Regolamento (CE) n. 1100/2009 del Consiglio, del 17 novembre 2009, che attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la decisione 2008/475/CE

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/31

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio ( 1 ), in particolare
l’articolo 15, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) Il 19 aprile 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento
(CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran. L’articolo 15, paragrafo 2, del suddetto
regolamento prevede che il Consiglio rediga, riesamini e
modifichi l’elenco delle persone, entità e organismi di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento.
(2) Il 23 giugno 2008 il Consiglio ha redatto l’elenco delle
persone, entità e organismi, riportato nell’allegato V, a cui
si applica l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 423/2007. In conformità dell’articolo 15, paragrafo 3
di tale regolamento, il Consiglio ha motivato individualmente
e specificamente le decisioni adottate a norma
dell’articolo 15, paragrafo 2, e le ha rese note alle persone,
alle entità e agli organismi interessati.
(3) A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento
(CE) n. 423/2007, il Consiglio ha proceduto a un riesame
integrale dell’elenco delle persone, entità ed organismi di
cui all’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo. A tale riguardo
ha tenuto conto delle osservazioni presentate al
Consiglio dalle persone interessate.
(4) Il Consiglio è giunto alla conclusione che alle persone,
entità ed organismi elencati nell’allegato V del regolamento
(CE) n. 423/2007 dovrebbero continuare ad applicarsi
le misure restrittive specifiche ivi previste.
(5) È opportuno modificare l’elenco delle persone ed entitÃ
per rispecchiare i cambiamenti nel governo e nell’amministrazione
in Iran, nonché la diversa situazione delle
persone e delle entità interessate.
(6) È opportuno aggiornare di conseguenza l’elenco delle
persone, entità ed organismi di cui all’articolo 7, paragrafo
2, del regolamento (CE) n. 423/2007.
(7) Il presente regolamento sostituisce la decisione
2008/475/CE del Consiglio, del 23 giugno 2008, che
attua l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
423/2007 concernente misure restrittive nei confronti
dell’Iran ( 2 ). Èpertanto opportuno abrogare tale decisione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 423/2007 è sostituito dal
testo di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
La decisione 2008/475/CE è abrogata.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
C. BILDT

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0031:0036:IT:PDF

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