Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 5416

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 6 e il 7 marzo 1996 D.Z.O. chiese al Tribunale di Vicenza di essere dichiarato proprietario esclusivo, per intervenuta usucapione, di una casa di abitazione sita in (OMISSIS), appartenuta per 57/96 a suo padre D.Z.P. (deceduto il (OMISSIS), lasciando eredi lo stesso attore e gli altri figli D.Z.R. e D.Z.F.M.), per 33/96 a C.G. (deceduto il (OMISSIS), lasciando eredi S.R. e C.N.) e per 6/96 a S.N. (deceduta il (OMISSIS) e secondo l’attore priva di eredi). S.R., C.N. e D.Z. R. contestarono la fondatezza della domanda. Rimase invece contumace D.Z.F.M.. Nel corso della causa fu disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di S.L. e S.G., eredi di S.N., che non si costituirono in giudizio.

All’esito dell’istruzione della causa, con sentenza del 26 febbraio 2001 il Tribunale respinse la domanda.

Impugnata da D.Z.O., la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Venezia, che con sentenza del 1 giugno 2004 ha rigettato il gravame, ritenendo che non fosse stata provata la sussistenza degli elementi richiesti per l’usucapione di un bene comune, da parte di uno dei comproprietari, neppure con riferimento alle quote di coloro che erano rimasti contumaci.

Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione D.Z. O., in base a un motivo, poi illustrato anche con memoria. Si sono costituiti con un controricorso D.Z.R., con un altro S.R. e C.N.. Non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità D.Z.F. M., S.L. e S.G.. Il ricorrente ha presentato una memoria.
Motivi della decisione

I punti in cui si articola il motivo addotto a sostegno del ricorso possono essere presi in esame congiuntamente, poichè attengono tutti ad accertamenti di fatto e ad apprezzamenti merito, incensurabili in questa sede salvo che sotto i profili dell’omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione. Da tali vizi la sentenza impugnata è immune, poichè la Corte d’appello ha dato adeguatamente conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni della decisione: ha osservato in diritto, in coerenza con la costante giurisprudenza di legittimità in materia (v., tra le più recenti, Cass. 25 marzo 2009 n. 7221) che il comproprietario può bensì usucapire la quota degli altri senza necessità di una vera e propria interversione, ma deve estendere il potere di fatto esercitato sulla cosa in termini di esclusività, godendone in modo inconciliabile con la possibilità di utilizzazione altrui e in modo da evidenziare la volontà di possedere uti dominus e non più semplicemente uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si siano astenuti dall’uso, dall’amministrazione e dalla manutenzione del bene; ha altresì rilevato, in fatto, che dalle prove documentali e orali acquisite – analiticamente esaminate e valutate – era emerso che la disponibilità dell’immobile in questione, da parte di D. Z.O., non si era protratta per tutti i venti anni precedenti all’inizio del giudizio, nè dalle risultanze istruttorie si ricavava una sua manifestazione palese ed inequivoca di volontà, diretta ad escludere gli altri comproprietari da ogni rapporto materiale con il bene oggetto del giudizio. I contrari assunti del ricorrente non possono costituire idonea ragione di una pronuncia di cassazione della sentenza impugnata, stanti i limiti propri del giudizio di legittimità, che non consentono a questa Corte, sulle questioni di fatto, alcun sindacato ulteriore rispetto a quello relativo alla congruità della motivazione.

Nè si può aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui l’avvenuta usucapione avrebbe dovuto essere affermata quanto meno con riferimento alle quote di pertinenza delle parti non costituitesi in giudizio: la contumacia del convenuto non implica di per sè il riconoscimento della fondatezza della domanda proposta nei suoi confronti, nè quindi esime l’attore dal dare la prova dei fatti costitutivi del suo vantato diritto (v., da ultimo, Cass. 14 ottobre 2010 n. 21251).

Il ricorso viene pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, che si liquidano per D.Z.R. in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per S.R. e C.N. in 200,00 Euro, oltre a 2.100,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; condanna il ricorrente ai resistenti le spese del giudizio di cassazione, liquidate per D.Z.R. in 200,00 Euro, oltre a 2.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per S.R. e C.N. in 200,00 Euro, oltre a 2.100,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.

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