Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 03-12-2010) 02-02-2011, n. 3847 Esercizi pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

V.V., condannato unitamente a Vi.Vi. dal tribunale di Nocera Inferiore per il reato di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110 per la tenuta nel proprio esercizio commerciale di tre congegni da gioco elettronici, propone ricorso per Cassazione, eccependo l’avvenuta depenalizzazione della fattispecie per effetto della L. n. 266 del 2005.

Il ricorso è fondato.

Come già puntualizzato da questa Sezione, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 215/2008, le violazioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 9, e successive modifiche, relative all’installazione e all’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, integrano un mero illecito amministrativo, anche se commesse anteriormente all’entrata in vigore della L. n. 266 del 2005, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 547, di quest’ultima (Sez. 3, n. 8818 del 13/01/2009 Rv. 243000).

La decisione deve essere pertanto annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e gli atti devono essere rimessi all’autorità amministrativa competente.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone trasmettersi gli atti al Direttore dell’Ufficio Regionale della Campania dei Monopoli di Stato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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