Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 5421

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Z.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 353/04 depositata in data 8.6.2004 con la quale la Corte d’Appello di Lecce, aveva rigettato l’appello da lui formulato nei confronti della decisione in data 28.10.99 del Pretore di Lecce – sez. di Maglie – nei riguardi di A. e L.B.. Il primo giudice invero aveva accolto il ricorso promosso da L.O. (dante causa delle odierne intimate) datato 20.9.85, con il quale era stata richiesta la rimessione in pristino dei luoghi in conseguenza dell’attività di sopraelevazione di un fabbricato di proprietà dello stesso Z., che aveva comportato l’indebita chiusura di una preesistente finestra aperta su confinante muro di proprietà dell’attore. L’adito pretore, più precisamente, aveva ritenuto – sulla base della CTU espletata e di un verbale d’ispezione dei luoghi – che tale apertura dovesse qualificarsi come "Veduta", per cui l’attività edificatoria de qua doveva ritenersi illegittima in quanto realizzata in violazione delle norme in tema di distanze di cui all’art. 907 c.p.c. Il ricorso si articola in n. 2 mezzi che riguardano la qualifica della finestra come veduta data dal giudice di merito; le intimate resistono con controricorso, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa di norme di diritto artt. 900 e 902 c.c.: censura che la finestra possa avere la qualifica di veduta, invece che di luce; a suo avviso tale apertura, per le sue dimensioni effettive (m. 0,46×0,38) e per la sua ubicazione rispetto al piano del pavimento (1,34) consentiva una comoda e sicura inspectio e prospectio solo ad una persona molto alta (v. verbale ispezione dei luoghi), non di normale corporatura e statura. D’altra parte tale finestra era collocata in modo tale che nessuno in concreto si poteva affacciare sul fondo di esso Z.. La doglianza è infondata in quanto in realtà verte su un apprezzamento di fatto, non censurabile in questa sede, stante la corretta motivazione della sentenza, che ha fatto corretto riferimento sia alla CTU che all’ispezione dei luoghi fatta personalmente dal magistrato. Ha rilevato questa S.C. che poichè requisiti necessari per l’esistenza di una veduta sono non soltanto la inspectio ma anche la prospectio, che – ai sensi dell’art. 900, che non determina un comportamento tipico per l’atto di affacciarsi – consiste nella possibilità di vedere e guardare non solo di fronte ma obliquamente e lateralmente sul fondo de vicino, in modo da consentirne una visione mobile e globale, è rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione, verificare in concreto se l’opera – in considerazione delle caratteristiche strutturali e della posizione degli immobili rispettivamente interessati – permetta a una persona di media altezza l’affaccio sul fondo del vicino o il semplice prospetto" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17343 del 17/11/2003).

Con il 2 motivo l’esponente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e il vizio di motivazione;

deduce che la finestra aveva subito modifiche nel tempo ed erano mutate le sue dimensioni; che esiste una rete che non consente di guardare nel terrazzo vicino ed un lavabo che non me consente l’affaccio; che infine l’apertura si trova in corrispondenza di una botola da cui si scende al piano sottostante.

La doglianza è infondata trattandosi di valutazioni di fatto nè è autosufficiente, non avendo indicato se e quando gli elementi per contestare la sentenza siano stati prospettati dal giudice.

D’altra parte non occorre l’esercizio effettivo dell’affaccio dalla finestra perchè – come questa Corte ha sottolineato – per la configurabilità del possesso di servitù di veduta, non è necessario che l’opera da cui questa è esercitata sia destinata esclusivamente all’affaccio sul fondo del vicino se, per ubicazione, consistenza e caratteristiche, il giudice del merito ne accerti l’oggettiva idoneità all’"inspicere ed al prospicere in alienum", come nel caso di vedute da terrazze, lastrici solari, ballatoi, pianerottoli, porte di accesso, scale (Cass. n. 20205 del 13/10/2004). Ne consegue il rigetto del ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 1800,00, di cui Euro 1600,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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