Regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009.

Recante centosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

18.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell’Afghanistan
( 1 ), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura
l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche
a norma del regolamento.
(2) L’11 agosto 2008, il 16 settembre 2008, il 3 ottobre
2008, il 21 ottobre 2008, il 2 dicembre 2008, il
10 dicembre 2008, il 23 dicembre 2008, il 30 gennaio
2009, il 13 febbraio 2009, il 23 febbraio 2009, il
5 marzo 2009, il 13 marzo 2009, il 18 marzo 2009,
il 23/24 marzo 2009, il 20 aprile 2009, il 3 giugno
2009, il 17 luglio 2009 e il 10 agosto 2009, il Comitato
per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite ha deciso di modificare i dati identificativi riguardanti
una serie di persone, gruppi ed entità a cui si
applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.
(3) Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato
conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo
a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
18.11.2009 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/39

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0039:0059:IT:PDF

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