Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-01-2011) 04-02-2011, n. 4405

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze ha confermato quella emessa dal Tribunale di Pisa in data 13 luglio 2007, con cui era stata affermata la responsabilità di S. T.A. e di C.G. per il delitto di truffa aggravata in danno dell’ufficio postale di Pisa, di G.G. S. e del C. per il delitto tentato di truffa ai danni dell’ufficio postale di Lucca ed in danno della Banca di Etruria e del Lazio di Pisa. Inoltre ribadiva la responsabilità degli stessi per il delitto di calunnia in danno di due impiegate dello ufficio postale di Pisa e di Lucca.

I tre avevano condotto differenti operazioni, adottando un medesimo meccanismo fraudolento, consistente nel versare sui conti postali assegni privi di copertura, per poi riscuotere gli importi in contante, in un secondo momento, nell’intervallo di tempo intercorrente tra il versamento e i controlli, ben sapendo che l’amministrazione postale rendeva disponibili le somme, anche in assenza dei risultati degli accertamenti, trascorso un certo periodo di tempo. La Corte escludeva che difettasse la condizione di procedibilità, dato che la truffa era aggravata ex art. 61 c.p., n. 7; rilevava che il reato era senz’altro sussistente, stante la consapevolezza da parte degli imputati della non copertura degli assegni versati. Il C. era complice di entrambe le donne, in quanto era in possesso della documentazione bancaria della S. e aveva operato sui conti della G.. La calunnia era integrata dalle false accuse lanciate contro le due impiegate, cui era stata addebitata la ideazione della truffa.

2. Ricorre il difensore nell’interesse dei tre condannati e deduce difetto di adeguata motivazione in ordine alla responsabilità degli imputati (mot. Sub 1) e violazione di legge in ordine alla procedibilità della azione penale, non essendo in atti alcuna querela delle Poste Italiane, (motivi sub 2 e 3); erronea applicazione della legge penale in relazione alla aggravante, riconosciuta senza tener conto delle condizioni della persona offesa, e senza riferimento a ciascuna delle violazioni commesse; inoltre, il ricorrente rileva che è da escludere la configurabilità della aggravante per le ipotesi tentate (mot. Sub 4 e 5); erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione ed illogicità della stessa, stante che le lacune istruttore messe a fuoco dalla sentenza di primo grado avrebbero dovuto condurre alla assoluzione; il C., poi, non poteva essere concorrente nei reati commessi dalle due donne senza che le stesse concorressero fra loro ed al più avrebbe dovuto essere ritenuto un mero connivente (mot. 6-9); infine, la calunnia era da escludere poichè manifestazione del diritto di difesa. Il difensore ha depositato memoria, con cui ha eccepito la estinzione dei reati per prescrizione.
Motivi della decisione

1. E’ da dichiarare l’avvenuta estinzione dei reati ascritti ai ricorrenti per decorso del termine massimo di prescrizione, con la consequenziale declaratoria di annullamento senza rinvio.

2. La disciplina applicabile al caso in esame è quella introdotta dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, in quanto, pur essendo stati commessi i delitti in data anteriore alla entrata in vigore del nuovo art. 157 c.p., ricorre l’ipotesi prevista dalla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, (pendenza in prime cure all’atto della pubblicazione della norma ed effetti più favorevoli per gli imputati, per la applicazione di un termine più breve): infatti, tenuto conto de disposto degli artt. 157 e 160 c.p. sia per il delitto di truffa (capo A) che per quello di calunnia (capo B) puniti con pena edittale non superiore ai 5 anni di reclusione, il tempo utile per la prescrizione è di sei anni da prorogare di un quarto.

3. Ora, in considerazione del tempus commissi delicti, indicato nei capi di imputazione, i delitti di cui al capo A contestati alla S., al C. ed alla G.G., stati commessi il primo in data (OMISSIS), il secondo in data (OMISSIS) ed il terzo il (OMISSIS). Al tempo di anni sette e mesi sei, è ancora da aggiungere quello complessivo delle sospensioni verificatesi nel processo (pari a gg 434 complessivi) così che le date di estinzione per prescrizione sono da individuare in quelle del 16 gennaio 2010, 8 ottobre 2010, 15 marzo 2010. 4. Del pari, per il delitto di calunnia, commesso in data (OMISSIS) dal C. e dalla G. ed in data (OMISSIS) dalla S., la prescrizione di è maturata rispettivamente il 15 marzo ed il 21 marzo 2010. 5. Va da sè che difettano in atti la sussistenza di elementi che possano portare a diversa declaratoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p., comma 2: in relazione ai limiti propri del giudizio di legittimità, non risultano dalla sentenza impugnata emergenti in modo non contestabile circostanze idonee ad escludere la sussistenza del fatto, la rilevanza penale dello stesso e la non commissione del medesimo da parte degli imputati, laddove è pacifico che il giudizio che deve portare alla immediata declaratoria di cause di proscioglimento deve consistere non nell’apprezzamento quanto nella contestazione degli elementi in atti.

6. In conclusione, la sentenza è da annullare senza rinvio per la avvenuta estinzione dei reati ascritti agli imputati, ma vanno tenute ferme le statuizioni concernenti la parte civile per il disposto di cui all’art. 578 c.p.p..
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinti i reati ascritti ai ricorrenti per intervenuta prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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