Cass. civ. Sez. II, Sent., 07-03-2011, n. 5383

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 23.2.1999 A.G. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Salerno l’Ente Nazionale delle Strade – Anas e il comune di Amalfi affinchè fosse accertata in suo favore la proprietà di una superficie semirettangolare di circa mq.

5 per 3, antistante un edificio di sua proprietà e confinante per un lato con la sede della S.S. n. (OMISSIS), deducendone l’acquisto sia a titolo originario, per usucapione, sia a titolo derivativo, trattandosi, a suo giudizio, di area pertinenziale al ridetto fabbricato. Chiedeva, inoltre, l’accertamento negativo della legittimità dei provvedimenti di segno opposto adottati dall’ente proprietario della strada, nonchè il risarcimento del danno.

Entrambe le parti convenute contestavano la domanda sostenendo la natura demaniale dell’area contesa, in quanto pertinenza stradale.

L’Anas, tra l’altro, deduceva che lo stesso attore il 22.12.1992 aveva chiesto al compartimento Anas di Napoli l’autorizzazione ad installare un paletto mobile sull’area in questione, e che tale provvedimento, concesso il 6.10.1994 ai solo fine di evitare la sosta di veicoli da parte di terzi, era stato poi revocato il 14.7.1998 in quanto l’ A. aveva utilizzato la stessa area a fini privati.

Il Tribunale di Salerno rigettava la domanda.

Proposta impugnazione dall’ A., la Corte d’appello di Salerno rigettava il gravame, con sentenza n. 4 del 4.1.2005. Ritenute inammissibili e irrilevanti, come nuove prove in appello, le produzioni documentali effettuate dall’ A. all’udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, non effettuate con il primo atto difensivo in appello, e, comunque, riguardanti non la demanialità dell’area, bensì l’appartenenza della stessa al patrimonio del comune, osservava, nel merito, che a) non vi era alcuna possibilità di dubbio sulla natura demaniale della S.S. (OMISSIS), salvo stabilire se nel tratto in questione essa fosse qualificabile come urbana, e come tale soggetta alla gestione del comune, ovvero extraurbana; b) la diversa ipotesi secondo cui la zona contesa dovesse considerarsi come "spazio adiacente a strada comunale o aperto su suolo pubblico, neppure era configurabile, atteso che la L. n. 2248 del 1865, art. 2, all. F), stabilendo una presunzione iuris tantum di demanialità, circoscriveva la prova all’esistenza di consuetudini tali da escludere la demanialità stessa, prova che nella specie non era stata neppure offerta; c) l’atto di compravendita dell’adiacente fabbricato di proprietà A. non contemplava la zona contesa come facente parte del bene alienato, nè alcun riferimento ad essa poteva trarsi dal solo richiamo alle pertinenze, dovendosi escludere, in difetto di specifico riferimento, che potesse considerarsi pertinenza di un edificio privato un tratto di strada pubblica; d) non solo, per quanto detto, non vi era alcun elemento atto a vincere la presunzione di demanialità, ma altresì vi era piena prova dell’appartenenza dell’area in oggetto al demanio stradale, avvalorata anche dall’uso particolare assentitone con concessione in favore dell’ A.; e) conseguentemente, la natura demaniale del bene conteso escludeva la possibilità di acquistarne la proprietà per usucapione.

Per la cassazione di quest’ultima sentenza A.G. propone ricorso, affidato a un unico motivo articolato in tre punti, e illustrato da memoria.

Resistono con controricorso entrambe le parti intimate.
Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, articolato in quattro distinti punti, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 822 e 824 c.c. e L. n. 2248 del 1865, art. 2, all. F);

violazione e falsa applicazione dell’art. 22 legge citata, nonchè dell’art. 2728 c.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 350 c.p.c. nonchè "di altre norme confacenti alla specie". 1.1. – Con il primo deduce l’erroneità della decisione del giudice d’appello in punto di demanialità dell’area in oggetto, atteso che il comune di Amalfi già all’atto della costituzione nel giudizio di primo grado ha dichiarato di non esserne proprietario, l’Anas non ha fornito alcuna prova al riguardo e l’odierno ricorrente ha formulato comunque prove intese a superare la presunzione di demanialità, oltre ad instare per la nomina di un c.tu., di guisa che il giudice di merito è indubbiamente incorso nelle violazioni di legge denunciate, pervenendo, tra l’altro, alla decisione senza disporre di elementi probatori idonei.

1.1.1. – La Corte d’appello, limitando il proprio accertamento alla sola contiguità dell’area de qua alla strada pubblica, ha omesso ogni motivazione in ordine all’allocazione della stessa all’interno dell’agglomerato urbano, ritenendo che l’accertamento della proprietà fosse irrilevante sull’assunto che si tratti di un tratto di strada, mentre al contrario, essa è pertinenziale al fabbricato di proprietà A. e non ha accesso diretto e contiguo col piano stradale, rispetto al quale è posta ad una quota più alta.

1.2. – Il ricorrente aveva articolato in primo grado, e riproposto in appello prova testimoniale diretta a vincere l’assunte presunzione di demanialità dell’area, prova non ammessa, ma in sè del tutto ammissibile, giacchè la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che la presunzione di demanialità delle pertinenze di una strada demaniale può essere vinta con ogni mezzo, inclusa la prova testimoniale, per presunzioni e comportamenti concludenti.

1.3. – Infine, la Corte d’appello ha ritenuto inammissibile la produzione dei documenti effettuata in appello in quanto tardiva, senza considerare che l’appellante aveva prodotto documentazione varia alla prima udienza successiva a quella in cui aveva dichiarato di essere venuto a conoscenza di un atto con il quale l’Anas aveva inequivocabilmente ammesso di non essere proprietario della superficie in questione. Inoltre, la Corte avrebbe dovuto anche d’ufficio acquisire "documentazione utile e pertinente" che avrebbe potuto comportare o la cessazione della materia del contendere o la nomina di c.tu..

2. – Le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate.

2.1. – La sola confutazione dei presupposti affinchè operi la presunzione di demanialità ai sensi della L. n. 2248 del 1865, art. 22, all. F), non implicherebbe la dimostrazione che il bene in contestazione appartenga al ricorrente. La censura, nel limitarsi a contestare che non basta la mera contiguità dell’area alla sede stradale per istituire la presunzione in parola, è incompleta, perchè ove anche fondata non basterebbe a provare l’esistenza di alcun titolo di proprietà in favore dell’ A., cui solo incombe il relativo onere. Ne consegue, altresì, che sono prive di rilievo le doglianze sulla mancata ammissione delle prove orali dedotte al fine di dimostrare che l’area non sia demaniale, e sulla nomina di un c.tu., per di più sollecitata in una funzione puramente esplorativa che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è inammissibile non potendo l’accertamento tecnico d’ufficio supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. n. 3191/06).

2.1.2. – In particolare, la critica alla mancata ammissione della prova testimoniale, disgiunta da ogni altra considerazione sull’esistenza dell’uno o dell’altro titolo d’acquisto enunciato, non considera la necessità di dimostrare in positivo la fondatezza della pretesa azionata. Non solo l’oggettività dei capitoli così come ritrascritti nel ricorso (pagg. 13-14), ma anche le stesse affermazioni della parte ricorrente (v. pag. 14), secondo cui tale prova era atta a contrastare, soprattutto, la natura demaniale del bene in contestazione, dimostrano come la parte impugnante non abbia colto che la sentenza d’appello non si limita ad affermare come accertata la natura demaniale (o patrimoniale indisponibile) dell’area, e con essa la sua non usucapibilità, ma afferma, altresì, che la pretesa non ha fondamento anche perchè non è dimostrato il nesso pertinenziale tra detta superficie e il fabbricato di proprietà A.; e che non basta il mero richiamo, contenuto nel contratto traslativo, alla cessione in una con la cosa principale anche delle relative pertinenze, per provare, nello specifico, che tra queste fosse da includere l’area di cui si questiona.

2.2. – Infine, è del tutto generica e non rettamente veicolata la censura riguardante la mancata acquisizione di non meglio precisata "documentazione utile e pertinente" che sarebbe valsa a dimostrare che l’area non è demaniale. Ed infatti, "il ricorrente per Cassazione, ove denunci l’esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a una prova per testi, ovvero all’omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di un documento, ha l’onere sia di dimostrare la sussistenza di un nesso eziologico tra l’errore denunciato e la pronuncia emessa in concreto, sia di indicare specificamente, nel ricorso, anche mediante integrale trascrizione, le circostanze concrete che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto esatto del documento asseritamente pretermesso. Ciò per dar modo al giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso per cassazione, stante il principio di autosufficienza di tale atto di impugnazione, senza che si rendano necessarie indagini integrative o che possa, all’uopo, svolgere funzione sostitutiva il richiamo per relationem ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio" (Cass. nn. 11501/06 e 2602/01).

3. – In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

4. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 1.500,00 oltre spese a prenotazione per l’Anas e in Euro 2.200,00, di cui 200,00 per esborsi per il comune di Amalfi, oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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