Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 24-11-2010) 02-02-2011, n. 3836 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 5.10.2009, confermava la sentenza 6.3.2008 del Tribunale di Torre Annunziata – Sezione distaccata di Castellamare di Stabia, che aveva affermato la responsabilità penale di P.A. in ordine al reato di cui:

– alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1 – lett. c), per avere abusivamente posto in commercio o comunque detenuto per la vendita n. 10 schede per game boy illecitamente duplicate e non contrassegnate dalla S.I.A.E. (acc. in (OMISSIS));

e, riconosciuta l’ipotesi attenuata di cui all’art. 171 ter, comma 3, equivalente alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena principale di mesi sei di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa, concedendo il beneficio della sospensione condizionale.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato, il quale ha eccepito violazione di legge, per la mancata applicazione delle previste pene accessorie.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

L’imputato, infatti, non ha alcun interesse a proporre ricorso per vedersi applicare pene accessorie non applicate dal giudice, in quanto l’accoglimento del gravame si rivolgerebbe esclusivamente a suo danno e non gli arrecherebbe alcun beneficio.

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

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