Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 17-11-2010) 02-02-2011, n. 3830 Correzione di errori materiali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza 07.05.2010 la Corte d’appello di Genova disponeva de plano la correzione, ex art. 130 c.p.p., del dispositivo della sentenza emessa dalla stessa Corte in data 16.06.2003 nei confronti di M.E., rettificandone la pena pecuniaria inflitta da L. 100.000 a L. 100.000.000.

Propone ricorso per Cassazione il M. a mezzo del difensore, denunciando:

1)- l’omesso esame dell’istanza di correzione di errore materiale presentata dalla difesa;

2)- che nella specie non ricorrevano i presupposti per la disposta correzione;

3)- l’inosservanza del procedimento camerale di cui all’art. 127 c.p.p..
Motivi della decisione

Preliminarmente va precisato che, in forza dell’espressione "a norma dell’art. 127", recata dall’art. 130 c.p.p., deve ritenersi esperibile, avverso il provvedimento sulla correzione di errori materiali, il ricorso per Cassazione, alla stregua del disposto di cui al cit. art. 127, comma 7. In tal senso si sono pronunciate con sentenza n. 17 del 1992 (in motivazione) le SS.UU. di questa Corte, e sulla stessa linea si sono poste successivamente varie pronunce di legittimità (anche se non ne sono mancate, pur di recente, altre di segno contrario).

Tale ricorso, ammissibile per violazioni parziali della procedura, non può non essere ammesso anche per denunciare la più grave ipotesi in cui la procedura del contraddittorio sia stata saltata in blocco.

Nè può nella specie negarsi un concreto interesse del ricorrente a impugnare, considerata la formulazione del secondo motivo di ricorso.

Ciò premesso, si osserva che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che l’istanza di correzione della difesa non era stata proposta alla Corte d’appello ma al P.G. e riguardava il provvedimento di cumulo.

Il terzo motivo, che ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto al secondo, è fondato e deve essere accolto, posto che sulla richiesta di correzione di errore materiale avanzata dal P.G. si è deciso con provvedimento emesso de plano, dando così luogo alla nullità di ordine generale, prevista dall’art. 178 c.p.p.. (Cass. sent. n. 1460 del 03/12/2008, dep. 16/01/2009, Rv. 242270;

26.01.1996, Mancini, Rv. 195662).

Il provvedimento impugnato deve, pertanto, essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Genova per l’ulteriore corso (a norma di legge) sull’istanza di correzione proposta dal P.G. di Genova.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d’appello di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *