Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-10-2010) 03-02-2011, n. 3876

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale monocratico di Lagonegro, con sentenza del 9.2.2010, affermava la responsabilità penale di F.G. in ordine al reato di cui:

– agli artt. 54 e 1161 cod. nav. per avere occupato arbitrariamente un’area demaniale marittima, realizzando sugli scogli e fino al mare una passerella in malta cementizia e pietrame lunga circa 8 metri e larga un metro – acc. in località (OMISSIS) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, lo condannava alla pena di Euro 300,00 di ammenda, interamente condonata ai sensi della L. n. 241 del 2006.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del F., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito:

– la mancanza di correlazione tra l’imputazione contestata ed il fatto accertato, essendo stato l’imputato condannato per avere mantenuto un’opera abusiva già esistente e fruito della stessa, a fronte dell’originaria contestazione di materiale realizzazione delle opere medesime;

– l’assoluta carenza di qualsiasi responsabilità dell’imputato, poichè non vi sarebbe la prova che la passerella edificata sul demanio sia utilizzata al servizio di uno stabilimento balneare effettivamente da lui gestito;

– la inconfigurabilità del reato, in quanto la passerella in oggetto non comprometterebbe nè limiterebbe in alcun modo l’uso dell’area interessata da parte della collettività;

– la prescrizione del reato, perchè la permanenza dello stesso dovrebbe ritenersi cessata con l’ultimazione dei lavori.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè articolato in fatto e manifestamente infondato.

1. Il Tribunale ha accertato, con corretta e razionale valutazione delle acquisizioni probatorie, che la passerella descritta nel capo di imputazione è posta al servizio di uno stabilimento balneare gestito anche da F.G..

Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell’episodio e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

2. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 521 c.p.p..

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, infatti, il principio della correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza non va inteso in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale.

La verifica dell’osservanza di detto principio non può esaurirsi, quindi, in un pedissequo e mero confronto puramente letterale tra contestazione e sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all’imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicchè deve escludersene la violazione ogni volta che non sia ravvisabile pregiudizio delle possibilità di compiuta difesa.

Le Sezioni Unite – con la sentenza n. 16 del 22.10.1996, ric. Di Francesco – hanno affermato, in particolare, che "con riferimento al principio di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l’ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto dell’imputazione" e "… vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione".

Nella specie, non vi è stata un’immutazione dei contenuti essenziali dell’addebito, comunque riferiti, nel capo di imputazione, alla indebita occupazione di zona demaniale marittima: l’accertamento della pregressa realizzazione della passerella non autorizzata ad opera di soggetto diverso non comporta trasformazione radicale del fatto su cui, in ogni modo, l’imputato ha avuto piena possibilità di difendersi.

3. Va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema secondo la quale:

– l’utilizzazione in area del demanio marittimo, senza specifico titolo, di un’opera abusiva realizzata da terzi integra il reato di occupazione abusiva di spazio demaniale quando il fruitore, pur non avendo realizzato l’opera stessa, ne abbia tuttavia l’autonoma disponibilità e la abbia finalizzata al miglior godimento di una sua proprietà (cfr. Cass., Sez. 3^, 21.2.2006, n. 6450);

– configura sicuramente occupazione abusiva, ex art. 1161 cod. nav., il mantenimento senza titolo dell’utilizzazione di spazio demaniale già occupato abusivamente da altri (vedi, tra le decisioni più recenti, Cass., Sez. 3^ 19.3.2008, n. 12149; 24.1.2006, n. 2757);

– per la configurabilità del reato di arbitraria occupazione del demanio marittimo non è necessario che l’attività di ostacolo all’uso pubblico venga realizzata in modo da escludere la fruibilità collettiva in modo assoluto, ma è sufficiente una condotta che limiti o comprima l’uso, atteso che il bene giuridico tutelato dalla norma è costituito dall’interesse della collettività ad usare pienamente l’area demaniale (vedi Cass., Sez. 3^, 4.3.2005, n. 8410).

4. Il reato previsto e punito dagli artt. 54 e 1161 cod. nav. ha natura permanente e la permanenza si protrae per tutta la durata della "occupazione " dello spazio demaniale, pur dopo che le opere in cui questa si è materializzata sono state compiute, fino a quando l’occupazione stessa non sia comunque cessata, volontariamente o per intervento dell’autorità (cfr. Cass., Sez. 3^ 4.5.2010, a 16859;

27.4.2010, n. 16419; 11.12.2003, n. 47436; 20.5.2003, n. 22045;

10.4.2000, n. 4401).

L’uso ed il godimento del bene demaniale, infatti, attraverso il protrarsi della "occupazione" non autorizzata, vengono mantenuti nella disponibilità di colui che lo utilizza, con compromissione della fruibilità collettiva in relazione alle caratteristiche sue proprie (l’illegittimità riguarda il rapporto di fatto instaurato, senza titolo, con il bene pubblico, che esclude in tutto o in parte quello del soggetto pubblico e dal quale il privato trae un qualsiasi profitto).

In caso di protrazione della condotta dopo l’accertamento (senza che sia intervenuto sequestro) la permanenza cessa, come nel caso in esame, con la sentenza di condanna (vedi Cass., Sez. 3^, 1.10.2010, n. 35419), sicchè il reato, nella specie, non può ritenersi prescritto.

5. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.500,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *