Regolamento (CE) n. 1106/2009 della Commissione, del 18 novembre 2009.

Recante fissazione di una percentuale di accettazione per il rilascio di titoli di esportazione, rigetto delle domande di titoli di esportazione e sospensione della presentazione delle domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

19.11.2009 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 304/3

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ( 1 ),
visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli
scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi
terzi ( 2 ), in particolare l’articolo 7 sexies in combinato disposto
con l’articolo 9, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 61, primo comma, lettera d), del
regolamento (CE) n. 1234/2007, lo zucchero prodotto
nel corso di una data campagna di commercializzazione
in eccesso rispetto alla quota di cui all’articolo 56 del
medesimo regolamento possono essere esportati soltanto
entro il limite quantitativo fissato dalla Commissione.
(2) Il regolamento (CE) n. 274/2009 della Commissione, del
2 aprile 2009, recante fissazione del limite quantitativo
per le esportazioni di zucchero e isoglucosio fuori quota
fino al termine della campagna 2009/10 ( 3 ), stabilisce i
suddetti limiti.
(3) I quantitativi di zucchero oggetto di domande di titoli di
esportazione superano il limite quantitativo fissato dal
regolamento (CE) n. 274/2009. Occorre pertanto stabilire
una percentuale di accettazione per i quantitativi richiesti
il 9, 10, 11, 12 e 13 novembre 2009, respingere tutte le
domande di titoli di esportazione per lo zucchero presentate
dopo il 13 novembre 2009 e sospendere la presentazione
di domande di titoli di esportazione per lo
zucchero,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. I titoli di esportazione per lo zucchero fuori quota oggetto
delle domande presentate tra il 9 novembre 2009 e il
13 novembre 2009 sono rilasciati per i quantitativi richiesti
moltiplicati per una percentuale di accettazione del
56,540299 %.
2. Le domande di titoli di esportazione per lo zucchero fuori
quota presentate il 16 novembre, 17 novembre, 18 novembre,
19 novembre e 20 novembre 2009 sono respinte.
3. Per il periodo dal 23 novembre 2009 al 30 settembre
2010 la presentazione di domande di titoli di esportazione
per lo zucchero fuori quota è sospesa.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2009.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell’Agricoltura e
dello sviluppo rurale

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:304:0003:0003:IT:PDF

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