Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-01-2011) 03-02-2011, n. 4115 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. presso il Tribunale di Tempio Pausania, all’esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava C.G. alla pena ritenuta di giustizia per violazione della legge sugli stupefacenti – in relazione alla detenzione illecita di grammi 393,94 di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisi in 4 panetti, con principio attivo pari a grammi 30,7, nonchè una pasticca di grammi 0,30 di sostanza stupefacente di tipo ecstasy con principio attivo pari a gr.

0,089 – ritenuta l’ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con la concessione delle attenuanti generiche ed esclusa l’applicabilità della contestata recidiva.

2. Avverso la predetta decisione ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Sezione Distaccata della Corte di Appello di Sassari, chiedendone l’annullamento.

Rileva il ricorrente che: a) il giudicante sarebbe incorso in vizio di motivazione nel ritenere sussistenti le condizioni per la configurabilità dell’ipotesi della lieve entità, laddove ha trascurato il rilevante dato ponderale già risultante dalla contestazione – limitandosi a dare conto del proprio convincimento in proposito con il mero riferimento al "quantitativo di sostanza stupefacente ed in particolare al principio attivo in sequestro" – nonchè le modalità della condotta; b) parimenti affetta da vizio motivazionale sarebbe la concessione delle attenuanti generiche, avendo il giudicante ritenuto l’imputato meritevole di detto beneficio "per adeguare la pena al reato commesso" e per avere egli spontaneamente consegnato ai verbalizzanti, all’atto della perquisizione, parte dello stupefacente detenuto; così trascurando del tutto, ad avviso del ricorrente, la circostanza, sintomatica di una negativa personalità, che l’imputato, con la consegna spontanea della sola pasticca di ecstasy, aveva tentato di neutralizzare la perquisizione che, comunque poi portata a termine, aveva consentito il rinvenimento dei 4 panetti di hashish.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Quanto alla ritenuta sussistenza dell’ipotesi della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il complesso motivazionale di merito è censurabile. Nel caso di specie, si ha riguardo, come ricorda la stessa decisione impugnata, e quanto al reperto A), a grammi 400 circa di sostanza lorda ed a grammi 30,7 di principio attivo stupefacente puro, pari a 1.229 dosi medie singole, con superameno del limite massimo detenibile di 61 volte.

Dunque, è del tutto priva di senso logico la motivazione della decisione impugnata che assume l’applicabilità dell’attenuante del art. 73, comma 5" esclusivamente in ragione "… del quantitativo di sostanza stupefacente ed in particolare del principio attivo in sequestro". Si tratta di motivazione che si pone in palese contrasto con i canoni interpretativi individuati in materia da questa Corte con consolidato orientamento avallato anche dalle Sezioni Unite secondo cui il dato ponderale della sostanza detenuta assume valore preclusivo quando esso è preponderante, mentre, solo qualora tale dato non sia rilevante, assumono valore i parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell’azione ("ex plurimis", Sez. Un. n 17, del 21/9/2000, RV. 216668, Primavera e altri: "La circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione); con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri"; conf. Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010 Ud. (dep. 05/10/2010) Rv. 247911, P.G. in proc. Rico). Parametri sussidiari previsti dalla norma e relativi ai mezzi, alle modalità e dalle circostanze dell’azione in ordine ai quali, peraltro, il complesso motivazionale di merito non ha inteso comunque soffermarsi, per adempiere ad un onere di completezza argomentativa. Ne segue che la decisione impugnata va, in primo luogo, annullata con rinvio relativamente alla concessione dell’attenuante ex art. 73, comma 5.

Quanto al riconoscimento delle attenuanti generiche, il PG ricorrente assume che la concessione di detto beneficio sarebbe stato ancorato a motivazione affetta da vizio logico in quanto racchiusa nella apodittica considerazione della necessità di "… adeguare la pena al reato commesso" e basata sulla circostanza della spontanea consegna da parte di C. di una pasticca di ecstasy". Orbene, non è dubbio che, nella tradizionale interpretazione di questa Corte, "l’attenuante di cui all’art. 62 bis c.p., risponde alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, considerato nella globalità degli elementi soggettivi ed oggettivi (Sez. 5^, Sentenza n. 1863 del 26/11/1998 Ud. – dep. 12/02/1999 – Rv. 212520. Esposito L): con la conseguenza che una considerazione di "estrema adeguatezza" della pena – fondata sulla valutazione della personalità e degli specifici precedenti – ben può essere ritenuta sufficiente a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Ma ciò vale a dire che la concessione delle attenuanti in argomento richiede pur sempre un accenno alla valutazione della personalità, dei precedenti, della gravità del fatto; accenno che, nel caso di specie è, in parte, totalmente omesso, ed in parte del tutto illogico. Mette conto sottolineare che in materia questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che "nel concedere o negare le attenuanti generiche, il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, che non è sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice medesimo dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per la concessione o il rifiuto di concessione, con l’indicazione degli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza che sia, peraltro, necessario valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo" (in termini, "ex plurimis", Sez. 1^, Sentenza n. 12496 del 21/09/1999 Ud. – dep. 04/11/1999 -Rv. 214570, Guglielmi e altri).

Quanto alla notazione contenuta nella decisione impugnata in ordine alla circostanza per la quale le generiche andavano concesse perchè "… il C. consegnava spontaneamente una pasticca di ecstasy", giova evidenziare che il Tribunale, nella stessa decisione impugnata, non aveva in precedenza mancato di ricordare che i 4 panetti di hashish (per un peso complessivo di 400 grammi) erano stati rinvenuti, e solo all’esito della perquisizione, occultati all’interno di un armadio del vano ripostiglio: circostanza che il C. aveva evidentemente cercato di nascondere, come sottolineato dal ricorrente PG. Di tal che, la censura di vizio motivazionale dedotta in ordine alla concessione della attenuanti generiche trova fondamento nel condivisibile principio enunciato nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 6^, Sentenza n. 7547 del 27/05/1992 Ud. – dep. 26/06/1992 – Rv. 190919, P.G. in proc. Ingino) secondo cui "l’obbligo della motivazione della sentenza viene soddisfatto allorchè il giudice, valutati criticamente tutti gli elementi probatori, indichi, con piena coerenza logico – giuridica, quelli salienti dai quali ha tratto il proprio convincimento. Non adempie quindi il detto l’obbligo – ed è conseguentemente affetta da nullità – la sentenza nella cui motivazione, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato, il giudice abbia usato, nel rendere conto del proprio ragionamento, argomentazioni apodittiche e, perciò, inaccettabili sul piano logico, non essendo riferite a specifici e ben individuati elementi di fatto. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto non osservato l’obbligo di motivazione nella sentenza di merito che ha concesso le circostanze attenuanti generiche "in considerazione del comportamento processuale" dell’imputato, senza alcuna ulteriore specificazione che consentisse il controllo sul corretto uso del potere)".

La decisione impugnata va, dunque, annullata anche con riguardo alla concessione delle attenuanti generiche.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai punti concernenti la concessione delle attenuanti generiche e dell’attenuate di cui al 5 comma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, e rinvia al Tribunale di Tempio Pausania.

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