Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-03-2011, n. 5428 Provvedimenti impugnabili per Cassazione Azione civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con due motivi, concernenti la condanna alle spese giudiziali, P.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con la quale, dichiarato estinto il giudizio civile di risarcimento del danno per intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale, veniva condannata al pagamento delle suddette spese.

A.G., condannato nel relativo processo penale, si è difeso con controricorso.

2. Il ricorso è inammissibile, essendo la sentenza appellabile e non ricorribile per cassazione.

Il Tribunale ha dichiarato con sentenza l’estinzione del giudizio civile, ex art. 75 c.p.p., essendo intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale. La sentenza è appellabile e non ricorribile per cassazione secondo i principi generali.

Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna P.G. al pagamento, in favore di A.G., delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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