REGIONE TOSCANA DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 marzo 2009, n. 11

Regolamento di attuazione delle legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali).

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 44 del 14-11-2009

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 30 marzo 2009) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Emana il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento contiene le disposizioni di attuazione della legge regionale 27 luglio 2004 n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), secondo quanto disposto dall’art. 49 della medesima legge.

Art. 2

Funzioni comunali e regionali (articoli 4 e 6 legge regionale n.
38/2004)

1. I Comuni, ai fini dell’esercizio delle funzioni istruttorie
nei procedimenti di cui agli articoli 9 e 15 della legge regionale n.
38/2004, si avvalgono delle strutture amministrative regionali e
degli uffici territoriali del Genio civile a seguito di apposite
intese concluse con la Regione.

Art. 3 Elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni (art. 6, comma 1, lettera a) legge regionale n. 38/2004) 1. La Regione, tramite le proprie strutture territoriali, provvede, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’inserimento nel sistema informativo geografico regionale degli elenchi dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione in essere, completi dei contenuti di cui all’art. 15 della legge regionale n. 38/2004 e agli articoli 14 e 19 del presente regolamento. Agli elenchi in tal modo istituiti i comuni hanno accesso ai fini dello svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. 2. Per l’aggiornamento dell’elenco dei permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, i comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro trenta giorni dalla loro emissione, copia degli atti di rilascio, proroga, rinuncia e decadenza dei permessi di ricerca e delle concessioni medesime, nonche’ di ogni altro atto modificativo degli stessi. 3. La Regione per la realizzazione del Programma regionale per la societa’ dell’Informazione e della conoscenza, predispone il piano di realizzazione per una piattaforma tecnico-informatica, condivisa tra tutti i soggetti interessati.

Art. 4

Monitoraggio dello sfruttamento dei giacimenti (art. 6, comma 1,
lettera c) legge regionale n. 38/2004)

1. La regione realizza il monitoraggio costante per verificare la
sostenibilita’ dello sfruttamento dei giacimenti delle acque
minerali, di sorgente e termali, mediante l’analisi del regime e
delle modificazioni nel tempo dei sistemi acquiferi.
2. Ai soli fini del monitoraggio, i giacimenti sono distinti in
giacimenti di acque minerali naturali e di sorgente, ed in giacimenti
di acque termali.
3. Il monitoraggio consente di definire, per ciascun acquifero
significativo, un valore di abbassamento superato il quale, nel corso
della durata della concessione, occorre procedere a ulteriori
controlli, onde verificare in maniera piu’ accurata le relazioni tra
sfruttamento e ricarica dell’acquifero.

Art. 5 Individuazione del pozzo o sorgente per la misurazione (art. 6, comma 1, lettera e) 1.r. n. 38/2004) 1. Le strutture regionali territoriali individuano, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, all’ interno dell’ area di concessione, un pozzo per la misura in continuo del livello piezometrico. o una sorgente per la misura della portata. 2. I pozzi e le sorgenti, individuate ai sensi del comma 1, sono strumentati a cura del concessionario, con misuratore in continuo dei livelli o delle portate per le sorgenti, della conducibilita’ e della temperatura, con trasmissione dei dati in remoto o per via telematica con cadenza mensile alle strutture regionali territoriali; i pozzi sono dotati di un tubo di diametro adeguato, necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa. 3. Ai fini del monitoraggio dello sfruttamento del giacimento, gli altri pozzi presenti nell’area della concessione sono dotati di un tubo di diametro adeguato. necessario a facilitare le misure del livello piezometrico, installato lateralmente alla tubazione di mandata della pompa. 4. I dati di cui ai commi 2 e 3 confluiscono, trimestralmente, in una banca dati informatica comune per tutto il territorio regionale, gestita dalla Regione Toscana.

Art. 6

Frequenza della trasmissione dei dati rilevati e delle analisi
chimiche e isotopiche (art. 29 legge regionale n. 38/2004)

1. Ai sensi dell’art. 29, comma 3 della l.r. n. 38/2004 i dati da
trasmettere con frequenza trimestrale sono quelli relativi alle
misure delle portate, del livello piezometrico nei pozzi e nei
piezometri, della temperatura, della conducibilita’ elettrica e del
PH.
2. Le analisi chimiche previste dall’art. 29, comma 2, lett. c)
della 1egge regionale n. 38/2004 sono eseguite almeno con cadenza
annuale; le analisi isotopiche sono eseguite almeno con cadenza
triennale.

Art. 7

Caratteristiche tecniche delle strumentazioni di monitoraggio (art.
29 legge regionale n. 38/2004)

1. I misuratori automatici della portata di cui all’articolo 29,
comma 1 della legge regionale n. 38/2004 sono di tipo
elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di
produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito
indicata:
a) misuratore di portata;
b) visualizzatore della portata istantanea misurata;
c) totalizzatore della quantita’ di acqua misurata;
d) registratore dati preferibilmente su supporto informatico.
2. I dati di cui al comma 1 lettera d ) sono registrati secondo
giorno, mese, anno, quantita’ giornaliera e progressivo giornaliero
del totalizzatore.
3. I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che
consentano, comunque. l’applicazione di sigilli di garanzia
inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l’inalterabilita’
dello strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente
sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di
imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in
ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o piu’
condotte di alimentazione ciascuna e’ dotata di singolo contatore e
reca apposita sigla di identificazione dell’acqua interessata.
4. I sigilli di garanzia, di cui al comma 3, sono apposti dal
concessionario alla presenza di un soggetto designato dal comune.
5. Il concessionario e’ tenuto ad annotare sul registro, di cui
all’art. 29, comma 3 della legge regionale n. 38/2004. le
manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le internizioni di
durata superiore alle ventiquattro ore.
6. Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli
il concessionario e’ tenuto a comunicare al comune i tempi e le
modalita’ delle operazioni necessarie.

Art. 8

Misure per la definizione della portata utilizzabile (art. 49, comma
1, lettera a-septies) legge regionale n. 38/2004)

1. La portata di esercizio e i parametri idrogeologici
caratteristici del giacimento nel caso di prelievo da un unico pozzo,
sono misurati mediante prove di pompaggio, da eseguirsi
preferibilmente in periodo di magra, come di seguito dettagliato:
a) una prova di pompaggio a gradini. di breve durata,
articolata su almeno quattro valori di portata, avendo cura di
raggiungere per ciascun gradino la stabilizzazione del livello e
facendo ricorso a strumenti di rilevazione in continuo;
b) una prova di lunga durata alla portata di esercizio, intesa
come aliquota della portata critica ottenuta con la prova a gradini
di cui alla lettera a). con rilevazione in continuo degli
abbassamenti del livello dinamico nel pozzo e in almeno un piezometro
opportunamente ubicato;
c) una prova di risalita, al termine della prova di pompaggio
di lunga durata, proseguendo la rilevazione dei livelli in continuo
fino al recupero della quota piezometrica iniziale o almeno fino alla
completa stabilizzazione del livello.
2. Nel caso di prelievo da piu’ pozzi, e’ valutata, oltre a
quanto previsto al comma 1 per ciascuno di essi, anche la presenza di
interferenze e quindi la portata di esercizio complessiva.
3. Nel caso di sorgenti, sono eseguite misure periodiche della
portata per un periodo minimo di almeno un anno e con cadenza di
almeno un mese o inferiore in corrispondenza di eventi piovosi. Tali
misurazioni sono effettuate per definire la loro portata media annua,
intesa come rapporto fra l’integrale della curva delle portate in
funzione del tempo e il periodo di tempo considerato, e la curva di
esaurimento, da cui ricavare la portata minima annuale e il volume di
immagazzinamento.

Art. 9 Operazione di chiusura dei pozzi (art. 49, comma 1, lettera a-sexies) legge regionale n. 38/2004 1. Le operazione di chiusura di un pozzo, consistenti nella sigillatura definitiva della tubazione del pozzo e dell’intercapedine esistente tra questa e la parete del foro, sono realizzate in modo da escludere che l’opera costituisca una via referenziale per il trasferimento dell’inquinamento nel sottosuolo, ovvero possa causare la depressurizzazione degli acquiferi profondi, nonche’ consentire il mantenimento della netta separazione degli acquiferi individuati. 2. Il progetto di chiusura, redatto da un professionista qualificato, e’ approvato dal comune sentite le strutture territoriali regionali. Il progetto contiene: a) la successione litostratigrafica di riferimento, con indicazione degli acquiferi rinvenuti e delle relative quote; b) lo schema di completamento attuale del pozzo; c) la descrizione delle tecniche di chiusura impiegate nel caso di pozzo monofalda o multifalda; d) il tipo e le caratteristiche della boiacca necessaria alla cementazione; e) la eventuale punzonatura o taglio della tubazione di rivestimento del pozzo; f) le modalita’ di iniezione; g) le modalita’ di finitura dell’opera a intervento concluso. 3. A seguito dell’effettuazione dei lavori di chiusura del pozzo, il professionista di cui al comma 2 redige una relazione finale contenente: a) la descrizione dettagliata degli interventi eseguiti, delle metodologie e delle attrezzature utilizzate; b) l’indicazione dei quantitativi e delle caratteristiche qualitative delle miscele cementizie o delle altre sostanze eventualmente impiegate, corredata dalla documentazione attestante la non pericolosita’ di dette sostanze; c) le eventuali variazioni rispetto alle previsioni progettuali approvate; d) l’espressa dichiarazione che le operazioni di cementazione sono state eseguite senza soluzione di continuita’ e dall’interno della tubazione di rivestimento del pozzo; e) la dichiarazione attestante la conformita’ dei lavori al progetto e la loro regolare esecuzione.

Art. 10

Documentazione per il rilascio del permesso di ricerca (art. 49.
comma 1, lettera a-quater) legge regionale n. 38/2004)

1. L’istanza di permesso di ricerca e’ presentata dal soggetto
interessato al comune competente ed e’ corredata dagli elaborati
tecnici di cui all’allegato A.
2. L’istanza e’, altresi’, corredata dai documenti atti a
dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed
economici adeguati alle attivita’ da intraprendere di cui
all’allegato B.
3. Il permesso e’ rilasciato dal comune competente, nel rispetto
delle normative vigenti, in particolare ambientali ed urbanistiche.

Art. 11 Limiti dell’area del permesso di ricerca (art. 49, comma 1, lettera a-bis) legge regionale n. 38/2004) 1. L’area richiesta per la ricerca e’ delimitata da vertici individuati in campagna con picchetti semipermanenti ben infissi nel terreno; i lati che uniscono tali vertici seguono, ove possibile. limiti fisici riconoscibili sul terreno. ovvero, quando cio’ non sia possibile, sono rappresentati da una linea retta che congiunge due picchetti successivi posti a una distanza tale da poter essere traguardati tra loro.

Art. 12

Denominazione convenzionale del permesso di ricerca (art. 49, comma
1, lettera a-ter) legge regionale n. 38/2004)

1. L’istanza di permesso di ricerca indica la denominazione
convenzionale da attribuire al permesso stesso.
2. Il comune verifica che la denominazione convenzionale, scelta
dal richiedente, non rappresenti caso di omonimia con altro permesso
di ricerca o concessione di coltivazione gia’ esistente in Toscana;
la stessa valutazione e’ effettuata qualora venga richiesta una
variazione della denominazione convenzionale gia’ assegnata.
3. Il comune effettua tale verifica tramite consultazione degli
elenchi di cui all’art. 3.

Art. 13 Pubblicita’ dell’istanza di permesso (art. 8-quater, comma 1, legge regionale n. 38/2004) 1. L’istanza di permesso di ricerca, corredata dalla mappa catastale e dal piano parcellare, e’ affissa per venti giorni all’albo pretorio di tutti i comuni nei quali ricade l’area di ricerca; essa e’ altresi’ pubblicata per almeno venti giorni nei siti telematici dei comuni medesimi, nonche’ in quello della Regione Toscana. 2. I comuni di cui al comma 1 inviano al comune, il cui territorio e’ interessato dalla maggiore area di ricerca, il referto di pubblicazione dell’istanza completo delle osservazioni od opposizioni eventualmente pervenute. 3. I soggetti controinteressati possono proporre, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio ai sensi del comma 1, eventuali osservazioni ed opposizioni all’istanza di permesso di ricerca, presentandole al proprio comune che, se diverso da quello il cui territorio e’ interessato dalla maggiore area di ricerca, provvede ad inviarle al comune competente per l’istruttoria ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 38/2004.

Art. 14 Contenuto del permesso di ricerca (art. 49, comma 1, lettera a-ter) legge regionale n. 38/2004) 1. Il provvedimento comunale relativo al permesso di ricerca contiene: a) le generalita’ del titolare e il suo domicilio; b) la data di inizio e la durata del permesso di ricerca e la superficie accordata; c) l’ammontare del diritto proporzionale annuo, determinato ai sensi dell’art. 10 della legge regionale n. 38/2004; d) la data di inizio dei lavori di ricerca come da relativo programma approvato; e) i seguenti allegati, parti integranti del provvedi-mento con cui e’ rilasciato il permesso: piano topografico, piano catastale e piano parcellare sui quali e’ delimitata l’area oggetto del permesso di ricerca.

Art. 15

Svolgimento dei lavori di ricerca (art. 8-quinquies, legge regionale
n. 38/2004)

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 8-quinquies, comma 1
e 2, della legge regionale n. 38/2004. il titolare del permesso di
ricerca e’ tenuto altresi’ a comunicare tempestivamente le
informazioni circa lo svolgimento delle fasi salienti della ricerca
al comune competente.
2. Il titolare del permesso di ricerca realizza tutte le misure
necessarie alla corretta definizione della portata utilizzabile con
le modalita’ di cui all’art. 8.
3. Il titolare del permesso deve indicare, nella relazione di cui
all’art. 8-quinquies della legge regionale n. 38/2004, la tempistica
dei lavori realizzati ed i risultati dettagliati delle perforazioni
eseguite, delle prove di portata e delle analisi effettuate;
contestualmente, egli trasmette al comune un programma dei lavori per
i dodici mesi successivi.

Art. 16

Relazione di fine ricerca (art. 14, comma 3, legge regionale n.
38/2004)

1. Il titolare del permesso di ricerca, nella relazione di fine
ricerca di cui all’art. 14, comma 3, della legge regionale n. 38/2004
deve riferire in merito all’intera ricerca condotta, fornendo almeno:
a) i dati di portata;
b) le caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua captata;
c) l’elenco delle opere realizzate;
d) gli importi delle spese sostenute.
2. Il comune utilizza i dati di cui al comma 1 al fine
dell’indizione della procedura di evidenza pubblica di cui all’art.
14, comma 4 della legge regionale n. 38/2004.

Art. 17 Documentazione per il rilascio della concessione di coltivazione (art. 49, comma 1, lettera a-quater) legge regionale n. 38/2004) 1. Le istanze di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento sono presentate dai soggetti interessati al comune competente e sono corredate dagli elaborati tecnici di cui all’allegato C. 2. Le istanze sono, altresi’, corredate dai documenti atti a dimostrare il possesso da parte dell’istante dei requisiti morali ed economici adeguati alle attivita’ da intraprendere di cui all’allegato D. 3. La concessione di coltivazione e’ rilasciata dal comune, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare ambientali e urbanistiche

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