REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI BOLZANO) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 dicembre 2008, n. 71 Regolamento di esecuzione concernente la promozione della ricerca scientifica.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 7 del 10 febbraio 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 17 novembre
2008, n. 4249;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento determina le modalita’ e le procedure
per la promozione della ricerca scientifica e per altre forme di
sostegno in esecuzione degli articoli 9 e 13 della legge provinciale
13 dicembre 2006, n. 14, di seguito denominata legge.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) organismo di ricerca scientifica: un’universita’ o un ente
di ricerca pubblico o privato, con personalita’ giuridica,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento, la cui finalita’
principale consiste nello svolgere attivita’ di ricerca fondamentale
e di ricerca applicata e nel diffonderne i risultati mediante
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
l’organismo di ricerca scientifica reinveste tutti i suoi proventi in
attivita’ di ricerca scientifica, nella diffusione dei relativi
risultati o nell’insegnamento, a condizione che le imprese in grado
di esercitare un’influenza su di esso, in qualita’ di azionisti,
membri o soci, non godano di alcun accesso preferenziale alle
capacita’ di ricerca scientifica dell’organismo medesimo ne’ ai
risultati conseguiti;
b) ricerca fondamentale: studi sperimentali o teorici volti
essenzialmente ad acquisire nuove conoscenze fondamentali senza
evidenti applicazioni pratiche;
c) ricerca applicata: attivita’ di ricerca fondamentale svolte
con lo scopo principale di generare nuove conoscenze o di ricombinare
conoscenze esistenti; il loro oggetto di indagine presenta delle
implicazioni pratiche, le nuove conoscenze acquisite trovano
applicazione nella pratica attraverso il trasferimento delle
conoscenze scientifiche. Tutti i proventi vanno reinvestiti
nell’attivita’ di ricerca;
d) intensita’ dell’agevolazione: l’ammontare lordo
dell’agevolazione espresso in percentuale dei costi ammissibili del
progetto.

Art. 3

Beneficiari

1. Beneficiari sono:
a) gli organismi di ricerca scientifica;
b) i soggetti del sistema dell’istruzione e dell’educazione
permanente;
c) le istituzioni, gli enti strumentali e le aziende della
provincia;
d) gli enti locali e gli altri enti pubblici;
e) le persone fisiche che esplicano attivita’ scientifiche nel
campo della ricerca fondamentale;
f) le forme associative e consortili fra i soggetti sopra
indicati.
2. I beneficiari devono svolgere attivita’ di ricerca scientifica
a livello provinciale. In applicazione dell’art. 19-bis, comma 3,
della legge provinciale 30 novembre 2004, n. 9, l’universita’
beneficiaria puo’ avere sede anche in altre regioni o province della
Repubblica italiana o in Paesi dell’area culturale tedesca; essa e’
ammessa alle agevolazioni in materia di ricerca scientifica se forma
un numero elevato di studenti altoatesini, e’ classificata dalla
Giunta provinciale come organismo di formazione e di ricerca
scientifica di rilevanza per la provincia di Bolzano e se esplica
attivita’ di ricerca scientifica specifiche per l’Alto Adige. Per i
progetti nazionali e internazionali di collaborazione e’
indispensabile che le attivita’ di ricerca scientifica agevolate ai
sensi della legge si svolgano prevalentemente in Alto Adige.

Art. 4

Iniziative ammissibili ad agevolazione

1. Sono oggetto di agevolazione le seguenti iniziative:
a) progetti singoli: progetti annuali o pluriennali nel campo
della ricerca scientifica;
b) progetti mirati: progetti piu’ ampi e di lunga durata che
prevedono la creazione di organismi di ricerca scientifica altamente
efficienti e strettamente collegati o di network di ricerca
finalizzati a condurre indagini interdisciplinari e a lungo termine
su impegnative questioni scientifiche;
c) progetti di collaborazione: progetti che prevedono una
collaborazione di almeno tre partner a livello interregionale o
interdisciplinare su una tematica centrale della ricerca scientifica;
d) network di ricerca scientifica per il collegamento in rete
delle capacita’ di ricerca scientifica e sviluppo presenti in
provincia di Bolzano, network di ricerca scientifica per
l’armonizzazione e il collegamento in rete a livello tematico nei
settori della ricerca scientifica con il coinvolgimento delle
imprese, network di ricerca scientifica le cui finalita’ spaziano
dall’istituzione di organismi di ricerca scientifica fino allo
sviluppo dell’economia;
e) premi e borse di studio per la ricerca scientifica;
f) iniziative per promuovere la mobilita’ e lo scambio di
ricercatori e ricercatrici che esplicano attivita’ di ricerca sul
territorio provinciale e intendono svolgere ricerche a tempo
determinato presso riconosciuti organismi di ricerca scientifica
fuori dal territorio provinciale, ovvero di ricercatori e
ricercatrici operanti fuori provincia che intendono svolgere ricerche
a tempo determinato presso organismi di ricerca scientifica
altoatesini;
g) iniziative per la promozione del genere sottorappresentato;
h) istituzione di docenze esterne;
i) istituzione di docenze con finanziamenti esterni;
j) corsi di dottorato e di post-dottorato presso organismi di
ricerca scientifica;
k) iniziative per promuovere la formazione delle nuove leve di
ricercatori e ricercatrici;
l) organizzazione di convegni, fiere, congressi, oppure di
viaggi per ricercatori e ricercatrici internazionalmente riconosciuti
e nuove leve dal o verso l’Alto Adige per assistere a congressi e
conferenze;
m) iniziative in materia di comunicazione scientifica e
pubblicazioni sull’attivita’ scientifica;
n) iniziative volte alla sensibilizzazione dell’opinione
pubblica in merito all’importanza della ricerca scientifica e della
sua promozione;
o) partecipazione a programmi europei e nazionali di ricerca
scientifica;
p) altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica
e la scoperta di nuove priorita’ future, concordemente con il piano
pluriennale provinciale per la ricerca scientifica.
2. L’Amministrazione provinciale puo’ realizzare le iniziative
indirizzate alla promozione della ricerca scientifica anche
direttamente o tramite affidamento a terzi.
3. Nel programma annuale sono stabilite le iniziative per la
promozione della ricerca scientifica programmate per quell’anno
nonche’ i relativi mezzi finanziari.

Art. 5 Spese ammissibili ad agevolazione 1. Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese per progetti di ricerca scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c): a) spese di personale per ricercatori e ricercatrici, tecnici e tecniche nonche’ altro personale ausiliario se impiegati nel progetto di ricerca scientifica; b) costi degli strumenti e delle attrezzature e spese materiali derivanti dal progetto di ricerca scientifica. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per il progetto di ricerca in tutto il loro ciclo di vita, e’ considerato ammissibile ad agevolazione solo il costo dell’ammortamento corrispondente alla durata del progetto di ricerca, calcolato secondo i principi della buona prassi contabile; c) spese di viaggio e costi per la partecipazione a convegni, fiere e congressi; d) spese per l’affitto di locali e spese di gestione per il solo periodo in cui i locali sono utilizzati per il progetto di ricerca; e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, per un massimo del 10 per cento del totale dei costi del progetto ammissibili ad agevolazione; f) spese per collaborazioni esterne, per servizi di consulenza, elaborazioni di studi e altre prestazioni se direttamente connessi con il progetto di ricerca. 2. Non sono ammissibili ad agevolazione le seguenti spese: a) spese per l’acquisto di beni immobili; b) spese per investimenti edilizi e attrezzature di base. 3. Per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) e seguenti sono ammissibili ad agevolazione tutte le spese connesse direttamente con la realizzazione dell’iniziativa. La determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione avviene nell’ambito delle procedure di cui al Capo II.

Art. 6 Intensita’ ed entita’ dell’agevolazione 1. L’intensita’ dell’agevolazione per iniziative di promozione della ricerca scientifica e’ calcolata sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione di cui all’art. 5 e ammonta al massimo al: a) 100 per cento per progetti nel campo della ricerca fondamentale; b) 100 per cento per progetti nel campo della ricerca applicata; c) 100 per cento per ogni altra iniziativa di promozione della ricerca scientifica che non rientra tra quelle di cui alle lettere a) o b). 2. L’intensita’ dell’agevolazione viene calcolata per ogni singolo beneficiario, anche se si tratta di un’iniziativa di cooperazione per la promozione della ricerca scientifica. 3. Per le iniziative di promozione della ricerca scientifica svolte in cooperazione con le imprese si applicano le norme in materia di cui al decreto del Presidente della Provincia 2 aprile 2008, n. 15.

Art. 7

Divieto di cumolo

1. Le agevolazioni previste dal presente regolamento non sono
cumulabili con altre agevolazioni disposte da normative statali,
regionali, provinciali o comunitarie, o comunque concesse da enti
pubblici o istituzioni pubbliche a valere sugli stessi costi, quando
tale cumulo darebbe luogo ad un’intensita’ d’aiuto superiore al
livello fissato dal presente regolamento.
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, registro n. 1,
foglio n. 3

Art. 8 Procedure per il sostegno finanziario 1. Il sostegno finanziario per la promozione della ricerca scientifica avviene tramite le seguenti procedure: a) la concessione di contributi; b) bandi di gara.

Art. 9

Concessione di contributi

1. Per le iniziative volte alla promozione della ricerca
scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), d), f), g), h),
j), k),l), m), n), o) e p) possono essere concessi contributi.
2. Le domande di concessione di contributi possono essere
presentate tutto l’anno.
3. La Giunta provinciale determina le modalita’ e i criteri per
la concessione dei contributi.
4. I contributi sono concessi dalla Giunta provinciale.

Art. 10 Bandi di gara 1. La Giunta provinciale puo’ indire annualmente uno o piu’ bandi di gara per il finanziamento di iniziative per la promozione della ricerca scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), k) e n). 2. Nel bando di gara deve essere stabilito quanto segue: a) l’iniziativa ammissibile ad agevolazione; b) le spese ammissibili ad agevolazione; c) le risorse finanziarie messe a disposizione per il bando di gara; d) i beneficiari e i requisiti per la partecipazione al bando di gara; e) il termine di presentazione delle domande di finanziamento; f) la forma della domanda; g) tutti i contenuti principali che le domande devono indicare; h) la documentazione da allegare alla domanda; i) i criteri e la procedura di valutazione e i criteri per la stesura di una graduatoria; j) l’intensita’ o l’entita’ dell’agevolazione; k) le modalita’ e i requisiti per la liquidazione delle agevolazioni, cosi’ come le modalita’ per la rendicontazione.

Art. 11

Istruttoria delle domande

1. L’Ufficio provinciale per il diritto allo studio
universitario, l’universita’ e la ricerca scientifica verifica la
regolarita’ e la completezza delle domande. In caso di domande
incomplete l’Amministrazione provinciale invita il richiedente ad
integrare, nel termine di quindici giorni, la documentazione
mancante.
2. In caso di progetti di ricerca scientifica la valutazione, che
si orienta agli standard della ricerca scientifica, e’ espletata ai
sensi dell’art. 7 della legge dal Comitato tecnico. Per garantire una
valutazione obiettiva e altamente qualificata, la Giunta provinciale
puo’ affidare la valutazione dei progetti di ricerca scientifica
anche a un’istituzione riconosciuta a livello nazionale o
internazionale.

Art. 12 Obblighi dei beneficiari 1. I beneficiari sono tenuti ad attuare l’iniziativa conformemente alla domanda ammessa ad agevolazione. Eventuali modifiche del progetto, eventuali variazioni degli investimenti nonche’ la sostituzione della persona responsabile del progetto devono essere comunicate all’Ufficio provinciale per il diritto allo studio universitario, l’universita’ e la ricerca scientifica con motivazione e documentazione adeguata e devono essere autorizzate dallo stesso. 2. A progetto ultimato, i beneficiari sono tenuti a documentare l’attuazione dello stesso e i risultati raggiunti. 3. I beneficiari delle agevolazioni devono rispettare i contratti collettivi di lavoro nazionali e locali, nonche’ le vigenti normative in materia di sicurezza e tutela della salute sul posto di lavoro e in materia di previdenza e assicurazioni sociali. 4. I beneficiari si obbligano altresi’ a non alienare, affittare, cedere in comodato i beni agevolati nel periodo della durata del progetto e a utilizzarli per gli scopi previsti dal progetto. 5. I beneficiari delle agevolazioni sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all’espletamento delle attivita’ di monitoraggio e valutazione di cui all’art. 14 della legge. 6. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo o della parte di esso che non e’ conforme alla domanda ammessa ad agevolazione. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 comporta la revoca del contributo. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 4 comporta la revoca della parte del contributo che corrisponde alle spese del bene ammesse ad agevolazione. Sono dovuti gli interessi legali sull’importo revocato.

Art. 13

Controlli

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, l’Ufficio provinciale
per il diritto allo studio universitario, l’universita’ e la ricerca
scientifica effettua controlli a campione.
2. Le domande da sottoporre a controllo a campione sono
individuate mediante sorteggio entro il 31 marzo dell’anno successivo
a quello al quale si riferisce il contributo o a quello in cui il
progetto di ricerca e’ stato terminato.

Art. 14

Procedure speciali

1. Per la promozione della ricerca scientifica la Giunta
provinciale puo’ stipulare le seguenti forme di convenzioni:
a) convenzioni di finanziamento della ricerca scientifica;
b) accordi di programma o convenzioni programmatico –
finanziarie.

Art. 15 Convenzioni di finanziamento della ricerca scientifica 1. I progetti di ricerca scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), b) e c), che corrispondano agli standard della ricerca scientifica internazionalmente riconosciuti, possono essere finanziati attraverso la stipula di una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica. 2. Altre iniziative per la promozione della ricerca scientifica di cui all’art. 4, comma 1, lettere d), h), i), j), l), m) e n), vengono finanziate in genere tramite una convenzione di finanziamento della ricerca scientifica, se la spesa complessiva dell’iniziativa supera l’importo di 200.000,00 euro o se, per la sua natura, l’iniziativa necessita di una convenzione. 3. La presentazione delle domande puo’ avvenire tutto l’anno o entro termini prestabiliti. Criteri e modalita’ sono stabiliti dalla Giunta provinciale. 4. La valutazione dei progetti di ricerca scientifica avviene ai sensi dell’art. 11, comma 2. 5. La Giunta provinciale rilascia una preventiva autorizzazione alla stipula della convenzione.

Art. 16

Accordi di programma o convenzioni programmatico – finanziarie

1. La Giunta provinciale puo’ stipulare con gli organismi di
ricerca scientifica di cui all’art. 3, comma 1, lettera a),
convenzioni in genere pluriennali, con le quali l’organismo si
impegna a fornire determinate prestazioni nel settore della ricerca
scientifica e a raggiungere determinati obiettivi, mentre la Giunta
provinciale si impegna a concedere le prestazioni finanziarie per un
periodo prestabilito.
Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, registro n. 1,
foglio n. 3

Art. 17 Pubblicazione e notifica 1. Il presente regolamento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a seguito della comunicazione della decisione favorevole della Commissione europea ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 11 dicembre 2008 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 3 Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2009, registro n. 1, foglio n. 3

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0399&tmstp=1258453311813

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