Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 27-01-2011) 03-02-2011, n. 4128 Circostanze del reato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

O.E.M. e C.A. ricorrono avverso la sentenza di cui in epigrafe che, nel confermare quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato, li ha riconosciuti colpevoli dei reati ai medesimi rispettivamente contestati: al primo, il reato di detenzione illecita di grammi 947 di sostanza stupefacente del tipo hashish; al secondo, i reati di importazione illecita in Italia di circa 39 kg. di sostanza stupefacente del tipo hashish e di trasporto e cessione di un ulteriore quantitativo della medesima sostanza.

Il primo, reiterando la doglianza già prospettata e respinta in appello, si lamenta, con unico motivo, del diniego della concessione dell’attenuante speciale del fatto di lieve entità del D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5, che il giudice di secondo grado, in linea con quanto già opinato in primo grado, aveva motivato apprezzando il fatto nella sua complessità, ma ritenendo elemento ostativo assorbente quello del quantitativo della droga. Secondo il ricorrente avrebbe dovuto riconoscersi valenza positiva principalmente alla qualità modesta della sostanza esiguità del principio attivo e allo stato di totale incensuratezza, oltre che alla giovane età ed all’asserita condizione di tossicodipendente.

Il secondo articola tre distinti motivi.

Con il primo, reitera l’eccezione di nullità dell’udienza preliminare, già respinta in appello, sul rilievo che non sarebbe stato avvisato di tale udienza uno dei due difensori nominati.

Con il secondo, censura l’addebito di responsabilità sostenendo che avrebbe svolto solo un ruolo di mero accompagnatore del vero corriere della droga, non essendo coinvolto nel fatto incriminato, come doveva desumersi dalle intercettazioni.

Con il terzo motivo, si duole del diniego delle attenuanti genetiche.

I ricorsi non meritano accoglimento.

Relativamente alla doglianza dell’ O., va rilevato che la Corte di merito ha fatto esatta applicazione del principio pacifico in forza del quale, in tema di sostanze stupefacenti, la circostanza attenuante del fatto di lieve entità ( D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5) può essere riconosciuta solo in ipotesi di "minima offensività penale" della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma (mezzi, modalità e circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri. Ciò in quanto la finalità dell’attenuante si ricollega al criterio di ragionevolezza derivante dall’articolo 3 della Costituzione, che impone – tanto al legislatore, quanto all’interprete- la proporzione tra la quantità e la qualità della pena e l’offensività del fatto (di recente, tra le tante, Sezione 4^, 13 maggio 2010, Lucresi).

Sotto questo profilo, non è dubitabile che la Corte abbia sviluppato un apprezzamento complessivo della vicenda, valorizzando, nei termini suddetti, gli elementi quale, in particolare, quello della quantità della droga ostativi del giudizio di scarsa offensività.

E’ del resto pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, che, ove la quantità della sostanza stupefacente sia significativa, il dato ponderale può essere legittimamente reputato sintomo sicuro di una non trascurabile potenzialità diffusiva dell’attività di spaccio e, per ciò, sufficiente a negare l’attenuante in questione, senza necessità che il giudice prenda espressamente in esame gli altri parametri normativi, se non prevalenti rispetto al dato ponderale (di recente, Sezione 4^, 17 luglio 2009, Manganiello).

Quanto all’eccezione processuale articolata dal C., va disattesa in linea con quanto esattamente osservato dal giudice di appello, che l’ha respinta evidenziando come l’altro difensore ritualmente avvisato non aveva tempestivamente eccepito la mancata notifica all’altro difensore.

Infatti, secondo principio ormai consolidato, l’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità di ordine generale a regime intermedio, che viene sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso (anche se eventualmente d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia regolarmente avvisato e non comparso), il quale ha l’onere di verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia ed il motivo della sua mancata comparizione, se del caso interpellando il giudice. La relativa nullità, in ogni caso, va fatta valere al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari del dibattimento (cfr. Sezioni unite, 16 luglio 2009, Aprea; più di recente, Sezione 4^, 16 giugno 2010, Marcellini; Sezione 4^, 12 novembre 2010, Caradonna; Sezione 6^, 23 novembre 2010, Fall.).

In altri e decisivi termini, l’omesso avviso ad uno dei due difensori di fiducia configura una nullità a regime intermedio, che viene sanata dalla mancata proposizione della relativa eccezione ad opera dell’altro difensore comparso, pur quando l’imputato non sia presente: è infatti onere del difensore presente verificare se sia stato avvisato anche l’altro difensore di fiducia.

Nella specie, come correttamente apprezzato dal giudice di merito, l’eccezione non risulta essere stata ritualmente proposta e, quindi, a tacer d’altro, è sanata e non deducibile in questa sede di legittimità.

Infondata è la doglianza sulla responsabilità. Il giudice di secondo grado, recependo in toto gli argomenti già sviluppati dal primo giudice, ha ampiamente spiegato il ruolo di "concorrente" dell’odierno ricorrente, che non poteva ricondursi a quello di mero accompagnatore inconsapevole del trasporto della droga anche in ragione di elementi oggettivi desumibili dall’accertato trasferimento di denaro corrispondente al compenso per l’operazione e dagli esiti delle intercettazioni. Ha richiamato il giudicante anche il passaggio della decisione di primo grado ove l’imputato ha reso dichiarazioni ammissive. Ulteriore elemento di conforto è stato poi tratto, non illogicamente, dall’altro episodio in contestazione, confortato, sotto il profilo dell’addebito di responsabilità, da dichiarazioni accusatorie degli acquirenti della droga.

E’ motivazione completa e non illogica che consente di ascrivere a pieno titolo un ruolo attivo nella vicenda compatibile con la contestazione come ritenuta in sentenza; mentre la doglianza è meramente assertiva e negatoria, priva di argomenti in grado di vulnerare la tenuta logica dell’apprezzamento giudiziale, conforme nel doppio grado di merito.

Inaccoglibile anche la censura sul diniego delle generiche. Il giudice ha sul punto argomentato sul ruolo efficiente ed importante del prevenuto, dimostrativo di una pericolosità oggettiva e soggettiva ostativa al riconoscimento del beneficio sanzionazione).

Va ricordato, in proposito, che la concessione o no delle circostanze attenuanti generiche risponde ad una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Tali attenuanti non vanno intese, comunque, come oggetto di una "benevola concessione" da parte del giudice, nè l’applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento dell’esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento (di recente, Sezione 6^, 28 ottobre 2010, Straface).

Nella specie, l’apprezzamento del giudicante è ampiamente spiegato, in linea con i parametri di cui all’art. 133 c.p., senza che le censure di fatto del ricorrente possano essere qui diversamente valutate.

Al rigetto dei ricorsi consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *