Cons. Stato Sez. VI, Sent., 28-01-2011, n. 663 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso di primo grado, era stato chiesto dall’ odierno appellante l’annullamento del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Milano n. 9099/2009 Imm, del 21 dicembre 2009 recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno da questi presentata in data 29 ottobre 2008.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale ha respinto l’impugnazione avendo rilevato che il pregiudizio penale dal quale era gravato l’odierno appellante (art. 609 bis e septies del codice penale cp, violenza sessuale in danno di minore), accertato ex art. 444 del codice di procedura penale, rientrava tra quelli ostativi, ai sensi dell’art. 380 del codice di procedura penale, richiamato dall’art. 1 comma 8 lett. c della legge n. 222 del 2002.

L’ appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: la condanna riportata dall’appellante non era decisiva in quanto costituiva un fatto isolato (tanto che allo stesso erano state applicate le circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis del codice penale).

Nessun effetto pregiudizievole automatico alla propria permanenza in Italia poteva discendere dalla condanna resa ex art. 444 del codice di procedura penale.

Sussisteva, al contrario, avuto riguardo al grado di inserimento sociale del medesimo ogni idoneo elemento tale da legittimarne la presenza in Italia: in particolare, l’assenza di altri precedenti penali, la circostanza che egli aveva sempre lavorato stabilmente e regolarmente, e che attualmente conviveva con la moglie (pure essa cittadina peruviana, per la quale era stata presentata istanza di emersione dal lavoro irregolare) consentiva di ritenere viziata l’azione dell’amministrazione ed ingiusta la sentenza appellata.

Le amministrazioni appellate costituitesi in giudizio non hanno depositato scritti difensivi.
Motivi della decisione

Stante la completezza del contraddittorio e la mancata opposizione delle parti la causa può essere decisa nel merito, tenuto conto della infondatezza dell’appello.

La censura articolata dall’appellante non tiene conto della grave condanna riportata e neppure della circostanza che essa si riferisce ad un reato ostativo in quanto ricompreso nel novero di quelli di cui agli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.

Invero il costante indirizzo della Sezione, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, ha più volte in passato ritenuto che"ai fini dell’adozione del decreto questorile di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno di uno straniero, il giudizio di pericolosità sociale non postula necessariamente l’esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, essendo sufficienti una serie di indizi e di fatti.". (Consiglio Stato, sez. VI, 25 settembre 2006, n. 5597).

Nel caso di specie, tale soglia valutativa è stata abbondantemente superata, posto che l’appellante ha riportato una condanna regiudicata.

La condanna per violenza sessuale, e per di più in pregiudizio di una bambina e connazionale (anche la vittima infatti proveniva dal Perù) appare in concreto grave e dimostrativa della pericolosità sociale dell’appellante.

Ritiene il Collegio Sezione corretta ed immune da vizi la appellata sentenza, che, preso atto del grave precedente penale dal quale è gravato l’odierno appellante ha ritenuto congruamente motivato e supportato da validi elementi in punto di fatto il provvedimento impugnato.

La sentenza di condanna resa in pregiudizio dell’appellante, infatti,avuto riguardo al titolo edittale appare dimostrativa di inclinazione a delinquere, e tale da validamente giustificare la delibazione di pericolosità resa dall’amministrazione.

L’asserito inserimento sociale non vale a svalutare la circostanza che egli commise un reato considerato dal Legislatore automaticamente ostativo alla permanenza dell’appellante in Italia.

Peraltro si osserva che questi neppure può essere definito "lungo soggiornante" in quanto risiede in Italia da un torno di tempo relativamente breve (meno di dieci anni: a far data dal 2003).

La pregressa condanna supporta pienamente l’azione amministrativa spiegata dall’amministrazione; l’appello non contiene elementi atti a scalfire tale valutazione (fatta propria dai primi Giudici) e deve, pertanto, essere respinto.

La condanna al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio segue la soccombenza e l’appellante deve essere condannato al pagamento, in favore di parte appellata, di Euro duemila (Euro 2.000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,lo respinge

Condanna l’appellante al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio nella misura di Euro duemila (Euro 2.000/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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