carattere accessorio all’esecuzione degli
interventi indicati dalle lettere a), b) e d) di questo articolo;
f) interventi volti a mantenere e accrescere la stabilita’ e la
funzionalita’ bioecologica dei soprassuoli forestali, anche per
migliorare la qualita’ dell’acqua, dell’aria e del suolo, previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
g) interventi specifici volti a conservare e migliorare il
patrimonio faunistico, a conseguire un rapporto equilibrato tra
foresta e fauna, assicurando, in particolare, il mantenimento a fini
faunistici e ambientali dell’alternanza dei diversi elementi
vegetazionali che caratterizzano gli habitat montani, previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera b), della legge provinciale;
h) interventi diretti a conservare e a migliorare l’ambiente
rurale, i prati e i pascoli, assicurando un assetto equilibrato del
paesaggio silvo-pastorale, previsti dall’art. 22, comma 1, lettera
c), della legge provinciale;
i) interventi di conservazione e di miglioramento della
biodiversita’ e degli habitat, compresi gli interventi per il
mantenimento e il potenziamento dei corridoi ecologici previsti
dall’art. 22, comma 1, lettera d), della legge provinciale, per il
miglioramento dell’efficienza del sistema integrato foresta-fiume e
per la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono;
j) realizzazione e manutenzione di sentieri e di altri
interventi con finalita’ didattica e divulgativa e di valorizzazione
del territorio silvo-pastorale previsti dall’art. 22, comma 1,
lettera e), della legge provinciale;
k) interventi di conservazione e gestione delle piante
monumentali e dei siti di particolare valenza ambientale,
naturalistica ed ecologica previsti dall’art. 24, comma 1, della
legge provinciale;
l) interventi di gestione delle riserve previsti dall’art. 45,
comma 5, della legge provinciale, qualora rientrino tra le attivita’
di gestione forestale, come definite dall’art. 56 della medesima
legge, con esclusione degli interventi a fini produttivi;
m) attivita’ selvicolturali previste dall’art. 55, comma 3,
lettera a), della legge provinciale, effettuate secondo i criteri e
gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate
all’utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;
n) ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle
strutture, delle infrastrutture e dei dispositivi per la sicurezza
individuale degli operatori dei proprietari forestali, ai sensi
dell’art. 63, comma 1, lettera a), della legge provinciale;
o) acquisto di aree boscate di significativa entita’, diretto
all’accorpamento o al completamento della proprieta’, previsti
dall’art. 94, comma 3, della legge provinciale;
p) redazione dei piani di gestione forestale aziendale e piani
semplificati di coltivazione previsti dall’art. 57 della legge
provinciale;
q) interventi di sistemazione del terreno sui versanti
instabili previsti dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge
provinciale;
r) altri interventi di interesse pubblico, anche di
certificazione forestale, comunque inerenti la difesa del suolo, la
rinaturalizzazione, la valorizzazione e la conservazione della
qualita’ del territorio naturale delle proprieta’ silvo-pastorali e
delle relative infrastrutture.
2. In relazione a quanto stabilito dall’art. 17, comma 1, secondo
periodo, della legge provinciale, sono finanziabili dal fondo
altresi’ le opere forestali ammesse in compensazione definite dal
regolamento previsto dal medesimo art. 17, comma 1, ultimo periodo.
3. Per gli interventi di carattere pubblico coperti da
contribuzione pari al 100 per cento della spesa ammissibile, vanno,
di norma e ove possibile, attivate quelle fonti di finanziamento.

Art. 14 Aperture di credito 1. Le aperture di credito, previste dall’art. 12, comma 3, lettera a), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa complessive del fondo, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. 2. Le aperture di credito, previste dall’art. 12, comma 3, lettera b), sono autorizzate dalla Commissione a carico delle giacenze di cassa del fondo relative alle somme versate ai sensi dell’art. 17 della legge provinciale, sulla base dei programmi periodici di spesa predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di sistemazioni idrauliche e forestale. 3. I programmi periodici di spesa previsti dall’art. 10, comma 1, lettere a) e b), sono approvati dalla Commissione in conformita’ all’art. 4 del decreto del presidente della giunta provinciale 10 luglio 2000, n. 15-33/Legisl (Modificazioni al DPGP 15 gennaio 1990, n. 1-14/Leg., concernente la disciplina della spesa provinciale tramite funzionari delegati). 4. Le spese sono sostenute in relazione alle opere ed agli interventi previsti nei progetti e nelle perizie compilati secondo le modalita’ indicate dall’art. 84 della legge provinciale. Per ragioni amministrative, possono essere effettuati raggruppamenti di progetti per zone, attivita’ e tipologie di spesa omogenee. 5. A copertura degli ordini di accreditamento emessi dal presidente della Commissione a carico del fondo, in funzione delle spese previste dal comma 4 e delle disponibilita’ di cassa cumulativamente esistenti per zona omogenea, sono effettuate periodiche riduzioni a carico degli accantonamenti esistenti sul fondo medesimo a nome di ciascun ente. La struttura provinciale competente e’ tenuta a verificare la congruita’ delle somme utilizzate rispetto a quelle depositate dagli enti. 6. Qualora sia riscontrata una prolungata scopertura del conto di un singolo ente, su specifica autorizzazione della Commissione deliberata ai sensi dell’art. 94, comma 2, della legge provinciale, l’utilizzazione degli ordini di accreditamento puo’ essere ancora effettuata in eccedenza al deposito ascritto a nome dell’ente medesimo, utilizzando una quota degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul fondo. L’autorizzazione resta subordinata all’impegno, contenuto in un’apposita deliberazione o determinazione dell’ente interessato, di restituire la somma cosi’ anticipata nei termini e nelle quantita’ fissate dalla Commissione stessa, mediante il rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio organo di tesoreria, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. In caso di parziale o mancata esecuzione dei lavori, l’ordine di accreditamento e’ ridotto proporzionalmente. 7. La rendicontazione delle somme cosi’ erogate trova analitica evidenziazione nel rendiconto annuale finanziario disciplinato dall’art. 20. 8. Il funzionario delegato ha l’obbligo di compilare il rendiconto delle somme erogate, unitamente alla documentazione giustificativa, sulla base delle indicazioni previste dall’art. 15 del decreto del presidente della giunta provinciale n. 15-33/Leg. del 2000. 9. Per quanto non previsto da questo articolo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di aperture di credito e di gestione contabile della spesa tramite funzionari delegati.

Art. 15

Piano annuale delle anticipazioni agli enti

1. La Commissione predispone ed approva il piano annuale, da
articolarsi anche per stralci, delle anticipazioni da concedere ai
comuni, alle amministrazioni separate dei beni di uso civico e agli
altri enti pubblici individuati dall’art. 57, comma 3, della legge
provinciale oltre che alle forme associative pubbliche o miste
previste dall’art. 59 della legge medesima, ai soggetti gestori dei
boschi degli enti pubblici secondo quanto previsto dall’art. 58,
comma 1, lettera c), della legge provinciale, che partecipano al
fondo, per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche
per la gestione dei boschi previsti dall’art. 13, comma 1, e per la
realizzazione di interventi da parte della struttura provinciale
competente in materia di foreste mediante utilizzazione di una quota
degli accantonamenti complessivi che risultassero disponibili sul
fondo.
2. Il piano e’ redatto tenendo conto:
a) della consistenza dei versamenti disposti ai sensi dell’art.
12, comma 1, lettere b) e c);
b) di una quota delle altre somme che risultassero disponibili
sugli accantonamenti previsti dall’art. 12, comma 1, lettera a);
c) delle domande di contributo presentate nell’ambito del piano
di sviluppo rurale e del capo III del titolo IX della legge
provinciale.

Art. 16 Anticipazioni agli enti per la realizzazione degli interventi e delle misure tecniche per la gestione dei boschi previsti dall’art. 13, comma 1 1. La Commissione dispone la concessione delle anticipazioni sulla base della domanda presentata dagli interessati corredata dalla deliberazione o determinazione di assunzione e accettazione dell’anticipazione stessa da parte del richiedente e dalla documentazione tecnico/amministrativa necessaria in relazione alla tipologia dell’intervento. Se la stessa documentazione e’ gia’ stata presentata agli uffici della struttura provinciale competente per materia per l’ottenimento di ulteriori sovvenzioni, la documentazione medesima si considera acquisita anche ai fini dell’anticipazione. 2. La Commissione determina inoltre l’ammontare e la durata delle anticipazioni, nel rispetto del periodo massimo di dieci anni, per i singoli enti, in relazione alla spesa ammissibile e alle possibilita’ di restituzione dell’ente richiedente, tenuto conto degli introiti delle utilizzazioni boschive. Al fine di consentire l’esecuzione degli interventi progettati, nelle more dell’esito positivo della procedura di ottenimento delle sovvenzioni previste dal piano di sviluppo rurale disciplinate dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dall’art. 97 della legge provinciale, le anticipazioni possono essere concesse anche sull’intera spesa ammissibile, fatta salva la rideterminazione prevista dal comma 8. 3. La concessione delle anticipazioni e’ inoltre subordinata all’impegno, contenuto nella deliberazione o determinazione dell’ente beneficiario prevista dal comma 1, di restituire l’importo anticipato nei termini e nelle quantita’ fissate dalla Commissione, mediante rilascio di delegazione di pagamento nei confronti del proprio tesoriere, salvo che la Commissione non ritenga, in presenza di motivate e particolari circostanze, di avvalersi di diverse forme di garanzia. 4. L’anticipazione decade se l’ente non ha rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di concessione, salvo proroga motivata. 5. L’erogazione delle anticipazioni concesse e’ subordinata all’avvenuta presentazione, da parte dell’ente beneficiario, di copia della deliberazione o determinazione di accettazione dell’anticipazione stessa e della delegazione di pagamento o delle altre forme di garanzia previste dal comma 3 ed e’ disposta dal presidente della Commissione, o dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio atto di liquidazione, in misura non superiore all’importo concesso, con le seguenti modalita’: a) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k), l), p), q) e r): 70 per cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione; b) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere n) e o): in un’unica soluzione ad avvenuta spesa; c) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettera m): in un’unica soluzione in riferimento all’inizio lavori dei singoli lotti. 6. L’ammontare delle anticipazioni, il numero e l’entita’ delle quote di restituzione sono determinate sulla scorta della relazione istruttoria predisposta dalla struttura provinciale competente in materia di foreste. 7. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate o comunque non dovute. In caso di mancata restituzione delle anticipazioni nei termini previsti, il presidente puo’ sospendere ogni concessione e puo’ promuovere l’intervento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di foreste per la riscossione dell’importo pari alle somme anticipate all’ente debitore, nei confronti del tesoriere dell’ente stesso, che e’ tenuto alla sua esecuzione. 8. Nel caso di opere eseguite nell’ambito del piano di sviluppo rurale, la Commissione puo’ disporre, su segnalazione della struttura provinciale competente, la rideterminazione delle anticipazioni in precedenza concesse, sulla base del costo effettivo risultante al netto del contributo complessivo spettante al beneficiario ai sensi del Regolamento CE 1698/2005 e tenuto conto dell’ammontare totale delle quote di rimborso dell’anticipazione gia’ versate dall’ente.

Art. 17

Restituzione accantonamenti agli enti

1. Per l’esecuzione da parte dell’ente degli interventi previsti
dall’art. 13, comma 1, ad esclusione della lettera m), la
Commissione, su parere della struttura provinciale competente in
materia di foreste, puo’ disporre la restituzione, nei limiti di
quanto necessario, degli accantonamenti disponibili a nome dell’ente
medesimo, sulla base di domanda motivata corredata da una descrizione
degli interventi programmati. Per gli interventi concernenti la
realizzazione di nuove infrastrutture forestali, la domanda deve
essere anche corredata dal computo metrico estimativo dei lavori e
dagli altri elaborati progettuali. Nel caso in cui l’ente non abbia
rispettato i termini temporali indicati nel provvedimento di
concessione, la Commissione provvede a dichiarare la decadenza
dell’autorizzazione alla restituzione, salvo in ogni caso la proroga
motivata dei predetti termini.
2. L’erogazione e’ disposta dal presidente della Commissione o
dal suo sostituto in caso di assenza o di impedimento, con proprio
atto di liquidazione, con le seguenti modalita’:
a) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) k), l), p), q) e r): 70 per
cento ad avvenuto inizio dei lavori, 30 per cento a conclusione;
b) per gli interventi previsti dall’art. 13, comma 1, lettere
n) e o): in un’unica soluzione ad avvenuta spesa.
3. La Commissione provvede al recupero delle somme non utilizzate
o comunque non dovute.

Art. 18 Utilizzo degli accantonamenti degli enti 1. La Commissione, sulla base di specifica domanda e deliberazione o determinazione delle amministrazioni interessate, puo’ disporre l’utilizzo degli accantonamenti disponibili sul fondo a nome di ciascun ente proprietario, come indicato dall’art. 12, comma 3, lettera e), a parziale finanziamento dei progetti e perizie predisposti dalla struttura provinciale competente in materia di foreste, nell’ambito del piano di sviluppo rurale, previsto dai relativi regolamenti della Comunita’ europea, quale quota parte a carico degli enti proprietari. 2. Il prelievo dai singoli conti e’ disposto dal presidente della Commissione, o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto, sulla base dell’autorizzazione prevista dal comma 1, e quindi periodicamente versato, anche in forma cumulativa, sull’apposito capitolo di bilancio della Provincia.

Art. 19

Ordini di pagamento

1. Le aperture di credito a favore del funzionario delegato
previste dall’art. 12, comma 3, lettere a) e b), le anticipazioni o
le restituzioni a favore degli enti sono disposte con ordini di
pagamento a carico del fondo sottoscritti dal presidente, o, in caso
di assenza o impedimento del medesimo, dal suo sostituto e dal
segretario della Commissione.

Art. 20

Rendiconto annuale finanziario

1. Il rendiconto annuale finanziario della gestione del fondo e’
approvato dalla Commissione ed e’ inviato, previa sottoscrizione del
presidente e del segretario, per il controllo al Dipartimento affari
finanziari della Provincia.
2. Al rendiconto e’ allegata la documentazione giustificativa
delle spese sostenute dalle strutture provinciali competenti per gli
interventi attuati in relazione alle aperture di credito concesse.
3. Le anticipazioni concesse agli enti devono essere
analiticamente evidenziate nella loro consistenza iniziale e nello
sviluppo temporale di rientro, con l’indicazione delle eventuali
difformita’ tra rate di rimborso maturate e versamenti effettuati.
4. Il rendiconto trova riscontro nel conto giudiziale da rendersi
dal tesoriere ai sensi dell’art. 630 del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827 (Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per
la contabilita’ generale dello Stato).

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0028&tmstp=1258453311813

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