Cass. civ. Sez. V, Sent., 09-03-2011, n. 5575 Imposta reddito persone fisiche, Redditi di lavoro dipendente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 23/12/2005 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia accoglieva il gravame interposto dall’Agenzia delle entrate Bergamo (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo di accoglimento dell’impugnazione proposta dal contribuente sig. C.D. del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di quanto trattenuto a titolo di I.R.P.E.F. sugli interessi e rivalutazione monetaria percepiti (nel 1998) a seguito della corresponsione (nel 1993) di retribuzioni arretrate.

Avverso la suindicata decisione del giudice dell’appello il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

Con unico motivo il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, D.L. n. 557 del 1993, art. 1, comma 1, lett. a, art. 3 (abrogato dal D.Lgs. n. 461 del 1997, art. 16) conv. in L. n. 133 del 2004 (modificativo del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, L. n. 212 del 1990, art. 3 (rectius, 2000), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che il giudice dell’appello abbia fatto erroneamente rifermento al momento della percezione della somma corrisposta a titolo di interessi e rivalutazione monetaria, anzichè a quella della relativa maturazione, nel caso invero anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 557 del 1993 (conv. in L. n. 133 del 2004) che ha assoggettato a tassazione gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento in quanto costituenti «reddito della stessa natura di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati art. 1, comma 1, lett. a), cha ha integrato il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, n. 2.

Il motivo è infondato, nei termini di seguito indicati.

Premesso che il ricorrente incentra la propria censura con riferimento agli interessi, e non anche alla rivalutazione, sicchè relativamente a quest’ultima si è formato il giudicato, va osservato che, nel superare la diversa interpretazione evocata dal ricorrente nel fare richiamo al precedente costituito da Cass., 16/9/2005, n. 18370, questa Corte ha più volte affermato, con orientamento ormai senz’altro dominante e che il Collegio intende ulteriormente consolidare, che in tema d’imposte sui redditi gli interessi corrisposti sui crediti di lavoro per competenze arretrate, divenuti tassabili dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 557 del 1993 (conv. in L. n. 133 del 1994), alla pari di qualsiasi erogazione economica che abbia titolo nel rapporto di lavoro soggiacciono al c.d. principio di cassa, dovendo aversi riguardo al momento non già della relativa maturazione bensì a quello della relativa percezione, quest’ultima costituendo il momento decisivo ai fini dell’imposizione fiscale (cfr., con riferimento agli interessi sui ratei di pensione di reversibilità, Cass., 7/7/2009, n. 15873; con riferimento agli interessi corrisposti in occasione della riliquidazione dell’indennità di buonuscita, Cass., 30/12/2009, n. 27902; Cass., 18/12/2009, n. 26662).

Principio del quale il giudice dell’appello ha fatto invero corretta e puntuale applicazione nell’impugnata sentenza.

All’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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