Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 17-11-2010) 02-02-2011, n. 3831 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Catania con sentenza emessa in data 30 novembre 2009, ha condannato alla pena di euro quattro mila di ammenda ciascuno P.C. e M.A., per il reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 93 e 94, e 64 e 65, per avere realizzato lavori in zona sismica senza autorizzazione preventiva e senza averne dato avviso allo sportello unico dell’edilizia, avendole realizzate in cemento armato senza progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e senza la sua direzione e senza denuncia allo sportello unico (accertati in (OMISSIS)). Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. Per violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per violazione di legge, per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e per manifesta insufficienza e illogicità della motivazione.

In riferimento alla C.. Il tribunale di Catania ha omesso di specificare le ragioni che consentirebbero di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilità. Non sarebbe stata tenuta in conto la testimonianza resa all’udienza dal teste T.S. il quale aveva dichiarato di non aver mai incontrato sui luoghi al momento dei sopralluoghi, nè in altre occasioni, la C., e che i lavori erano stati seguiti dal marito dell’imputata, reale fruitore del bene immobile.

In riferimento a M.. Il tribunale di Catania ha omesso di specificare le ragioni che consentirebbero di addivenire ad una sicura affermazione di responsabilità del M.. Il teste sopraindicato aveva dichiarato di non aver mai incontrato sui luoghi al momento dei sopralluoghi, nè in altre occasioni, il ricorrente che si trovava lontano dalla Sicilia e che i lavori erano stati seguiti dal padre dell’imputato, reale fruitore del bene immobile 2.

La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe insufficiente in quanto avrebbe dovuto verificare la sussistenza degli elementi integrativi delle fattispecie contestate in riferimento a ciascun imputato e svolgere una rigorosa analisi di tutte le circostanze dedotte a favore dei ricorrenti.

3. Inoltre, il Giudice avrebbe dichiarato l’estinzione del reato di cui al capo a) della rubrica per intervenuto rilascio della concessione in sanatoria, senza considerare che la stessa aveva efficacia sanante ed estintiva di tutti i reati edilizi contestati.

4. Un ulteriore profilo di censura sarebbe ravvisabile nell’insufficienza della valutazione espressa in sentenza con riferimento alle deduzioni difensive relative alla richiesta di avvenuta prescrizione degli altri reati in contestazione, in quanto il manufatto doveva considerarsi ultimato in data anteriore al suo accertamento.
Motivi della decisione

Il primi due motivi di ricorso non sono fondati, il Tribunale ha motivato adeguatamente in ordine alla riferibilità agli imputati delle condotte agli stessi ascritti, mentre i ricorrenti si sono limitati a proporre censure generiche a proposito di elementi che la difesa aveva già offerto alla valutazione del giudice nel corso del giudizio, di talchè non risulta apprezzabile alcuna insufficienza della motivazione. Neppure il terzo motivo di ricorso risulta fondato, in quanto è principio consolidato in giurisprudenza che l’efficacia estintiva del rilascio della concessione in sanatoria è limitato al reato urbanistico e non si estende a quelli satelliti (cfr., tra le altre, Sez. 3, n.11511 del 21/3/2002, Menna, Rv.221439). Quanto all’ultimo profilo di censura, non è accoglibile la proposta di retrodatare la data di consumazione dei reati, che è stata propriamente accertata al 13 luglio, a seguito dell’istruttoria dibattimentale. Peraltro questa Corte osserva che le violazioni della normativa antisismica contestate risultano prescritte essendo maturato, alla data del 6 giugno 2009, il termine massimo previsto dalla disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevole, applicabile alla fattispecie ratione temporis, dovendosi computare anche il periodo pari a mesi dieci e giorni ventitre, relativo ai periodi di sospensione del dibattimento e della sospensione per il condono ex L. n. 47 del 1985.

In relazione alle altre contravvenzioni relative all’inosservanza degli adempimenti all’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio armato, il trattamento sanzionatorio deve invece essere rideterminato, in quanto erroneamente nella decisione impugnata erano state ritenute più gravi le violazioni relative alla disciplina antisismica.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio, limitatamente alla declaratoria di estinzione dei reati di cui ai capi b) e c), e con rinvio, per un nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio per i restanti capi d), e) ed f).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente ai capi sub b) e c) per essere gli stessi estinti per prescrizione; annulla con rinvio al Tribunale di Catania la suddetta sentenza per un nuovo esame in ordine al trattamento sanzionatorio per i residui reati.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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