Cons. Stato Sez. IV, Sent., 28-01-2011, n. 679 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. della Puglia, accogliendo il ricorso proposto dal signor F.S., ha annullato il diniego opposto dal Comune di Manfredonia alla richiesta di permesso di costruire avanzata dal ricorrente, avente a oggetto un intervento di demolizione di un immobile adibito a sala spettacoli e sua ricostruzione come edificio per civile abitazione.

L’Amministrazione comunale ha impugnato detta sentenza, chiedendone la riforma sulla base dei seguenti motivi:

1) inammissibilità del ricorso originario per mancata impugnazione delle prescrizioni del P.R.G. (eccezione del tutto ignorata dal giudice di prime cure);

2) erroneità nel merito delle statuizioni del T.A.R., essendo la normativa delle N.T.A. del P.R.G. certamente ostativa dell’intervento richiesto;

3) infondatezza anche delle ulteriori doglianze articolate dal ricorrente, rimaste assorbite nella censurata decisione di accoglimento.

Con successiva istanza, il Comune ha chiesto la sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata.

Si è costituito l’appellato signor F.S. il quale, oltre a opporsi con articolate argomentazioni all’accoglimento del gravame e a chiedere la conferma della sentenza impugnata, ha riproposto la censura – rimasta assorbita dalla sentenza di primo grado – di illegittimità del diniego di permesso di costruire per violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241.

Alla camera di consiglio del 15 giugno 2010, fissata per l’esame della domanda incidentale di sospensiva, questo è stato differito sull’accordo delle parti, per essere abbinato alla trattazione del merito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

1. L’odierno appellato, signor F.S., è proprietario di un immobile sito nel Comune di Manfredonia, già adibito a sala spettacoli, per il quale ha formulato richiesta di permesso di costruire per un intervento di demolizione e ricostruzione con trasformazione dell’immobile in edificio per civile abitazione.

Il Comune ha denegato l’intervento, ritenendo che allo stesso ostassero le prescrizioni urbanistiche del P.R.G. vigente (l’edificio in questione ricade in zona "B" di completamento).

Proposto ricorso avverso tale diniego, il T.A.R. della Puglia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto le doglianze di parte attrice ed ha annullato le determinazioni comunali.

2. Tanto premesso, l’appello dell’Amministrazione si appalesa fondato e pertanto meritevole di accoglimento.

3. In particolare, mentre non può trovare positiva delibazione il primo mezzo, con il quale si reitera l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata impugnazione delle retrostanti prescrizioni del P.R.G. (e, difatti, l’originaria impugnazione del signor S. era basata non già sulla contestazione dell’illegittimità di dette prescrizioni, ma su una diversa "lettura" di esse, interpretate nel senso di consentire anziché precludere l’intervento per cui è causa), è fondato il secondo motivo, con cui il Comune contesta nel merito le statuizioni del primo giudice in ordine all’assentibilità dell’intervento medesimo.

3.1. Al riguardo, è necessario precisare che – come è dato evincere dalla documentazione in atti – l’immobile oggetto della richiesta, come detto ricadente in zona "B" di completamento secondo il vigente P.R.G., occupa uno spazio interno fra diversi altri edifici, essendo quindi completamente circondato da essi con l’eccezione di un piccolo spazio scoperto, anch’esso intercluso da altri edifici.

Per quanto concerne il regime urbanistico previsto per le zone "B", viene in rilievo l’art. 14 delle N.T.A. del P.R.G. il quale, lungi dal consentire qualsiasi tipo di intervento, è alquanto restrittivo in proposito, ammettendo gli interventi diretti "…per quel poco che resta, dal momento che tutta l’area predisposta e regolamentata da un Piano Particolareggiato (di cui si allegano le Norme di Attuazione) è quasi totalmente saturata. Restano pochi lotti edificabili a Siponto e qualche completamento sul lungomare di ManfredoniaSiponto, per i quali verranno adottate le norme contenute nel vecchio P. di F."

Più specificamente, quanto agli interventi di demolizione e ricostruzione, l’art. 2 dell’allegato 1 alle medesime N.T.A. li consente nelle zone in questione per "intere insule o porzioni di esse", a condizione che essi siano realizzati "sull’allineamento del filo strada già definito dalla situazione viaria esistente".

3.2. Tutto ciò premesso, se è vero che il diniego impugnato in prime cure era estesamente motivato con richiamo a diversa disposizione (l’art. 82 del Regolamento edilizio, sulla cui rilevanza nella fattispecie ci si intratterrà appresso), in esso si faceva però anche riferimento alla circostanza che la zona interessata dalla richiesta è "totalmente edificata": rilievo con il quale, come evidenziato dall’Amministrazione odierna appellante, venivano richiamate – ancorché in modo sintetico – proprio le prescrizioni urbanistiche appena menzionate che escludevano gli interventi diretti nelle zone sature.

Inoltre, è evidente che il fatto che l’immobile de quo fosse circondato da altri fabbricati precludeva a fortiori l’intervento di demolizione e ricostruzione alla stregua del citato art. 2 dell’allegato 1, non essendo l’edificio prospettante sulla strada, e non essendo quindi possibile il rispetto della condizione dell’allineamento al "filo strada".

3.3. Quanto al richiamo all’art. 82 del Regolamento edilizio del Comune di Manfredonia, che ha costituito l’oggetto esclusivo dell’attenzione del primo giudice, trattasi di norma che impedisce la realizzazione di nuove costruzioni negli spazi e cortili interni, consentendo solo la copertura di questi ultimi.

Con tutta evidenza, il richiamo a tale disposizione andava inteso non come riferito alla demolizione e ricostruzione in sé dell’edificio preesistente, ma come limitato alla richiesta di estensione dell’intervento anche allo spazio precedentemente scoperto esistente fra detto edificio e gli immobili circostanti (all’interno del quale, pertanto, si chiedeva sostanzialmente di poter realizzare una nuova edificazione: ciò che il Comune ha correttamente ritenuto precluso dalla norma de qua).

4. Una volta accertata la fondatezza delle doglianze di parte appellante, è necessario esaminare la censura rimasta assorbita in primo grado e qui riproposta dall’appellato signor S., la quale però è infondata.

In particolare, si lamenta la violazione della disposizione di cui all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, nr. 241, non avendo il Comune provveduto, prima di emettere l’impugnato provvedimento di diniego, a comunicare all’istante le ragioni che si opponevano all’accoglimento della sua richiesta di titolo ad aedificandum.

Tuttavia, l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, dal quale la Sezione non ravvisa ragione per discostarsi, è nel senso di interpretare anche la norma di cui all’articolo testé citato, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, non in senso formalistico ma avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 dicembre 2009, nr. 8831; Cons. Stato, sez. VI, 9 gennaio 2009, nr. 120; id., 22 maggio 2009, nr. 2452).

Orbene, nel caso di specie appare evidente, alla stregua della disciplina urbanistica che si è richiamata, come le determinazioni dell’Amministrazione comunale non avrebbero potuto essere che nel senso del diniego dell’intervento richiesto; né la parte odierna appellata ha fornito alcun elemento indicativo della concreta incidenza che un suo ulteriore apporto procedimentale avrebbe potuto avere sulle dette determinazioni, trascurando quasi del tutto le norme urbanistiche sopra richiamate sub 3.1 e continuando a soffermarsi in modo particolare sull’art. 82 del Regolamento edilizio (così come, per vero, fatto anche dal giudice di prime cure).

5. Alla luce dei rilievi che precedono, si impone la riforma della sentenza impugnata con la reiezione del ricorso di primo grado.

6. Il carattere indubbiamente sintetico delle determinazioni amministrative oggetto del presente contenzioso (pur corrette nella sostanza) giustifica peraltro l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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