Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 03-02-2011, n. 4118 Concorso di circostanze eterogeneo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A seguito di opposizione a decreto penale di condanna, F. M., all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, è stato condannato dal GIP del Tribunale di Catania alla pena di Euro 1.600,00 di ammenda – previo giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata – per il reato di cui all’art. 116 C.d.S., per aver circolato alla guida del motociclo Piaggio tg. (OMISSIS) in assenza della prescritta patente di guida perchè mai conseguita (fatto commesso il 2 maggio 2008).

L’imputato ha proposto appello, a mezzo del suo difensore, dolendosi dell’entità della pena, asseritamente eccessiva anche per il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulla recidiva: gli atti sono stati trasmessi a questa Corte trattandosi di sentenza inappellabile (condanna per reato punito con la sola pena dell’ammenda).

Il ricorso, così correttamente qualificato il proposto gravame, è fondato sia pure per motivi diversi da quelli enunciati con l’impugnazione. Ed invero, pur avendo censurato il trattamento sanzionatorio, il F. non ha centrato specificamente la violazione di legge in cui è incorso il giudicante: questi, infatti, ha ritenuto sussistente la recidiva – in relazione al reato contravvenzionale previsto dall’art. 116 C.d.S., per il quale l’imputato è stato condannato, applicandola con giudizio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche – nonostante la modifica introdotta con la L. n. 251 del 2005, art. 4, (cd. Legge ex Cirielli), entrata in vigore prima del fatto contestato all’imputato, che consente di applicare la recidiva nel solo caso in cui, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, il soggetto commetta un altro delitto non colposo. La nuova norma ha quindi sostituito la disposizione precedente che prevedeva l’aumento per la recidiva nei confronti di chi, dopo essere stato condannato per un reato (delitto o contravvenzione), ne commetteva un altro; nella concreta fattispecie, deve dunque essere eliminata la recidiva in quanto erroneamente contestata e ritenuta (pena illegale).

Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Catania limitatamente alla rideterminazione della pena in conseguenza della eliminazione della recidiva: nel caso in esame, infatti, non può essere rimesso a questa Corte il compito discrezionale di una nuova graduazione della pena in ragione del libero dispiegarsi dell’efficacia delle circostanze attenuanti generiche (diminuzione fino ad un terzo).
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicata recidiva, che elimina, e rinvia al Tribunale di Catania per la conseguente rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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