REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2009, n. 10 Regolamento di attuazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) in materia di servizio civile regionale.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale), ed in particolare dell’art. 19, disciplina: a) le procedure per l’iscrizione, la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli enti di servizio civile regionale, di seguito denominato albo; b) le procedure per la presentazione dei progetti; c) le procedure per l’ammissione dei giovani; d) gli elementi essenziali del contratto e l’ammontare dell’assegno per i giovani; e) l’articolazione dell’orario di servizio; f) i casi di cessazione dal servizio e di sostituzione dei giovani; g) l’attivita’ di preparazione, supporto e guida al servizio civile; h) le modalita’ per il monitoraggio e la verifica dei progetti; i) la composizione e la procedura per la nomina della Consulta regionale del servizio civile e del suo presidente, di seguito denominata Consulta; j) le modalita’ di gestione e di rendicontazione del fondo regionale per il servizio civile, di seguito denominato fondo; k) la quota del fondo da destinare alle iniziative formative ed informative.

Art. 2 Sistema informativo (art. 13 legge regionale n. 35/2006) 1. La disciplina di cui al presente regolamento si conforma ai profili tecnologici ed informativi prescritti per il sistema informativo dalla legge regionale n. 26 gennaio 2004 n. 1 (Promozione dell’ amministrazione elettronica e della societa’ dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») e dalle disposizioni regionali in materia di societa’ dell’ informazione. 2. Per lo svolgimento delle funzioni della Regione di cui alla legge regionale n. 35/2006, il sistema informativo di cui al presente articolo contiene i dati relativi agli enti di servizio civile, ai progetti ed ai giovani in servizio civile e consente di condividere, coordinare e controllare le informazioni con semplicita’ e facilita’ d’uso, utilizzando di regola procedure digitali conformi agli standard regionali in materia. 3. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le modalita’ di comunicazione, di trasmissione e di condivisione dei dati con le province e con gli altri soggetti interessati e le condizioni per un continuo aggiornamento della banca dati regionale.

Art. 3

Iscrizione all’albo (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a)
legge regionale n. 35/2006)

1.Possono presentare domanda per l’iscrizione all’albo gli enti
di seguito indicati:
a) enti pubblici e privati in possesso dei requisiti di cui
all’art. 5 della legge regionale 35/2006;
b) organismi federativi ed associativi degli enti di cui alla
lettera a).
2. Gli enti di cui al comma 1, lettera a) non possono iscriversi
all’albo qualora siano indicati quali sedi di attuazione di progetti
di servizio civile regionale da parte di altri enti.
3. Gli enti iscritti all’albo sono tenuti a presentare almeno un
progetto di servizio civile ogni tre anni.
4. Gli enti iscritti alle attivita’ di promozione e informazione
promosse dalla Regione ai sensi dell’art. 14 della legge regionale n.
35/2006.

Art. 4 Domanda di iscrizione (articoli 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentate dell’ente, e’ presentata al competente ufficio della Regione. 2. Nella domanda sono in particolare attestati sotto forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): a) la denominazione dell’ente, l’indicazione della sede legale ed il codice fiscale o partita iva; b) l’indicazione del nominativo del responsabile per il servizio civile; c) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizzazione dei progetti; d) l’indicazione della pagina web del proprio sito internet. 3.Gli enti privati allegano alla domanda di iscrizione: a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto: b) organigramma dell’ente, con particolare riferimento al personale dedicato alle attivita’ del servizio civile; c) documentazione comprovante l’attivita’ svolta negli ultimi tre anni nell’ambito del territorio regionale. 4. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l’iscrizione si intende effettuata. 5. Ad ogni ente iscritto e’ attribuito un codice regionale.

Art. 5

Procedura semplificata per l’iscrizione all’albo (art. 19, comma 1,
lettera a), legge regionale n. 35/2006)

1. Gli enti iscritti nell’albo nazionale del servizio civile
nazionale o nell’albo regionale del servizio civile nazionale possono
iscriversi all’albo degli enti di servizio civile regionale indicando
unicamente nella domanda sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000:
a) il codice nazionale di accreditamento dell’ente;
b) l’indicazione delle sedi disponibili per la realizza-zione
dei progetti;
c) l’indicazione dell’attivita’ svolta negli ultimi tre
2. Il competente ufficio della Regione provvede nel termine di
trenta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine
l’iscrizione si intende effettuata.

Art. 6 Modalita’ di tenuta e di aggiornamento dell’albo (art. 5, comma 2 e 19, comma 1, lettera a), legge regionale n. 35/2006) 1. L’albo e’ istituito presso il competente ufficio della Regione che provvede alla sua tenuta ed aggiornamento. 2. L’elenco degli enti iscritti e’ pubblicato annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). 3. Le istanze di variazione sono presentate con le modalita’ di cui all’art. 4, comma 1 ed il competente ufficio della Regione provvede nel termine di cui all’articolo 5, comma 2. 4. Il competente ufficio della Regione provvede periodicamente alla verifica della sussistenza dei requisiti per l’iscrizione, disponendo la cancellazione degli enti nei seguenti casi: a) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; b) mancata presentazione da parte dell’ente di almeno un progetto ogni tre anni. 5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, gli enti possono presentare nuova domanda per l’iscrizione all’albo decorso un anno dalla data di comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 7 Presentazione dei progetti (articoli 7, comma 4 e 19, comma 1, lettera b), legge regionale n. 35/2006) 1. I progetti di servizio civile regionale sono presentati esclusivamente dagli enti iscritti all’albo. 2. I progetti possono essere presentati da: a) gli enti di cui all’art. 3, comma 1 con riferimento alle sedi di cui ciascun ente ha dichiarato la disponibilita’ all’atto dell’iscrizione all’albo: b) piu’ enti singolarmente iscritti in coprogettazione, con riferimento alle sedi di cui gli stessi enti hanno dichiarato la disponibilita’ all’atto dell’iscrizione all’albo. 3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b) gli enti individuano un ente capofila responsabile della gestione e della realizzazione del progetto. A tal fine al progetto e’ allegato l’accordo sottoscritto dagli enti per la coprogettazione. 4.Gli enti di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) anche in coprogettazione, possono presentare un solo progetto per ogni bando. 5. Gli enti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) possono presentare un massimo di dieci progetti per ogni bando. Ogni progetto e’ riferito ad un’unica sede tra quelle indicate all’atto di iscrizione. 6. I progetti di servizio civile regionale sono presentati al competente ufficio della Regione con le modalita’ previste dal bando di cui all’art. 7, comma 3 della legge regionale 35/2006.

Art. 8 Contenuto dei progetti (articoli 7, commi 2, 4 e 19, comma 1. lettera b) legge regionale n. 35/2006) 1. I progetti contengono quanto previsto dall’art. 7, comma 2 della legge regionale n. 35/2006 e sono riferiti ai settori di impiego di cui all’art. 3 della legge regionale n. 35/2006. 2. Per ogni progetto puo’ essere previsto un numero di giovani non inferiore a due e non superiore a dieci. 3. Le attivita’ previste dai progetti si conformano alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 9

Progetti non ammessi a valutazione (articoli 7, comma 4 e 19, comma
1, lettera b), legge regionale n. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione non ammette a valutazione
i progetti nei seguenti casi:
a) mancata iscrizione all’albo dell’ente che ha presentato il
progetto;
b) non corrispondenza del progetto con i settori di cui
all’art. 3 della legge regionale n. 35/2006;
c) inosservanza delle prescrizioni indicate nel bando per la
presentazione dei progetti;
d) durata del periodo di preparazione, supporto e guida al
servizio civile inferiore ai termini minimi previsti dall’art. 21,
comma 1;
e) previsione di oneri economici a carico dei giovani.

Art. 10

Formazione della graduatoria (articoli 7, comma 4 e 19, comma 1,
lettera b), legge regionale n. 35/2006).

1. I progetti ammessi sono valutati sulla base dei criteri
definiti dal piano regionale per il servizio civile ai sensi
dell’art. 7, comma 5 della legge regionale n. 35/2006.
2. In relazione alle risorse disponibili, il competente ufficio
della Regione puo’ approvare il progetto apportando una riduzione dei
giovani rispetto a quanto indicato nel progetto presentato dall’ente.
3. La graduatoria dei progetti e’ approvata con apposito decreto
del dirigente del competente ufficio della Regione e pubblicata nel
BURT.
4. Gli enti interessati rendono pubblici i progetti approvati sul
proprio sito internet.

Art. 11

Bando di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c),
legge regionale n. 35/2006)

1. Il dirigente del competente ufficio della Regione, definisce,
sulla base dei progetti approvati, il contingente dei giovani da
avviare al servizio civile regionale. Il bando di selezione e’
pubblicato nel BURT.

Art. 12 Domanda di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c), legge regionale n. 35/2006) 1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui all’art. 6 della legge regionale n. 35/2006, presentano domanda direttamente agli enti titolari dei progetti, utilizzando il modello allegato al bando e dichiarando in particolare sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000: a) le proprie generalita’; b) il progetto scelto; c) di non aver svolto attivita’ di servizio civile; d) di non avere avuto o di non avere in corso alcun rapporto di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo con l’ente presso il quale chiedono di prestare servizio; e) di aderire alle modalita’ attuative del progetto. 2. Alla domanda e’ allegato il curriculum vitae.

Art. 13

Procedura di selezione (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera
c), legge regionale n. 3 5/2006)

1. La selezione dei candidati e’ effettuata dall’ente che
realizza il progetto, di norma tramite colloquio e valutazione del
curriculum, con procedure e modalita’ che garantiscano pubblicita’,
trasparenza ed imparzialita’.
2. La mancata presentazione del candidato alla data e nel luogo
previsto comporta l’esclusione dalla selezione.
3. La valutazione e’ effettuata avendo a riferimento i seguenti
elementi:
a) idoneita’ del candidato a svolgere le attivita’ previste dal
progetto;
b) curriculum vitae.

Art. 14 Formazione della graduatoria (articoli 8, comma 3 e 19, comma 1, lettera c), legge reiognale n. 35/2006) 1. L’ente trasmette al competente ufficio della Regione la graduatoria approvata per la verifica del rispetto delle procedure di selezione dei giovani. 2. Ogni singola graduatoria approvata e’ pubblicata nel BURT. Gli enti interessati la rendono pubblica sul proprio sito internet.

Art. 15 Avvio al servizio (art. 19, comma 1, lettera c) legge regionale n. 35/2006) 1. Le modalita’ di avvio al servizio sono definite dal contratto di cui all’art. 16. 2. I soggetti selezionati per ciascun progetto presentano all’ente, all’atto di avvio del servizio, la certificazione sanitaria comprovante l’idoneita’ al servizio relativo al progetto. 3. Gli enti titolari dei progetti approvati comunicano al competente ufficio della Regione l’effettiva presa di servizio da parte dei giovani. 4. Gli enti, esaurita la graduatoria del progetto, per coprire posti vacanti possono attingere a graduatorie proprie o di altri enti, prioritariamente a quelle relative a progetti dello stesso o analogo settore da svolgersi nel medesimo ambito provinciale. 5. L’avvio al servizio nell’ipotesi di cui al comma 4 e’ subordinato all’assenso del giovane e dell’altro ente ed e’ tempestivamente comunicato al competente ufficio della Regione. L’eventuale diniego del giovane non comporta l’esclusione dalla graduatoria.

Art. 16

Contenuti del contratto (art. 19, comma 1, lettera e), legge
regionale n. 35/2006)

1. Lo schema tipo di contratto, predisposto dal competente
ufficio della Regione, e’ allegato al bando di cui all’art. 11.
2. Lo schema tipo di contratto contiene in particolare:
a) riferimenti relativi al progetto;
b) decorrenza e durata del servizio, nonche’ articolazione
dell’orario;
c) modalita’ di avvio e di svolgimento del servizio;
d) trattamento economico;
e) diritti e doveri dei giovani;
f) permessi e malattie;
g) casi di cessazione dal servizio di cui all’art. 19.
3. Il contratto, sottoscritto dalla Regione, e’ inviato al
giovane per la sottoscrizione prima dell’avvio al servizio.

Art. 17 Articolazione dell’orario di servizio (articoli 9, comma 2 e 19, comma 1, lettera m), legge regionale n. 35/2006) 1. L’orario settimanale di cui all’art. 9, comma 2 della legge regionale n. 35/2006 puo’ essere articolato su un minimo di quattro giorni ed un massimo di sei. 2. In relazione alle caratteristiche del progetto, l’orario puo’ essere differenziato nel corso dell’anno nei limiti indicati al comma 1. 3. Nel periodo di svolgimento del progetto il giovane puo’ usufruire di: a) venti giorni di permesso retribuito per esigenze personali. di cui almeno dieci in modo continuativo; b) dodici giorni di permesso retribuito per partecipare ad esami scolastici e universitari ed a concorsi pubblici. 4. Le assenze di cui al comma 3, lettera h) e per malattia devono essere giustificate da apposita certificazione. 5. Si procede alla riduzione dell’assegno, in proporzione ai giorni di assenza: a) in caso di assenza ingiustificata fino a tre giorni; b) in caso di assenza per malattia superiore a venti giorni e fino ad un massimo di quarantotto giorni. 6. Il giovane cessa dal servizio nel caso di assenze superiori a quelle indicate al comma 5.

Art. 18 Trattamento economico (articoli 10, comma 2 e 19, comma 1, lettera e) legge regionale n. 35/2006) 1. Ai giovani e’ corrisposto un assegno mensile di natura non retributiva il cui importo e’ pari: a) allo stesso importo previsto dal servizio civile nazionale nel caso di progetti con impegno compreso tra 1400 e 1500 ore; b) all’importo previsto dal servizio civile nazionale aumentato del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno superiore a 1500 ore; c) all’importo previsto dal servizio civile nazionale ridotto del 10 per cento, nel caso di progetti con impegno inferiore a 1400 ore. 2. L’importo determinato ai sensi del comma 1 e’ raddoppiato per i progetti che si svolgono all’estero. 3. Il trattamento economico e’ erogato ai giovani direttamente dalla Regione sulla base di una comunicazione mensile dell’ente in merito all’effettivo svolgimento del servizio.

Art. 19

Cessazione dal servizio (art. 19, comma 1, lettera f) legge regionale
n. 35/2006)

1. Il competente ufficio della Regione dispone la cessazione per
i giovani dal servizio civile nei seguenti casi:
a) rinuncia da parte del giovane;
b) comportamento durante lo svolgimento del servizio da cui
derivi un danno grave all’ente o a terzi;
c) assenze che comportino esclusione dal progetto nelle ipotesi
di cui all’art. 17. comma 6.
2. Nei casi di cui al comma 1 il trattamento economico e’ erogato
al giovane fino alla data di cessazione dal servizio secondo il rateo
dei giorni di presenza.

Art. 20

Sostituzione dei giovani (art. 19, comma 1, lettera f), legge
regionale n. 35/2006)

1. Nei casi di cessazione dal servizio entro i primi tre mesi
dall’avvio, gli enti possono sostituire i giovani per il tempo
residuale attingendo dalla graduatoria relativa al medesimo progetto
e comunicando la sostituzione al competente ufficio della Regione.
2. Nel caso in cui dalla graduatoria di cui al comma 1, non sia
possibile attingere giovani per la sostituzione, l’ente puo’
utilizzare la procedura di cui all’art. 15, commi 4 e 5.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-14&task=dettaglio&numgu=44&redaz=009R0460&tmstp=1258453311814

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