Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/1

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ( 1 ),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 2 ),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento ( 3 ) stabilisce norme minime
comuni per la protezione degli animali durante la
macellazione o l’abbattimento nella Comunità. La direttiva
non ha subito modifiche sostanziali dalla sua adozione.
(2) L’abbattimento degli animali può provocare dolore, ansia,
paura o sofferenze di altro tipo agli animali anche nelle
migliori condizioni tecniche. Alcune operazioni relative
all’abbattimento possono causare stress e ogni tecnica di
stordimento presenta inconvenienti. È opportuno che gli
operatori o il personale addetto all’abbattimento adottino
i provvedimenti necessari a evitare e a ridurre al minimo
l’ansia e la sofferenza degli animali durante il processo di
macellazione o abbattimento, tenendo conto delle migliori
pratiche nel settore e dei metodi consentiti dal
presente regolamento. Il dolore, l’ansia o la sofferenza
dovrebbero essere considerati pertanto evitabili quando
gli operatori o il personale addetto all’abbattimento violano
una delle disposizioni del presente regolamento o
ricorrono alle pratiche consentite senza applicare i metodi
più avanzati, procurando per negligenza o intenzionalmente
dolore, ansia o sofferenza agli animali.
(3) La protezione degli animali durante la macellazione o
l’abbattimento è disciplinata dalla normativa comunitaria
dal 1974 ed è stata rafforzata in modo incisivo dalla
direttiva 93/119/CE. Sono state tuttavia rilevate discrepanze
notevoli fra Stati membri nell’attuazione della direttiva
e per quanto riguarda il benessere degli animali
sono state evidenziate preoccupazioni e differenze importanti
che possono incidere sulla concorrenza fra operatori.
(4) Il benessere animale è un valore condiviso nella ComunitÃ
sancito dal protocollo n. 33 sulla protezione ed il
benessere degli animali allegato al trattato che istituisce la
Comunità europea («protocollo n. 33»). La protezione
degli animali durante la macellazione o l’abbattimento è
una questione di interesse pubblico che incide sull’atteggiamento
del consumatore nei confronti dei prodotti
agricoli. Una migliore protezione degli animali durante
la macellazione contribuisce inoltre a migliorare la qualitÃ
della carne e indirettamente produce un impatto positivo
sulla sicurezza del lavoro nei macelli.
(5) La legislazione nazionale sulla protezione degli animali
durante la macellazione o l’abbattimento ha incidenze
sulla concorrenza e, di conseguenza, sul funzionamento
del mercato interno dei prodotti di origine animale di cui
all’allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea.
Occorre stabilire norme comuni al fine di garantire
uno sviluppo razionale del mercato interno di tali prodotti.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)
istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione
alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza
alimentare ( 1 ) ha adottato due pareri sul benessere
degli animali in rapporto ai principali sistemi di stordimento
e abbattimento di alcune specie animali, Welfare
aspects of the main systems of stunning and killing the main
commercial species of animals (Il benessere animale nei principali
sistemi di stordimento e abbattimento delle principali
specie di animali da allevamento) nel 2004 e Welfare
aspects of the main systems of stunning and killing applied to
commercially farmed deer, goats, rabbits, ostriches, ducks, geese
and quail (Il benessere animale nei principali sistemi di
stordimento e abbattimento applicati a cervidi, caprini,
conigli, struzzi, anatre, oche e quaglie allevati a scopi
commerciali) nel 2006. È opportuno aggiornare la normativa
comunitaria in questo ambito per tenere conto di
tali pareri scientifici. Le raccomandazioni relative all’abbandono
progressivo dell’uso del biossido di carbonio
per i suini e dei bagni d’acqua per lo stordimento dei
volatili da cortile non sono incluse nel presente regolamento
in quanto dalla valutazione dell’impatto tali raccomandazioni
risultano attualmente non economicamente
valide nell’UE. Tuttavia, è importante proseguire
questa discussione in futuro. A tal fine, la Commissione
dovrebbe elaborare e sottoporre al Parlamento europeo e
al Consiglio una relazione sui vari metodi di stordimento
per i volatili da cortile, in particolare sui dispositivi multipli
di stordimento con bagni d’acqua. Altre raccomandazioni
dovrebbero essere escluse dal presente regolamento
in quanto riguardanti parametri tecnici che dovrebbero
essere inclusi in misure di attuazione o orientamenti
comunitari. Le raccomandazioni relative al pesce
d’allevamento non sono incluse nel presente regolamento
in ragione della necessità di ulteriori pareri scientifici e di
una valutazione economica nel settore.
(7) L’Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) ha adottato
nel 2007 il Codice sanitario per gli animali terrestri che
comprende orientamenti sulla macellazione degli animali
e l’abbattimento di animali nel quadro della lotta contro
le malattie. Tali orientamenti internazionali contengono
raccomandazioni sul maneggiamento, sull’immobilizzazione,
sullo stordimento e sul dissanguamento degli animali
nei macelli e sull’abbattimento di animali in caso di
focolai di malattie contagiose. È opportuno che il presente
regolamento tenga conto anche di tali norme internazionali.
(8) In seguito all’adozione della direttiva 93/119/CE la normativa
comunitaria in materia di sicurezza degli alimenti
applicabile ai macelli è stata modificata profondamente
dall’adozione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004,
sull’igiene dei prodotti alimentari ( 2 ) e dal regolamento
(CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche
in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ( 3 ).
I citati regolamenti evidenziano la responsabilità degli
operatori del settore alimentare nel garantire la sicurezza
degli alimenti. I macelli sono inoltre soggetti a una procedura
di riconoscimento preventiva in base alla quale la
costruzione, la configurazione e le attrezzature vengono
esaminate dall’autorità competente al fine di garantire la
loro conformità alle norme tecniche applicabili in materia
di sicurezza degli alimenti. I macelli, la loro costruzione,
la loro configurazione e le attrezzature che vi sono utilizzate
dovrebbero prendere maggiormente in considerazione
il benessere degli animali.
(9) Anche i controlli ufficiali nella catena alimentare sono
stati riorganizzati con l’adozione del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi
e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere
degli animali ( 4 ) e del regolamento (CE) n. 854/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione
di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale
destinati al consumo umano ( 5 ).
(10) Le condizioni in cui gli animali d’allevamento vengono
abbattuti incidono direttamente o indirettamente sul mercato
di alimenti, mangimi o altri prodotti e sulla competitivitÃ
degli operatori interessati. Tali attività di abbattimento
dovrebbero pertanto essere disciplinate dalla normativa
comunitaria. Tuttavia, le specie tradizionalmente
allevate, quali cavalli, asini, bovini, pecore, capre o suini,
possono essere detenute anche per altri scopi, per esempio
come animali da compagnia, per essere utilizzati in
spettacoli o nel lavoro o in attività sportive. Qualora
dall’abbattimento di un animale delle specie citate si ricavino
prodotti alimentari o di altro tipo, è opportuno
che tali operazioni rientrino nel campo di applicazione
del presente regolamento. L’abbattimento di animali selvatici
o randagi a fini di controllo della popolazione
animale non dovrebbe pertanto rientrare nel campo di
applicazione del presente regolamento.
(11) I pesci presentano differenze fisiologiche sostanziali rispetto
agli animali terrestri e i pesci d’allevamento sono
macellati e abbattuti in un contesto molto diverso, in
particolare per quanto riguarda il processo di ispezione.
Inoltre, la ricerca sullo stordimento dei pesci è molto
meno avanzata rispetto a quella su altre specie di animali
d’allevamento. È opportuno stabilire norme distinte sulla
protezione dei pesci durante l’abbattimento. Le disposizioni
applicabili ai pesci dovrebbero pertanto limitarsi,
per il momento, ai principi fondamentali. Ulteriori iniziative
a livello comunitario dovrebbero essere adottate sulla
base della valutazione scientifica del rischio effettuata
dall’EFSA per quanto attiene alla macellazione e all’abbattimento
dei pesci, tenendo conto anche delle implicazioni
sociali, economiche e amministrative.

La soppressione di animali da reddito che versino in
condizioni di grave sofferenza, in assenza di soluzioni
economicamente valide atte ad alleviare il dolore, è un
dovere morale. Nella maggior parte dei casi gli animali
possono essere abbattuti nel rispetto di adeguate condizioni
di benessere. Tuttavia, in circostanze eccezionali,
come nel caso di incidenti avvenuti in luoghi isolati
dove gli animali non possono essere raggiunti da personale
competente e con attrezzature idonee, il rispetto di
misure ottimali in materia di benessere potrebbe protrarne
le sofferenze. Nell’interesse degli animali è opportuno
dunque escludere l’abbattimento di emergenza
dall’applicazione di determinate disposizioni del presente
regolamento.
(13) Gli animali possono rappresentare talvolta un pericolo
per l’uomo, essendo in grado di mettere a repentaglio
la vita umana, provocare gravi lesioni o trasmettere malattie
mortali. La prevenzione di tali rischi è di norma
attuata per mezzo della contenzione degli animali, ma in
determinate circostanze può anche essere necessario abbattere
l’animale pericoloso al fine di porre termine a tali
rischi. In simili circostanze, data la situazione di emergenza,
la soppressione dell’animale non può sempre essere
eseguita nelle migliori condizioni di benessere. È
pertanto necessario prevedere per tali casi una deroga
all’obbligo di stordimento o abbattimento immediato.
(14) Le attività venatorie o di pesca ricreativa si svolgono in
un contesto caratterizzato da condizioni di abbattimento
degli animali molto diverse rispetto a quelle relative agli
animali da allevamento e la caccia è disciplinata da normative
specifiche. È pertanto opportuno escludere
dall’ambito di applicazione del presente regolamento gli
abbattimenti che hanno luogo nel quadro delle attivitÃ
venatorie o di pesca ricreativa.
(15) Il protocollo n. 33 enfatizza inoltre la necessità di rispettare
le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni
degli Stati membri in materia in particolare di riti
religiosi, tradizioni culturali e patrimonio regionale nella
definizione e attuazione delle politiche comunitarie riguardanti,
fra l’altro, l’agricoltura e il mercato interno. È
pertanto opportuno escludere dall’ambito di applicazione
del presente regolamento gli eventi culturali, laddove la
conformità alle prescrizioni relative al benessere altererebbe
la natura stessa dell’evento in questione.
(16) Le tradizioni culturali si riferiscono inoltre a un modo di
pensare, a un modo di agire o a un comportamento
ereditato, stabilito o consuetudinario che include di fatto
il concetto di qualcosa che è stato trasmesso o acquisito
da un predecessore. Esse contribuiscono al mantenimento
di vincoli sociali duraturi tra le generazioni. A condizione
che tali attività non incidano sul mercato dei prodotti di
origine animale e non siano determinate da finalità produttive,
è opportuno escludere dal campo di applicazione
del presente regolamento l’abbattimento di animali effettuato
nel quadro di tali eventi.
(17) La macellazione di volatili da cortile, conigli e lepri per
consumo domestico privato non è effettuata in proporzioni
tali da incidere sulla competitività dei macelli commerciali.
Analogamente, l’impegno necessario da parte
delle autorità pubbliche per individuare e controllare
tali operazioni non sarebbe proporzionato ai possibili
problemi da risolvere. È quindi opportuno che tali operazioni
siano escluse dal campo di applicazione del presente
regolamento.
(18) La direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche
di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate
nei macelli. Poiché le norme comunitarie in materia
di macellazioni rituali sono state recepite in modo diverso
a seconda del contesto nazionale e considerato
che le normative nazionali tengono conto di dimensioni
che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento,
è importante mantenere la deroga allo stordimento
degli animali prima della macellazione, concedendo
tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno
Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza
la libertà di religione e il diritto di manifestare la
propria religione o la propria convinzione mediante il
culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti,
come stabilito dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea.
(19) Esistono prove scientifiche sufficienti a dimostrazione del
fatto che gli animali vertebrati sono esseri senzienti, i
quali dovrebbero pertanto essere inclusi nell’ambito di
applicazione del presente regolamento. I rettili e gli anfibi,
tuttavia, non sono animali comunemente allevati
nella Comunità e non sarebbe appropriato o proporzionato
includerli nell’ambito di applicazione del regolamento.
(20) Molti metodi utilizzati per abbattere gli animali sono
dolorosi. Lo stordimento è dunque necessario per indurre
uno stato di incoscienza e di insensibilità prima o nel
momento stesso in cui l’animale viene abbattuto. Il rilevamento
dell’incoscienza e dell’insensibilità in un animale
è un’operazione complessa che richiede l’impiego di metodi
scientifici riconosciuti. È opportuno tuttavia effettuare
un controllo per mezzo di indicatori al fine di
valutare l’efficacia della procedura in condizioni reali.
(21) Il controllo dell’efficacia dello stordimento si basa principalmente
sulla valutazione dello stato di coscienza e sensibilitÃ
dell’animale. La coscienza in un animale consiste
essenzialmente nella capacità di percepire emozioni e di
controllare i movimenti volontari. Nonostante alcune eccezioni,
come nel caso dell’immobilizzazione per mezzo
di dispositivi elettrici o la paralisi provocata con altri
mezzi, si può presumere che un animale sia incosciente
quando perde la sua naturale posizione eretta, non è in
stato di veglia e non mostra segni di emozioni positive o
negative quali paura o agitazione. La sensibilità di un
animale è essenzialmente la sua capacità di percepire il
dolore. In generale si può presumere che un animale sia
insensibile quando non mostra riflessi o reazioni a stimoli
quali suoni, odori, luce o contatto fisico.
18.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/3
(22) Nuovi metodi di stordimento vengono regolarmente
messi a punto e proposti sul mercato per rispondere
alle nuove sfide dell’industria dell’allevamento e della
carne. È dunque importante autorizzare la Commissione
ad approvare nuovi metodi di stordimento, mantenendo
nel contempo un livello uniforme ed elevato di protezione
degli animali.
(23) Gli orientamenti comunitari costituiscono un utile strumento
per fornire a operatori e autorità competenti informazioni
specifiche sui parametri da utilizzare al fine di
garantire un livello elevato di protezione degli animali,
mantenendo nel contempo condizioni di concorrenza
omogenee per gli operatori. È quindi necessario autorizzare
la Commissione a elaborare tali orientamenti.
(24) A seconda di come vengono utilizzati durante la macellazione
o l’abbattimento, alcuni metodi di stordimento
possono procurare la morte dell’animale in modo indolore
e riducendo al minimo l’ansia o la sofferenza
dell’animale. Altri metodi di stordimento possono non
procurare la morte e gli animali possono tornare coscienti
o recuperare la sensibilità durante la successiva
procedura dolorosa. Tali metodi dovrebbero pertanto essere
integrati da altre tecniche che provochino la morte
certa prima che gli animali si riprendano. È quindi essenziale
specificare quali metodi di stordimento devono essere
integrati da un metodo di abbattimento.
(25) Le condizioni nelle quali avviene lo stordimento degli
animali e il risultato di tale operazione variano in pratica
in funzione di vari fattori. È opportuno effettuare dunque
regolarmente una valutazione dei risultati dello stordimento.
A tale scopo gli operatori devono costruire un
campione rappresentativo per verificare l’efficacia delle
pratiche di stordimento applicate, tenendo conto
dell’omogeneità del gruppo di animali e di altri fattori
determinanti quali i dispositivi utilizzati e il personale
interessato.
(26) Può essere dimostrato che alcuni metodi di stordimento
sono sufficientemente affidabili e provocano irreversibilmente
la morte degli animali se sono applicati determinati
parametri specifici. In tali casi, sarebbe inutile e
sproporzionato imporre controlli delle pratiche di stordimento.
È pertanto opportuno prevedere la possibilità di
concedere deroghe agli obblighi relativi ai controlli sulle
pratiche di stordimento qualora esistano prove scientifiche
sufficienti che un determinato metodo di stordimento
provoca la morte irreversibile di tutti gli animali
in determinate condizioni commerciali.
(27) La gestione operativa giornaliera delle operazioni influisce
notevolmente sul benessere degli animali e si possono
ottenere risultati attendibili soltanto se gli operatori elaborano
strumenti di controllo per valutarne gli effetti. È
opportuno pertanto elaborare procedure operative standard
fondate sul rischio per ogni fase del ciclo di produzione.
Tali procedure dovrebbero comprendere obiettivi
chiari, persone responsabili, modalità operative, criteri
misurabili, nonché procedure di controllo e di rilevamento
dei dati. I parametri fondamentali previsti per
ciascun metodo di stordimento dovrebbero essere precisati
in modo da garantire il corretto stordimento di tutti
gli animali sottoposti a tale pratica.
(28) Un personale ben preparato e qualificato migliora le condizioni
di trattamento degli animali. La competenza in
materia di benessere degli animali comprende la conoscenza
dei modelli di comportamento di base e dei bisogni
delle specie interessate, nonché dei segni di coscienza
e sensibilità. Comprende inoltre conoscenze tecniche riguardo
ai dispositivi di stordimento utilizzati. È opportuno
pertanto che il personale che esegue determinate
operazioni di macellazione e le persone che controllano
l’abbattimento stagionale degli animali da pelliccia dispongano
di un certificato di idoneità per l’espletamento
delle rispettive funzioni. Esigere un certificato di idoneitÃ
per altro personale incaricato dell’abbattimento degli animali
sarebbe tuttavia sproporzionato rispetto agli obiettivi
perseguiti.
(29) Si può presumere che il personale con diversi anni di
esperienza sia in possesso di un certo livello di esperienza.
Riguardo a queste persone è opportuno fissare
una disposizione transitoria in relazione all’obbligo del
certificato di idoneità.
(30) I dispositivi di stordimento sono progettati e messi a
punto per svolgere un’azione efficace in un contesto
specifico. Di conseguenza è opportuno che i fabbricanti
forniscano istruzioni dettagliate agli utilizzatori riguardo
alle condizioni di utilizzazione e manutenzione dei dispositivi
per garantire il massimo livello di benessere agli
animali.
(31) Al fine di garantirne l’efficacia, i dispositivi di stordimento
e di immobilizzazione dovrebbero essere oggetto
di un’adeguata manutenzione. I dispositivi soggetti a un
uso intensivo possono richiedere la sostituzione di alcune
parti e persino i dispositivi utilizzati occasionalmente
possono perdere efficacia a causa della corrosione o di
altri fattori ambientali. Analogamente, alcuni dispositivi
devono anche essere sottoposti a un’accurata calibrazione.
È pertanto opportuno che gli operatori o il personale
addetto all’abbattimento applichino procedure per
la manutenzione di detti dispositivi.
(32) L’immobilizzazione degli animali è necessaria per la sicurezza
degli operatori e la corretta applicazione delle
tecniche di stordimento. Tuttavia, l’immobilizzazione
può provocare ansia negli animali e dovrebbe pertanto
essere applicata per il periodo più breve possibile.

Il testo integrale è presente al seguente URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001:0030:IT:PDF

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