Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-01-2011) 03-02-2011, n. 3897 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha rigettato l’opposizione proposta da G.G. avverso il provvedimento del P.M. che aveva respinto la richiesta di restituzione di un computer ed altro materiale, oggetto di sequestro in relazione al reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1, 4 bis e 4 ter.

Il G.I.P. ha ritenuto sussistente, sulla base delle indagini effettuate dai Militari della GG.FF., il fumus del reato di cui alle disposizioni citate, essendo emerso dalle predette indagini che il G. aveva effettuato attività di raccolta di scommesse da trasmettere per via telematica al sito "(OMISSIS)" senza essere in possesso della licenza prevista dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.).

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il G., che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.

Il ricorrente, in sintesi, dopo aver dedotto che dalla parte motiva dell’impugnata ordinanza non emerge l’iter argomentativo seguito dal G.I.P. per giustificare il rigetto dell’opposizione proposta, osserva che l’indagato sì è limitato ad aiutare lo scommettitore R., su richiesta di questi, ad effettuare le scommesse che lo stesso intendeva porre in essere, stante la incapacità dichiarata dal predetto R. di utilizzare il computer per giocare in maniera autonoma tramite internet. Si aggiunge che i pagamenti delle scommesse e gli accrediti delle somme eventualmente vinte dal R. venivano eseguiti sul conto gioco intestato allo stesso.

Si deduce, conclusivamente, che nel caso in esame non risultavano ravvisabili elementi per configurare la fattispecie della intermediazione nel gioco contestata al G..

Il ricorso è manifestamente infondato.

La normativa vigente è ispirata al principio secondo il quale la possibilità di raccolta a distanza delle scommesse è subordinata al rapporto diretto tra il concessionario e lo scommettitore, con esclusione e divieto di ogni ipotesi e forma di intermediazione – come espressamente dispone il D.M. Finanze 2 giugno 1998, n. 174, art. 7, comma 2, recante il Regolamento sulle scommesse sportive – in tutte le attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quali la scelta dell’evento sportivo su cui scommettere, la predisposizione di modelli di contratto, l’individuazione e la variazione delle quote, la raccolta di prenotazione di giocate, la riscossione delle poste e l’accreditamento delle relative vincite, l’apertura di conti correnti da movimentare con le vincite o le perdite o la liquidazione degli stessi, in contanti o con mezzi assimilati.

Orbene, nella impugnata ordinanza si rileva che a seguito delle indagini della GG.FF. è emerso che il R.A. ha riferito di avere effettuato mediamente due o tre giocate a settimana, consegnando il danaro direttamente a G.G. che accettava le scommesse e rilasciava una ricevuta di gioco attestante la scommessa effettuata.

Le descritte operazioni, risultanti dall’accertamento di polizia giudiziaria citato nel provvedimento impugnato, integrano inequivocabilmente l’ipotesi della raccolta o intermediazione nella accettazione di scommesse per la quale occorre la licenza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 88 (T.U.L.P.S.).

Sicchè le deduzioni del ricorrente, sotto l’apparente denuncia di una violazione di legge, si risolvono nella contestazione in punto di fatto delle risultanze delle indagini sulla base delle quali è stato disposto il sequestro; contestazione inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., u.c..

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa della ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, processuali, nonchè della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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