Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-10-2010) 03-02-2011, n. 3873 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, con sentenza del 14 5 2007 aveva applicato a D.S.G., pena concordata ex art. 444 c.p.p., per i reati di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), e al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (realizzazione in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, in assenza del prescritto permesso di costruire e dell’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo di un manufatto su due livelli con altezza totale di circa mt. 6 – acc. in (OMISSIS));

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt 64, 65, 71 e 72;

– al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95;

– all’art. 734 cod. pen..

In seguito a ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, questa Corte Suprema, con sentenza n. 20262/2008 del 14.3.2008 pronunciava sentenza di annullamento senza rinvio, con la quale impartiva direttamente gli ordini di demolizione delle opere edilizie abusive (D.P.R. n 380 del 2001, ex art. 31) e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi (D.Lgs. n 42 del 2004, ex art. 181, comma 2) che erano stati omessi dal giudice del merito.

Il Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia, però, con sentenza del 26.3 2009 (evidentemente sull’erroneo presupposto che in sede di legittimità fosse stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio), disponeva nuovamente la demolizione delle opere edilizie abusive e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il D.S., il quale ha eccepito la nullità dell’atto con cui e stato tratto a giudizio, perchè emesso dal giudice dell’esecuzione, e non dal P.M., e carente dei requisiti previsti a pena di nullità dall’art. 552 c.p.p., comma 2.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il nuovo giudizio (assolutamente inutile e superfluo), infatti, è stato instaurato con abnorme provvedimento adottato dal giudice dell’esecuzione.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata e l’annullamento deve essere disposto senza rinvio, avendo questa Corte già impartito ordini di cui al D.P.R. n 380 del 2001, art. 31 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 2.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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